Diritto di garanzia. 1. La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca. 2. Quando il credito della Banca è vantato nei confronti di più soggetti condebitori, il diritto di ritenzione può essere esercitato, sino a concorrenza dell'intero credito della Banca, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei condebitori.
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Diritto di garanzia. 1. 17.1 La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.
2. 17.2 Quando il credito della Banca è vantato nei confronti di più soggetti condebitori, il diritto di ritenzione può essere esercitato, sino a concorrenza dell'intero credito della Banca, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei condebitori.
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Samples: Conto Corrente Ordinario, Informativa Precontrattuale
Diritto di garanzia. 1. 15.1 La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.
2. 15.2 Quando il credito della Banca è vantato nei confronti di più soggetti condebitori, il diritto di ritenzione può essere esercitato, sino a concorrenza dell'intero credito della Banca, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei condebitori.
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Samples: Conto Corrente in Divisa Estera, Conto Corrente in Divisa Estera
Diritto di garanzia. 1. La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente e del legale rappresentante che sottoscrive il contratto del conto - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.
2. Quando il credito della Banca è vantato nei confronti di più soggetti condebitori, il diritto di ritenzione può essere esercitato, sino a concorrenza dell'intero dell’intero credito della Banca, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei condebitori.. Articolo 13 -
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Samples: Contratto Di Modifica