DIRITTO La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.
Diritti PRIMA DI SCEGLIERE
Diritti dell’interessato L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari: a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano; b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari: f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento); h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.
Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. - i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; - le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere; - i danni causati da software; - i danni da amianto/asbesto.
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 1. Nell’Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell’art. 6. 2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati. 3. Il Quantitativo Xxxxxxx stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del Quantitativo Presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a Litri 420.000.000. 4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Xxxxxx considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura. 5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 6. L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i: 1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse; 2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse; 3. le Amministrazioni potranno derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l’Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi: a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL); b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione); c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l’Amministrazione potrà affidare l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino. 7. Per l’affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento: a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell’Accordo Quadro; b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico. 8. In applicazione del/i predetto/i criterio/I, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori. 9. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di fornitura. 10. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono: a. alla definizione dell’oggetto del Singolo Appalto e del Quantitativo Presunto, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati; b. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6; c. all’invio dell’Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.
OGGETTO DELLA GARA ll presente capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di campionamento e determinazioni analitiche sulle seguenti matrici: • acque reflue: all’interno di questa matrice si intendono compresi: - acque reflue urbane - acque reflue industriali - acque reflue di scarico da impianti di depurazione - acque di scarico in genere - percolati; - bottini; • acque sotterranee. Le determinazioni necessarie vengono per la maggior parte eseguite nel Laboratorio Prove Interno. Vengono esternalizzate e costituiscono l’oggetto della presente gara le determinazioni di singoli parametri che il Laboratorio interno non effettua o per i quali il Laboratorio non possa in via transitoria o continuativa eseguire le determinazioni nei tempi previsti dalla normativa o da specifiche autorizzazioni. L’oggetto della gara è quindi il servizio su chiamata delle determinazioni analitiche descritte ed elencate nell’Allegato B “elenco prezzi”. L’accordo quadro sarà concluso con un operatore economico, purché vi siano offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. Le analisi necessarie a ETRA S.p.A. sono programmate annualmente in base alle normative vigenti, alle autorizzazioni degli impianti e alle esigenze gestionali del settore Gestione Impianti. Una parte di analisi non è però preventivabile a priori, a causa di situazioni puntuali agli impianti (lavori, scarichi anomali, criticità d’esercizio), pubblicazione di nuove normative cogenti, variazioni autorizzative che modifichino i limiti da rispettare, etc. Per tale motivo le necessità della Stazione Appaltante non sono determinabili preventivamente con esattezza, in quantità e in parametri analitici. L’accordo quadro ha lo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di avere sempre e TEMPESTIVAMENTE a disposizione LA PRESTAZIONE RICHIESTA NEL MOMENTO IN CUI NE RILEVI LA NECESSITA’. Si sottolinea fin d’ora che il rispetto dei tempi costituisce una caratteristica fondamentale per valutare la corretta esecuzione del servizio.
Oggetto dell’Accordo 1.L’Ente, con la sottoscrizione del presente accordo, aderisce al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale che si pone come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID. L’Ente, come sopra rappresentato, prende atto che la Città metropolitana di Roma Capitale con D.C.M. n. 43/2016 del 23/05/2016: a) ha istituito il nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale ponendosi come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID per i Comuni che ne faranno richiesta previa adozione di apposita convenzione. b) ha individuato la piattaforma dei pagamenti elettronici multi ente denominata MyPay e gli ap- plicativi ad essa collegati della Regione Veneto essendo conforme alle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi Allegati in quanto dotata del marchio di qualificazione dell’Agid PAGOPA e dunque idonea ad essere acquisita con la procedura del riuso ai sensi degli artt. 68 e 69 del D.lgs. 82/2005 (CAD). c) ha acquisito l’ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, ponendosi come soggetto che of- fre agli enti del territorio di riferimento il servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC, nel pieno rispetto degli standard tecnici defi- niti dalle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi allegati (Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione - Allegato B – Specifiche at- tuative del nodo dei pagamenti SPC) al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute agli enti aderenti che fanno capo o comunque risultano collegati all’ente Città metropolitana. d) ha statuito che ciascun ente che aderirà al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà a nominare un proprio Referente dei pagamenti così come previsto dalla Sezione IV “Ruoli e responsabilità degli aderenti” dell’ Allegato B – Specifiche Attuative del nodo dei Pagamenti –SPC e) svolgerà attività di supporto tecnico operativo nei confronti dell’ente, ivi inclusi il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC per addivenire all’attivazione del servizio nei confronti dell’Ente; f) in qualità di Intermediario Tecnologico, porrà in essere, in nome e per conto dell’Ente, ogni attività strumentale all’attivazione del servizio e connessa all’attività di intermediazione tecnologica con il Nodo dei Pagamenti-SPC denominato di seguito Sistema PagoPa. Non rientra nel presente accordo ogni attività rivolta a rendere servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente atto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: servizi di analisi, elaborazione e studio della qualità dei crediti e riorganizzazione dei processi gestionali, i quali restano di competenza dell’ente.
Diritti sindacali 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione. 2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico. 3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento. 4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto. 5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato. 7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Diritto proprio del Beneficiario Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Direttore dell’esecuzione Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.