Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziario, i seguenti diritti: diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970; diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970. diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della R.S.U. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziarioil c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: :
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970; ;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970. .
c) diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.
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Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. RSU subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei di diritti, permessi e permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° 3- della legge Legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o Accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali XX.XX. con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziarioil CCNL applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: :
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20art.20, L. n. 300/1970; Legge n.300/70;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24all'art.24, L. n. 300/1970. Legge n.300/70;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970all'art.25 della Legge n.300/70.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. r.s.u. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. r.s.a. nella titolarità dei di diritti, permessi e permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziariodi categoria firmatarie il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: :
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. l. n. 300/1970; ;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. l. n. 300/1970. ;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25, L. 25 della legge n. 300/1970.
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Samples: Testo Unico Sulla Rappresentanza Confindustria – Cgil, Cisl E Uil, Testo Unico Sulla Rappresentanza Confindustria – Cgil, Cisl E Uil
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. r.s.u. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. r.s.a. nella titolarità dei di diritti, permessi e permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai C.C.N.L. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziariodi categoria firmatarie il C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: :
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. l. n. 300/1970; ;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. l. n. 300/1970. ;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25, L. 25 della legge n. 300/1970.
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Samples: Accordo Rappresentanza Cooperazione
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge L. n. 300/1970. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziarioil CCNL CED, i seguenti diritti: :
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. art 20, L. n. 300/1970; ;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. a 300/1970. .
c) diritto di affissione di cui all'art. all'art 25, L. n. 300/1970.
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Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. RSU subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei di diritti, permessi e permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° 3- della legge Legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o Accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali XX.XX. con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziarioil CCNL applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: :
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. Legge n. 300/1970; 300/70;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. Legge n. 300/1970. 300/70;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25, L. 25 della Legge n. 300/1970300/70.
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Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. In tale t ale occasione, sempre nel rispetto risp etto dei principi sopra concordatis opra con cordati, le parti definiranno p arti definir anno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior migli or favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano eran o convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi am bito son o fa tti s alvi in favore delle organizzazioni aderenti de lle o rganizzazioni ad erenti alle associazioni a ssociazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziarioil CCNL CED, i seguenti diritti: :
a) diritto ad indireindir e, singolarmente singolarm ente o congiuntamente congiunt amente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavorolavor o, per p er 3 delle de lle 10 ore annue retribuitea nnue re tribuite, spettanti spe ttanti a ciascun lavoratore ex art. 20art 2 0, L. n. 300/1970; ;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. a 300/1970. .
c) diritto di affissione di cui all'art. all'art 25, L. n. 300/1970.
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Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziarioil CCNL CED, i seguenti diritti: :
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970; ;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970. .
c) diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.
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