Polizza Incendio a Capitale Decrescente a Garanzia del Mutuo a Privati
Polizza Incendio a Capitale Decrescente a Garanzia del Mutuo a Privati
Copertura Assicurativa Collettiva Ad Adesione Facoltativa Abbinata Ai Mutui
Polizza collettiva – convenzione – n. 60861641 di Aviva Italia S.p.A.
IL PRESENTE DOCUMENTO CONTENENTE:
• Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
• Fascicolo Informativo
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Polizza Incendio a Capitale Decrescente a Garanzia del Mutuo a Privati Ed.12/2018 Mod. BU3068/01 Pag. 1 di 1
Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. Prodotto: “Polizza Incendio a Capitale Decrescente
a Garanzia del Mutuo a Privati”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
I Fabbricati che:
non costituiscano garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati da UniCredit S.p.A. e sottoscritti da suoi clienti;
non siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana;
non siano adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali; non siano costruiti in materiale incombustibile (sono tollerati in materiale combustibile: solai e strutture portanti del tetto; pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle singole superfici; manto di copertura del tetto se in tegole bituminose; soppalchi; materiali per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall’Assicurazione principalmente i danni:
!
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!
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determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
determinati con dolo dell’Assicurato; causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
di furto, rapina, estorsione,
scippo, smarrimento,
malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo.
Le garanzie Eventi Atmosferici e Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici prevedono una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo sinistro.
Che cosa è assicurato?
Danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da:
✓ Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di corpi volanti;
✓ Fuoriuscita di fumo da fonti di calore;
✓ Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l’incendio;
✓ Atti vandalici o dolosi – eventi socio-politici;
✓ Eventi atmosferici;
✓ Urto di veicoli stradali o di natanti.
La somma assicurata deve corrispondere, alla data di sottoscrizione:
a) all’importo totale erogato per Mutuo di nuova erogazione;
oppure
b) all’importo del debito residuo del Mutuo già erogato.
Successivamente, la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Debito residuo del Mutuo.
La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 (un milione/00) e in nessun caso l’Impresa di Assicurazione sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.
E’ una polizza collettiva ad adesione facoltativa, dedicata alle persone fisiche che sottoscrivono con UniCredit S.p.A. un Contratto di Mutuo a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili, che copre il rischio di Incendio di Fabbricati civili.
Dove vale la copertura?
✓ Nel territorio della Repubblica Italiana.
Che obblighi ho?
All’inizio del contratto:
L’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. All’atto dell’adesione alla polizza, l’Assicurato dovrà sottoscrivere il Modulo di Adesione e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative e dell’adeguatezza.
Nel corso della durata del contratto:
L’Assicurato ha l’obbligo di dichiarare all’Impresa di Assicurazione eventuali modifiche al rischio assicurato, cambiamenti che comportino un aggravamento dello stesso.
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno;
b) darne avviso a UniCredit S.p.a. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
c) in caso di sinistri da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi, fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno; deve inoltre trasmettere tale documentazione al UniCredit S.p.A.;
d) conservare, fino all’avvenuto accertamento del danno da parte dell’Impresa di Assicurazione, le tracce ed i residui del sinistro;
e) comunicare l’esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
Quando e come devo pagare?
Il Premio finito, comprese imposte, deve essere corrisposto in via anticipata per tutta la durata del Mutuo, al momento dell’emissione della polizza.
Il pagamento del Premio all’Impresa di Assicurazione avviene per il tramite di UniCredit S.p.A., mediante addebito sul conto corrente dell’Assicurato intrattenuto presso la stessa UniCredit S.p.A..
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, del giorno di sottoscrizione della Richiesta di Adesione, a condizione che l’Assicurato abbia pagato il relativo premio.
La garanzia rimarrà operativa fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso.
In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Finanziamento. Esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione totale, della surroga o dell’accollo del Finanziamento, l’Assicurato può richiedere per iscritto all’Impresa di Assicurazione, per il tramite di UniCredit S.p.A. e utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può:
a) recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza;
b) recedere a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso;
Per recedere l’Assicurato può scegliere se utilizzare il modulo di recesso disponibile presso la filiale UniCredit S.p.A ove è stato acceso il Finanziamento, oppure inviare apposita comunicazione sempre alla filiale medesima a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel solo caso a) l’Assicurato può inviare una pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
Polizza Incendio a Capitale Decrescente a Garanzia del Mutuo a Privati
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IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
• Fac-simile della Richiesta di adesione
• Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Informiamo che nel sito xxx.xxxxx.xx è possibile accedere all’Area Clienti selezionando l’apposito link presente in home page: dopo la registrazione l’utente riceverà la password al suo indirizzo di posta elettronica.
A INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
Aviva Italia S.p.A., Società del Gruppo Aviva, sede legale e sede sociale in Italia, Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxxxx
- recapito telefonico 800.114433
- indirizzo e-mail informazioni generali: xxxxx_xxxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx
servizio sinistri: xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP N 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società di Assicurazione
Dall’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a Euro 162.118.707,00 di cui Euro 45.684.400,00 di Capitale Sociale (i.v.) e Euro 104.410.151,00 di Riserve Patrimoniali. L’indice di solvibilità della Società di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Società stessa è pari al 148%.
L’indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento “SFCR” (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizioni Finanziaria) pubblicato sul sito della Società di Assicurazione.
B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA: il contratto offerto è stipulato in forma poliennale a premio unico anticipato. La durata corrisponde alla scadenza originaria del mutuo. In caso di accollo, surroga o anticipata estinzione del mutuo la Società di Assicurazione provvede alla restituzione del premio imponibile pagato e non goduto.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 14 Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La copertura assicurativa offerta è:
- incendio
Incendio
La Società di Assicurazione garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza da: da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di corpi volanti, fuoriuscita di fumo da fonti di calore, guasti cagionati per impedire o arrestare l’incendio, eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi - eventi socio-politici, urto di veicoli stradali o natanti.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti alle coperture assicurative previste si rinvia all’art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione
La garanzia è prestata:
− per il capitale residuo;
− nella forma a Primo Rischio Assoluto, intendendosi per tale la forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Il prodotto viene distribuito da UniCredit S.p.A. con esclusione delle filiali contraddistinte UniCredit Private Banking.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per franchigia si intende la somma che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Per limite di indennizzo si intende l’importo massimo entro il quale la Società di Assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, ed equivale nella “Polizza incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo a privati” al debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.
Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 9 e 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie.
GARANZIA | FRANCHIGIA | CALCOLO INDENNIZZO | |
Eventi atmosferici | franchigia € 1.000,00 | ▪ Danno | € 10.000,00 |
▪ Deduzione franchigia | € 1.000,00 | ||
▪ Indennizzo | € 9.000,00 | ||
Atti vandalici o dolosi Eventi socio-politici | franchigia € 1.000,00 | ▪ Danno | € 500,00 |
▪ Deduzione franchigia | € 1.000,00 | ||
▪ Indennizzo | € 0,00 |
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
5. Tipologie di fabbricati assicurabili
AVVERTENZA: i fabbricati assicurati
- devono avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili;
- devono essere adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali;
- devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Esempio di circostanza rilevante che determina la modifica del rischio:
fabbricati non rispondenti per caratteristiche costruttive e/o destinazione d’uso e/o ubicazione, che sono quindi esclusi dalla presente copertura assicurativa.
6. Premi
Il pagamento del premio avviene in unica soluzione e l’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo, previa sottoscrizione della Richiesta di adesione, oppure nel caso di Mutuo già erogato dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione della Richiesta di adesione, a condizione che l’Assicurato abbia pagato il relativo premio.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 14 e 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il pagamento da parte dell’Assicurato alla Società di Assicurazione avviene per il tramite del Contraente mediante addebito sul proprio conto corrente intrattenuto presso il Contraente medesima.
COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
Il costo trattenuto dalla Società di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione - già incluso nel tasso di premio di polizza è pari al 49,37% del premio Imponibile (premio unico
versato al netto delle imposte del 22,25%); le provvigioni percepite dall’Intermediario corrispondono ad una quota parte del costo complessivo sopra riportato pari al 81,02%
A titolo esemplificativo, per un contratto che preveda un premio imponibile pari a euro 500,00 la quota parte percepita in media dall’intermediario è pari a € 200,00.
AVVERTENZA: in caso di anticipata estinzione totale del mutuo, di surroga o di accollo, avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti, la Richiesta di adesione viene annullata e la copertura assicurativa cessa dalla data di estinzione, surroga o di accollo; la Società di Assicurazione restituisce all’Assicurato, entro 30 giorni per il tramite del Contraente, la parte di premio corrispondente al periodo residuo pagato e non goduto rispetto alla data di scadenza originaria.
In alternativa al rimborso del premio, esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione totale del mutuo, della surroga o dell’accollo, l’Assicurato, su richiesta scritta da inviare alla Società di Assicurazione, potrà mantenere in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
7. Diritto di Recesso
7.1 Diritto di Recesso dal contratto di assicurazione
AVVERTENZA: L’Assicurato può recedere dalla garanzia relativa al singolo fabbricato entro 60 giorni dalla data di decorrenza della stessa.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art. 5 “MODALITA’ DI RECESSO” delle Condizioni di Assicurazione.
7.2 Diritto di Recesso nel corso della durata contrattuale
AVVERTENZA: L’Assicurato a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di decorrenza, può recedere dalla garanzia relativa al singolo fabbricato con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.
La Società di Assicurazione restituirà all’Assicurato la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione pagato e non goduto.
Qualora il premio fosse finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell’Assicurato.
ESEMPIO ESERCIZIO DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE:
Data decorrenza: 01/09/2018
Data scadenza coperture assicurative:01/09/2028
Data dopo la quale si può esercitare il recesso: 01/09/2022
Data effetto del primo recesso utile (da inviarsi con preavviso di 60gg): 01/09/2023 Data cessazione copertura nel caso di cui sopra: 01/09/2023
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art. 5 “MODALITA’ DI RECESSO” delle Condizioni di Assicurazione.
7.3 Diritto di Recesso in caso di sinistro
AVVERTENZA: è prevista la facoltà di recedere dalla garanzia relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 5 “MODALITA’ DI RECESSO” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
9. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.
10. Regime fiscale
I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del 22,25%.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato alla Filiale UniCredit presso la quale è stato stipulato il mutuo e sottoscritta la Richiesta di adesione.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
12. Reclami
I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Società di Assicurazione, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Società di Assicurazione, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.
Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della Società di Assicurazione in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza della Società di Assicurazione e dall’Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni
stabilito dalla vigente normativa.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx.
Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, in alternativa alla presentazione all'IVASS, è possibile presentare il reclamo direttamente al "sistema estero competente" chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il "sistema estero competente" è individuabile accedendo al sito internet
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito della Società di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio i dati del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società dalla Società di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013,
n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.
13. Arbitrato
La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società di Assicurazione ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico. In caso di disaccordo tra le Parti:
- possono rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D. Lgs. 28/2010 rivolgendosi ad un “Organismo di mediazione imparziale” iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia;
oppure in alternativa ed anche prima del disaccordo su richiesta di una di esse
- le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.
Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Ultimo aggiornamento 12/2018
Il Rappresentante Legale Xxxxxxxx Xxxxxx
GLOSSARIO
Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:
ASSICURATO
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè il soggetto persona fisica che abbia stipulato un contratto di mutuo.
ASSICURAZIONE
il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
il soggetto che stipula l’Assicurazione con la Società di Assicurazione per conto degli Assicurati e cioè UniCredit S.p.A.
DEBITO RESIDUO
il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato così come rilevabile dal relativo piano di ammortamento predeterminato al netto di eventuali rate insolute, in essere alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione.
ESPLOSIONE
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FABBRICATI
l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi:
fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione - compresa l’attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;
recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante; ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico;
il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato a favore dell’Assicurato, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.
I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.
FRANCHIGIA
la parte di indennizzo che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
INCENDIO
la combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ
la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INDENNIZZO
la somma dovuta dalla Società di Assicurazione in caso di Sinistro.
INTERMEDIARIO
UniCredit S.p.A., contraente della polizza collettiva
MUTUO
il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili.
MUTUO DI NUOVA EROGAZIONE
Il Mutuo originariamente erogato dal Contraente all’Assicurato in data posticipata rispetto a quella di sottoscrizione della Richiesta di adesione.
MUTUO GIA’ EROGATO
il Mutuo originariamente erogato dal Contraente all’Assicurato in data antecedente rispetto a quella di sottoscrizione della Richiesta di adesione.
POLIZZA COLLETTIVA
il documento che prova l’Assicurazione.
la Polizza Collettiva stipulata dal Contraente UniCredit S.p.A. con Aviva Italia S.p.A., disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione alla quale aderisce l’Assicurato, sottoscrivendo la Richiesta di Adesione al presente Contratto di Assicurazione.
PREMIO
la somma dovuta alla Società di Assicurazione in relazione all’Assicurazione.
PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)
la forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
RICHIESTA DI ADESIONE
il documento che prova l’adesione dell’Assicurato alla Polizza per l’assicurazione di ogni singolo Fabbricato.
RISCHIO
la probabilità che si verifichi il Sinistro.
SABOTAGGIO
qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
SCOPPIO/IMPLOSIONE
il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
Aviva Italia S.p.A. con sede in Milano (MI) – Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000.
SOLAIO
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
TETTO
l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
TERRORISMO
qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone , sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
VALORE A NUOVO
per valore a nuovo si intende il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo del fabbricato, con analoghe caratteristiche costruttive.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA CONVENZIONE INCENDIO N. 60861641 A CAPITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO A PRIVATI
AD ADESIONE FACOLTATIVA
I testi originali delle Condizioni di Assicurazione della polizza convenzione n. 60861641, stipulata tra UniCredit
S.p.A. e Aviva Italia S.p.A. sono depositati presso la sede di UniCredit S.p.A. - Piazza Xxx Xxxxxxx 3 – Tower A - 20154 Milano) e di Aviva Italia S.p.A. – Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 - XXXXXX (XX)
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società di Assicurazione l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx. L’esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall’Assicurato in caso di Xxxxxxxx, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art.1910 C.C.
Art. 3 - ERRORI SVISTE E DIMENTICANZE
La mancata comunicazione di circostanze aggravanti il Rischio; le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza; le omissioni, le sviste, le dimenticanze e gli errori relativi all’invio delle comunicazioni alla Società di Assicurazione; non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, se commessi in buona fede dal Contraente o dall’Assicurato. Il Contraente terrà la Società di Assicurazione manlevata e indenne da ogni pretesa dell’Assicurato o di Terzi qualora vengano emesse per errore dal Contraente Richieste di adesione relative a Fabbricati non assicurabili ai sensi di quanto previsto dall’art.11 - “Tipologie di Fabbricati assicurabili” delle Condizioni Generali di Assicurazione. In tal caso la Società di Assicurazione si impegna alla restituzione del relativo Premio pagato.
Art. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - MODALITÀ DI RECESSO
Art. 5.1 – DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Assicurato può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di decorrenza della stessa recandosi presso la filiale della Contraente ove è stata accesa la Copertura e compilando l’apposito modulo.
In alternativa al modulo, l’Assicurato potrà inviare apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre alla filiale della Contraente o a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
L’eventuale premio pagato, corrispondente al periodo di Assicurazione non goduto, verrà rimborsato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Tale premio sarà rimborsato al lordo delle imposte, qualora la comunicazione attestante la volontà di recesso sia inviata dall’Assicurato entro il mese solare della decorrenza della Copertura Assicurativa; altrimenti il premio sarà rimborsato al netto delle imposte già versate.
Qualora il premio fosse finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell’Assicurato.
Art. 5.2 - DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
A partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di decorrenza, l’Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.
L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà con una delle seguenti modalità:
• recandosi presso la filiale della Contraente ove è stata accesa la Copertura Assicurativa e compilando l’apposito modulo;
oppure
• inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno sempre alla filiale della Contraente;
o in alternativa,
• inviando la richiesta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Aviva Italia S.p.A., Xxx X. Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Qualora il premio fosse finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell’Assicurato.
Art. 5.3 – DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La Società di Assicurazione può recedere dalla convenzione, o dalla garanzia relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’Indennizzo conseguenti all’avviso di Xxxxxxxx. Il recesso deve essere comunicato all’altra Parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso dalla garanzia relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, che può essere esercitato anche dall’Assicurato, la Società di Assicurazione restituirà all’Assicurato la parte di Premio imponibile relativa al Fabbricato medesimo corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In caso di recesso dal contratto dalla convenzione, l’efficacia della garanzia nei confronti di ogni singolo Fabbricato Assicurato permarrà comunque fino alla data di scadenza originaria del relativo Mutuo.
In riferimento agli Artt. 5.2 e 5.3, la Società di Assicurazione restituirà all’Assicurato, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di Assicurazione pagato e non goduto calcolata secondo la formula di cui all’Art. 14 - DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA PER SINGOLO FABBRICATO, dove
per la variabile K, si intenderanno i mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data del recesso.
Art. 6 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 8 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la Polizza.
Art. 9 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società di Assicurazione indennizza l’Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:
− Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
− Fulmine
− Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
− Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio.
− Implosione
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
− Caduta di corpi volanti
Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti.
− Xxxxxxxxxxx di fumo da fonti di calore
Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
− Guasti
Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l’Incendio od altro evento assicurato.
− Eventi atmosferici
Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno. Sono inoltre esclusi i danni causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati. Sono infine esclusi i danni causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; la presente garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a
€ 1.000,00 (mille/00).
− Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici
Atti vandalici o dolosi in genere nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio e da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico. La Società di Assicurazione ed il Contraente possono, in qualsiasi momento, recedere dalla presente condizione con preavviso di trenta giorni. In tal caso la Società di Assicurazione, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa al periodo di Assicurazione non trascorso; la presente garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 1.000,00 (mille/00).
− Urto di veicoli stradali o di natanti
Urto di veicoli e natanti non di proprietà o in uso all'Assicurato.
La Società di Assicurazione indennizza altresì le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al
D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
Art. 10 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
2. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
3. determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
4. determinati con dolo dell’Assicurato;
5. causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
6. di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo.
Art. 11 - TIPOLOGIE DI FABBRICATI ASSICURABILI
I Fabbricati devono costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da Clienti del Contraente medesimo e devono essere adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali; nel caso di garanzia costituita da porzioni di Fabbricato, l’intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso.
I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana. I Fabbricati devono essere costruiti in materiale incombustibile.
Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile:
- solai e strutture portanti del tetto;
- pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
- manto di copertura del tetto se in tegole bituminose; soppalchi; materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
Sono comunque esclusi dalla presente Xxxxxxx i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti.
Art. 12 - MODALITÀ DI ASSICURAZIONE DEI FABBRICATI
L’Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, di una Richiesta di adesione redatta in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente).
Ogni Richiesta di adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
− numero del Mutuo;
− dati anagrafici dell’Assicurato;
− somma assicurata, che deve corrispondere:
a) all’importo totale erogato per Mutuo di nuova erogazione;
b) all’importo del debito residuo del Mutuo già erogato;
− durata periodo di rimborso in mesi;
− premio anticipato finito, comprensivo di imposte;
− costi per spese di acquisizione e gestione;
− provvigioni percepite dall’intermediario espresse sia in valore assoluto che in percentuale sull’ammontare totale del premio pagato.
All’Assicurato dovrà essere consegnato il Fascicolo Informativo contenente: la Nota informativa, il Glossario, le Condizioni di assicurazione, il Fac-Simile della Richiesta di adesione, l’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali.
Una copia della Richiesta di adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società di Assicurazione qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo della Richiesta di adesione, dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, delle Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa o del Glossario, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Richiesta di adesione medesima.
Art. 13 - LIMITI DI ASSICURABILITÀ
La somma assicurata per ciascun Fabbricato è variabile nel tempo e deve corrispondere inizialmente all’importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria; oppure nel caso di Mutuo già erogato, al debito residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione; successivamente la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Debito residuo del Mutuo. La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 (un milione/00) e in nessun caso la Società di Assicurazione sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma. Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso della Società di Assicurazione, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con somma assicurata superiore a € 1.000.000,00, (un milione/00) le cui Condizioni di Assicurazione verranno stabilite di volta in volta.
Art. 14 - DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA PER SINGOLO FABBRICATO
Per ciascun Fabbricato la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, del giorno di sottoscrizione della Richiesta di adesione, a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto la Richiesta di adesione ed abbia pagato il relativo premio; la garanzia, fatto salvo quanto disciplinato dall’art. 5
– “MODALITÀ DI RECESSO”, rimarrà operativa fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso.
La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Mutuo sono comunicate alla Società di Assicurazione dalla Contraente.
ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE, ACCOLLO O SURROGA DEL MUTUO
In caso di anticipata estinzione totale, di accollo o di surroga del Mutuo, avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti, la Società di Assicurazione restituirà all’Assicurato, entro 30 giorni e per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto calcolata secondo la seguente formula
R= PP*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*((N-K)/N)
dove
R = importo da rimborsare
H = costi sul premio in valore assoluto
PP = premio puro: premio versato al netto delle imposte (P/1,2225) ed al netto dei costi (H)
N = durata originaria del Mutuo di nuova erogazione o durata residua del mutuo già erogato, espresse in mesi interi
K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi - ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata.
Tale importo verrà corrisposto dalla Società di Assicurazione all’Assicurato per tramite del Contraente.
In caso di estinzione parziale del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata all’originario piano di ammortamento del finanziamento e non si procederà alla restituzione della parte pro rata del Premio.
L’Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell’Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente alla Società di Assicurazione di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza originaria del Mutuo; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società di Assicurazione tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Mutuo.
Art. 15 - COLPA GRAVE E DOLO
La Società di Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:
a) colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell’abitazione. Verso questi soggetti la Società di Assicurazione rinuncia a valersi dell’azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell’art.1916 C.C.;
b) dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 16 - VALORE A NUOVO
L'Assicurazione si intende prestata a “Valore a nuovo”, intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
Per il conteggio dell’indennizzo fare riferimento all’art. 20 DETERMINAZIONE DEL DANNO
Art. 17 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE
L'Assicurazione si intende prestata a “primo rischio assoluto” e quindi la Società di Assicurazione rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dall’Assicurato e dalla Società di Assicurazione, ai quali spettano in particolare l’accertamento e la liquidazione dei danni; l’Indennizzo liquidato a termini di Polizza viene pagato nei confronti dell’Assicurato stesso.
Art. 19 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società di Assicurazione secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
b) darne avviso al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
L’Assicurato deve inoltre:
c) fare nei cinque giorni successivi - relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi - dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente;
d) conservare - fino all’avvenuto accertamento del danno da parte della Società di Assicurazione - le tracce e i residui del Sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo.
Il Contraente deve trasmettere alla Società di Assicurazione i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento unitamente ad una copia del piano di ammortamento relativo al Mutuo dal quale si evince l'importo relativo al debito residuo al momento del Sinistro. Qualora sia avvenuta una parziale estinzione del Mutuo, si farà riferimento al piano di ammortamento originario. Il Contraente deve infine allegare copia della Richiesta di adesione sottoscritta dall’Assicurato. L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 C.C. determina le conseguenze previste dall’art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all’Indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società di Assicurazione, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere gli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico della Società di Assicurazione in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società di Assicurazione provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Art. 20 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno verrà calcolato come segue:
1) Determinazione dell’ammontare del danno al momento del Sinistro.
Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell’area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L’ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo.
Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all’ammontare del danno di cui sopra determinerà l’Indennizzo complessivo. Il pagamento del supplemento di indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuta l’effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. L’Indennizzo non potrà comunque essere superiore al Debito residuo al momento del Sinistro, con la precisazione che qualora sia avvenuta una parziale estinzione del mutuo si farà riferimento al piano di ammortamento originario.
Art. 21 - ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l’Assicurato, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 100.000,00 (centomila/00). Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo quarantacinque giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione Valore a nuovo non esistesse. Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.
Art. 22 - VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società di Assicurazione - o da un perito da questa incaricato - con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di
risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.
In caso di disaccordo, purché prima che le parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa il Contraente può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione ex
D. Lgs28/2010 rivolgendosi ad un “Organismo di mediazione imparziale” iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Art. 23 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo e potrà inoltre essere valutata, ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società di Assicurazione, in conseguenza del comportamento doloso dell’Assicurato.
Art. 24 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la Società di Assicurazione provvede al pagamento dell'Indennizzo all’Assicurato entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l’art. 2742 C.C..
Art. 25 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Per ciascun Fabbricato Assicurato il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata per tutta la durata del Mutuo. Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve corrispondere all’importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria oppure, nel caso di Mutuo già erogato, al debito residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione), il tasso annuo lordo dello 0,20 promille (comprensivo dello 0,02 relativo alla garanzia “Atti vandalici e dolosi – Eventi socio-politici”) moltiplicato per il numero di anni e frazioni di anno corrispondenti alla durata del Mutuo.
FRANCHIGIE
(da applicare a ciascun Fabbricato Assicurato)
GARANZIA | FRANCHIGIA |
Atti vandalici o dolosi - Eventi socio-politici | € 1.000,00 |
Eventi atmosferici | € 1.000,00 |
RICHIESTA DI ADESIONE
Polizza Collettiva Incendio a capitale decrescente n° 60861641
a garanzia del Mutuo a Xxxxxxx ad Adesione Facoltativa
UniCredit S.p.A.
Data ultimo aggiornamento 12/2018
Dati Mutuo
Domanda di Mutuo n°
Via e numero civico
Ubicazione Fabbricato assicurato
Comune
Provincia
CAP
Dati Assicurato
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Dati copertura assicurativa
Durata del Mutuo in mesi _
Somma assicurata iniziale (pari all’importo erogato del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, al Debito Residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione)
€
Premio
Premio unico anticipato finito
€
(comprensivo di imposte nella misura del 22,25%)
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) €
Provvigioni percepite dall’intermediario
40% del Premio imponibile pari a Euro €
PRENDO ATTO
- che UniCredit S.p.A. (“Banca”) ha stipulato con Aviva Italia S.p.A. per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un Mutuo da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione n°60861641 (P“ olizza”), avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario quando previsto, il rischio derivante dai danni dell’Incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili cauzionali.
- che si può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di decorrenza. L’eventuale Premio pagato viene rimborsato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, come previsto dall’Art. 5 “MODALITA’ DI RECESSO” delle Condizioni di Assicurazione. Qualora il premio fosse finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell’Assicurato;
- che si può recedere dalla Polizza a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di decorrenza con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. La Società di Assicurazione restituisce all’Assicurato, per il tramite della Contraente, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione pagato e non goduto, come previsto dall’ART. 5 “MODALITA’ DI RECESSO” delle Condizioni di Assicurazione. Qualora il premio fosse finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell’Assicurato;
- che il premio relativo alla presente copertura assicurativa, se espressamente richiesto dall’Assicurato, è finanziato dalla Banca con conseguente incremento dell’importo erogato e della corrispondente rata.
DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alla Polizza.
DICHIARO di essere a conoscenza che l’adesione alla presente Xxxxxxx è facoltativa.
AUTORIZZO la Banca a trasmettere ad Aviva Italia S.p.A. le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo, necessarie per l’esecuzione della
Polizza.
DÒ MANDATO irrevocabile alla Banca di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di Aviva Italia S.p.A. Il pagamento di tale Premio da parte mia alla Banca avverrà mediante addebito sul mio conto corrente.
DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell’adesione alla presente Polizza, copia integrale del Fascicolo Informativo - composto da Nota Informativa; Glossario; Condizioni di Assicurazione; Richiesta di Adesione e Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010, nonché il Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo.
DICHIARO di:
a) aver letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo ricevuto;
b) aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, del giorno di sottoscrizione della Richiesta di Adesione, a condizione che sia stata sottoscritta la presente Richiesta di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio.
Data Firma dell’Assicurato
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli:
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Art.5 Modalità di recesso – – Art.10 Esclusioni – Art. 19 Obblighi in caso di sinistro
Data Firma dell’Assicurato
Consenso al trattamento dei dati
Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione, di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 3 dell’informativa e, pertanto, acconsento a tale trattamento.
Data Firma dell’Assicurato
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Aggiornata il 28 febbraio 2018
CHI E' IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Aviva Italia S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX), (di seguito, la “Società”), agisce in qualità di titolare del trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento di dati personali relativi all’assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l'"Interessato") ai sensi della polizza assicurativa (la "Polizza ") a cui la presente informativa sul trattamento dei dati personali è allegata.
QUALI DATI SONO TRATTATI?
La Società tratta i dati forniti dall'Interessato, ivi inclusi - qualora necessari per la prestazione dei servizi e/o esecuzione degli obblighi di cui alla Polizza - i dati relativi alla salute e i dati giudiziari.
PER QUALI FINALITA' SONO TRATTATI I DATI?
La Società tratta i dati personali dell'Interessato per le seguenti finalità:
• ai fini della stipula e esecuzione della Polizza, ivi inclusi eventuali rinnovi, (comprese la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato e l'esecuzione - anche tramite call center - di verifiche circa la conformità alla normativa applicabile dell'attività degli incaricati di cui si avvale la Società), e
• per la prestazione dei servizi connessi all’attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (compreso, ad esempio, l'invio di comunicazioni funzionali all'iscrizione all'area clienti). La Società potrà eventualmente trattare dati giudiziari a Lei riferiti nell’ambito di: liquidazione sinistri, contenziosi, provvedimenti di Autorità pubbliche o giudiziarie, adempimenti normativi e regolamentari.
SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?
Il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute - è obbligatorio per le FINALITA’ ASSICURATIVE di cui al precedente paragrafo 3, ovvero per poter stipulare ed eseguire la Polizza, nonché per gestire e liquidare eventuali sinistri denunciati. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità, o l’eventuale revoca, determinerà quindi l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione alla Polizza.
COME VENGONO TRATTATI I DATI?
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l'ausilio di strumenti informatici o automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
La valutazione del rischio (di cui al precedente paragrafo 3) si basa anche su un processo decisionale automatizzato che, tramite l’analisi delle caratteristiche dell'Interessato, permette di inquadrare lo stesso all’interno di uno specifico livello di rischio. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula e dell'esecuzione della Polizza.
Con riferimento all'adozione del processo decisionale automatizzato sopra indicato relativo ai dati sulla salute, lo stesso può avvenire unicamente con il previo consenso dell'Interessato. Tuttavia, in mancanza di detto consenso, la Società non potrà accettare la domanda di Polizza.
Resta inteso che l'Interessato ha in ogni momento il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato sopra descritto.
A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?
I dati personali dell'Interessato potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; banche dati, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile e a fornitori di servizi informatici o di archiviazione.
L’elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell'Interessato, che potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
I DATI VENGONO TRASFERITI ALL’ESTERO?
I dati personali forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali dell'Interessato in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.
L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta alla Società all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.
QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO?
Xxxxx restando la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri dati personali, lo stesso potrà, in ogni momento e gratuitamente:
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
b) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici;
c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati che lo riguardano;
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In aggiunta ai diritti sopra elencati, l'Interessato potrà beneficiare con effetto dal 26 maggio 2018 dei diritti di cui al paragrafo 10 della presente informativa.
Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via email al seguente indirizzo: xxxxxxx_xxxxx@xxxxx.xxx, o tramite posta all'indirizzo Gruppo Aviva - Servizio Privacy, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx.
CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?
La Società ha nominato responsabile del trattamento, tra gli altri, Aviva Italia Servizi Scarl, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX). L’elenco completo dei responsabili è disponibile tramite l’invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.
COSA CAMBIA CON L'INIZIO DELL'EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
Le seguenti previsioni decorreranno dal 26 maggio 2018, data di efficacia del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "Regolamento Privacy").
Responsabile della protezione dei dati personali
Il responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo email: xxx.xxxxxx@xxxxx.xxx, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa.
Termine di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa vengono conservati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati. Ulteriori diritti dell'Interessato
L'Interessato potrà altresì, in qualsiasi momento,
a) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei suoi dati personali nel caso in cui:
i) l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
iv) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali;
c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
d) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano. Diritto di reclamo
L'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. In ogni caso, l’Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata sul sito internet xxx.xxxxx.xx, nella pagina dedicata ai Prodotti, nonché consultare ogni notizia utile in materia nella sezione Privacy dello stesso sito.
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EDIZIONE 12/2018
Mod. 13042 – ed 12/2018