Diritto di assemblea. 1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Azienda o Ente per n.12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del vigente CCNQ sulle prerogative sindacali; b. dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti; c. da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU. 3. Le assemblee di cui al comma 2 possono essere effettuate anche in modalità telematica. 4. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall' art. 4 del contratto collettivo quadro del 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile o da remoto di cui al Titolo VI “Lavoro a distanza”. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 2 del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto di assemblea. 1Il diritto di assemblea del personale è sancito dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e riconfermato dall’art. 2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 ed ulteriormente ribadito dall’art. 2 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004. I dipendenti dirigenti hanno diritto di a partecipare, durante l'orario l’orario di lavoro, ad alle assemblee sindacali sindacali, in idonei locali concordati con l'Azienda o Ente l’Azienda, per n.12 n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano possono considerare la generalità dei dipendenti o gruppi (assemblee generali) oppure parte di essi possono essere (assemblee di struttura, reparto o professioni). Sono indette dalle XX.XX. firmatarie del C.C.N.L. e non dai singoli componenti, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del vigente CCNQ sulle prerogative sindacali;
b. dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti;
c. da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, con le modalità di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU.
3. Le assemblee di cui al comma 2 possono essere effettuate anche in modalità telematica.
4. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall' art. 4 del contratto collettivo quadro del 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile o da remoto di cui al Titolo VI “Lavoro a distanza”.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'artall’art. 2 del CCNL C.C.N.Q. del 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.19997 agosto 1998 per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento. Nel caso in cui un’assemblea riguardi solo una determinata unità operativa o struttura, la partecipazione dei dirigenti non appartenenti alla stessa, non è consentita. In caso contrario l’assenza di quei dirigenti è considerata a tutti gli effetti, assenza ingiustificata con le conseguenze definite nel codice di comportamento. I Direttori/Responsabili delle strutture che sono interessate alle assemblee (generali o di gruppo) dovranno predisporre adeguati piani di lavoro garantendo la presenza in servizio dei dirigenti necessari a garantire comunque i servizi essenziali, anche se con attività ridotte per il periodo autorizzato.
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Samples: Verbal Agreement, Contrattazione Integrativa
Diritto di assemblea. 1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, . ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Azienda o Ente per n.12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del vigente CCNQ sulle prerogative sindacalicomparto;
b. dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti;
c. da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU.
3. Le assemblee di cui al comma 2 possono essere effettuate anche in modalità telematica.
4. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall' art. 4 art.4 del contratto collettivo quadro del 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
54. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile o da remoto di cui al Titolo VI “Lavoro a distanza”.
65. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 2 del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999. E' tuttavia confermata la disapplicazione dell'art. 26 del DPR 384/1990 ivi prevista al comma 4.
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