DIRITTO La questione ha per oggetto l’assunta illegittimità della perdurante segnalazione in Centrale Rischi del nominativo del ricorrente, stante l’asserito venir meno del suo obbligo fideiussorio ai sensi dell’art. 1957 c.c. Per accertare se nel caso in esame l’obbligo di segnalazione in Centrale ▇▇▇▇▇▇ sia cessato per estinzione dell’obbligazione del garante, come affermato dal ricorrente, o, viceversa, permanga, come sostenuto dalla parte resistente in considerazione della non risolta posizione debitoria, occorre rifarsi sia all’art. 1957 c.c., richiamato dall’una e dall’altra parte a sostegno delle proprie opposte ragioni, sia alle previsioni negoziali di cui alla costituzione della fideiussione. In prospettiva generale, occorre inoltre ricordare che, in relazione alla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (Cap. II - Classificazione dei rischi -, Sez. 2, Par. 3 - Garanzie ricevute -), in varie occasioni questo Arbitro - in linea con la giurisprudenza civile ed il Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 3089/2012) - ha evidenziato non solo i requisiti di legittimità della segnalazione in Centrale Rischi delle garanzie ricevute dall’intermediario, ma anche i presupposti che ne legittimano la cancellazione, precisando come “l’obbligo dell’intermediario di segnalare o di mantenere la segnalazione delle garanzie ricevute cessa o ‘quando si estingue l'obbligazione del garante’ o ‘quando viene meno il rapporto garantito’” (Collegio di Milano, decisione n. 8288/2014). Circa l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. al caso in esame, pare non doversi dubitare: l’art. 5 (Responsabilità del fideiussore) del contratto (a tenore del quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l’adempimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita”) configura infatti una fattispecie non assimilabile, stante la sua ambigua formulazione, a quella che, secondo il prevalente orientamento della Cassazione, esclude l’operare del termine di decadenza stabilito dalla norma codicistica (cfr. Cass. n. 16836/2015: “nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza La citata disposizione impone al creditore, il quale, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, voglia conservare la garanzia del fideiussore, l’onere di proporre le sue istanze contro il debitore principale nel termine di decadenza di sei mesi, termine peraltro derogabile (come infatti risulta previsto al già ricordato art. 5 della fideiussione, che lo fissa a “36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita”). Accertata la scadenza dell’obbligazione principale, da individuarsi nella risoluzione del contratto di finanziamento (avvenuta in data 23.06.2011), da cui è conseguita la costituzione in mora del debitore principale e del garante (il 28.07.2011) e, di seguito, la segnalazione “a sofferenza” del nominativo di quest’ultimo, stante il perdurare della sua insolvenza (come da comunicazione del 09.09.2011), per stabilire se il vincolo fideiussorio permanga o sia venuto meno e se, quindi, il ricorrente sia ancora obbligato oppure no al pagamento delle somme dovute (con i conseguenti risvolti sulla legittimità o meno della permanenza della segnalazione del suo nominativo in Centrale Rischi, sia come garante, sia, di seguito, come debitore “in sofferenza”), occorre valutare il comportamento del creditore e cioè se nei 36 mesi successivi al giugno 2011 abbia, come dispone l’art. 1957 c.c., “proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La circostanza che il creditore debba prendere sollecite e serie iniziative contro il debitore principale, per recuperare il credito, trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di evitare che la posizione del garante resti sospesa sine die (così, da ultimo, Cass. n. 1724/2016). In tale ottica, l’osservanza del suddetto onere esige, secondo il costante orientamento della Cassazione, il ricorso a mezzi processuali di tutela del diritto in via cognitoria o esecutiva volti ad ottenere l’accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditrice. Nella specie, a fronte della contestazione del ricorrente in ordine al mancato assolvimento da parte dell’intermediario delle attività dirette a recuperare il credito, parte resistente non ha offerto se non indicazioni generiche circa le attività intraprese nei confronti dell’obbligato principale (si parla di un affidamento della posizione debitoria ad una società di recupero crediti), senza riferimento alcuno a specifiche iniziative giudiziarie o all’impossibilità di esperirle per la presenza di ostacoli giuridici (come, ad es, l’apertura della procedura di concordato preventivo del debitore: così, Cass. 3085/ 1996). Da ciò consegue che, risultando inutilmente trascorsi più di 36 mesi, l’obbligazione fideiussoria a carico del ricorrente debba ritenersi, ai sensi dell’art. 1957 c.c., estinta e, pertanto, non più giustificata la segnalazione del suo nominativo in Centrale Rischi.
Diritti PRIMA DI SCEGLIERE
Diritti dell’interessato L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.Ue inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo ▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato: a) il diritto di revoca del consenso prestato; b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento; c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati; d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge; e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare; f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto; g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società; h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.
Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. - i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; - le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere; - i danni causati da software; - i danni da amianto/asbesto.
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 1. Nell’Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell’art. 6. 2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati. 3. Il Quantitativo ▇▇▇▇▇▇▇ stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del Quantitativo Presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a Litri 420.000.000. 4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), ▇▇▇▇▇▇ considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura. 5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 6. L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i: 1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse; 2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse; 3. le Amministrazioni potranno derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l’Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi: a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL); b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione); c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l’Amministrazione potrà affidare l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino. 7. Per l’affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento: a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell’Accordo Quadro; b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico. 8. In applicazione del/i predetto/i criterio/I, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori. 9. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di fornitura. 10. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono: a. alla definizione dell’oggetto del Singolo Appalto e del Quantitativo Presunto, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati; b. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6; c. all’invio dell’Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.