Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, ogni parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC. L’Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso. Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell’Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Assicurazione
Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, ogni parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC. L’Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso. Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell’Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
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Samples: Assicurazione
Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Sinistro successivo La Società di Assicurazione può recedere dalla convenzione, o dalla garanzia relativa al primo e fino al 60° singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, entro il sessantesimo giorno dal dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’Indennizzo o conseguenti all’avviso di Xxxxxxxx. Il recesso deve essere comunicato all’altra Parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso dalla contestazione del garanzia relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, ogni parte ha facoltà che può essere esercitato anche dall’Assicurato, la Società di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC. L’Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso. Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita Assicurazione restituirà all’Assicurato la parte di Premio pagato relativo imponibile relativa al Fabbricato medesimo corrispondente al periodo residuo rispetto di garanzia non goduto. In caso di recesso dal contratto dalla convenzione, l’efficacia della garanzia nei confronti di ogni singolo Fabbricato Assicurato permarrà comunque fino alla data di scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell’Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recessorelativo Mutuo.
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Samples: Polizza Incendio a Capitale Decrescente a Garanzia Del Mutuo a Privati
Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, ogni parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC. L’Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso. recesso. Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell’Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
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Samples: Assicurazione
Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo L’Assicurato e la Società possono recedere dal Contratto di assicurazione dopo la denuncia di ogni Sinistro successivo al primo sinistro, liquidabile a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistrorifiuto dell’indennità, ogni parte ha facoltà con preavviso di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente almeno trenta giorni mediante lettera raccomandata o PEC. L’Assicurazione cesserà raccomandata; in caso di avere effetto 30 giorni dopo recesso la data Società, per il tramite della Contraente, rimborserà all’Assicurato il rateo di invio della comunicazione del recessopremio non consumato, detratte le imposte. Nel solo caso in cui l’Assicurato non sia più cliente della Contraente, la copertura abbia termine, sarà restituita Società provvederà a rimborsare direttamente all’Assicurato la parte di Premio pagato premio relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto assicurativo non goduto, detratte le imposte. In tutti gli altri casi il rapporto sarà regolato direttamente tra la Contraente e l’Assicurato stesso. Si rinvia agli artt. 7 e 8 delle imposte Norme che regolano l’assicurazione in generale per gli aspetti di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell’Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recessodettaglio.
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Samples: Polizza Convenzione Responsabilità Civile Della Famiglia