CLAUSOLA SOCIALE Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Capitale sociale Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale deliberato di AS Roma è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, sottoscritto e versato, e suddiviso in n. 628.882.320 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 e sono in regime di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala che, in data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitale.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37
Permessi retribuiti (art.21 del CCNL 4-8-1995) 1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:
Fondo Sociale Europeo (FSE) 2008‐0065 MLPS DG POF ‐ OB. CONVERGENZA ASSE F ‐ QUOTA FSE 6.905,40 0,00 6.905,40 0,00 Eliminazione a seguito istrutturia eseguita da ufficio competente ‐ spese decurtate Eliminazione a seguito istruttoria eseguita da ufficio competente 2.01.01.01.001.02 Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008‐0068 MLPS X.X. XXX ‐ XX. XXXXXXXXXXX XXXX X ‐ QUOTA FDR 6.386,98 0,00 6.386,98 0,00 Eliminazione a seguito istrutturia eseguita da ufficio competente ‐ spese decurtate Eliminazione a seguito istruttoria eseguita da ufficio competente 2.01.05.01.005.
Consultazione La consultazione delle Organizzazioni Sindacali, prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su: a. organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione degli organici; b. casi di cui all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ai fini degli aspetti applicativi del predetto D. Lgs, le parti rinviano ad un apposito Regolamento che, adottato dalla Fondazione nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali, contenga i seguenti principi: - numero di rappresentanti per la sicurezza pari a 6; - elezione dei rappresentanti per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali di tutto il personale della Fondazione; - fruizione, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
Permessi non retribuiti Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro: a. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi; c. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49; d. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell’art.4, commi 2 e 4, della legge n.53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.278 pubblicato sulla G.U. 11/10/2000, Serie Generale n.238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto b) se utilizzata allo stesso titolo; e. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali); f. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente; g. il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.53/2000
Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.