Common use of Diritto di garanzia Clause in Contracts

Diritto di garanzia. 15.1 La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.

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Diritto di garanzia. 15.1 17.1 La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.

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Diritto di garanzia. 15.1 1. La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.

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Diritto di garanzia. 15.1 1. La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente e del legale rappresentante che sottoscrive il contratto del conto - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.

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Diritto di garanzia. 15.1 La Banca ha è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano a ad essa successivamente - successivamente, a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, - anche se non liquido ed esigibile ed ancorché e anche se assistito da altra garanzia reale o personalepersonale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente qualsiasi obbligazione diretta o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla indiretta assunta nei confronti della Banca.

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