Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di assicurare flessibilità in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno e risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. Può essere stipulato sia a termine sia a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dal D.lgs. n.81 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle seguenti disposizioni: a) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione aziendale stabilita per il tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese; b) il personale a tempo parziale può essere utilizzato anche con articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale, previa comunicazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime. Nella lettera-contratto di lavoro dovrà essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliero, settimanale, mensile, annuale); c) la prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale è effettuata di norma in modo continuativo, fatta salva la possibilità di concordare con il lavoratore interessato modalità di svolgimento non continuativo; d) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in cui la riduzione è prevista in relazione all’orario giornaliero di lavoro, ovvero di lavoro a tempo parziale verticale o misto, ogni volta che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario settimanale, è consentito il ricorso al lavoro supplementare – sulla base del consenso del lavoratore e della sussistenza di una delle causali di cui alla successiva lettera e) – nella misura massima fino alla concorrenza dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno. Il lavoro supplementare è retribuito con la maggiorazione del 20% fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno; il lavoro supplementare prestato oltre tale limite e fino alla misura massima di cui al periodo precedente è retribuito con la maggiorazione del 25%. Il rifiuto del lavoratore ad effettuare il lavoro supplementare non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare; e) lo svolgimento del lavoro supplementare può essere richiesto, fermo restando il consenso del lavoratore interessato, per: - impreviste esigenze del servizio sia organizzative che tecnico-operative, - prevedibile intensificazione dell’attività lavorativa per determinati periodi di tempo, - esecuzione di particolari incarichi predefiniti e temporanei, - esigenze connesse all’attività di formazione; f) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ovvero a tempo parziale misto è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale vigente; g) l’adozione di clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, in ordine alla modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa o della sua durata avverrà, con il consenso del lavoratore e nelle circostanze di cui al punto e), previa informazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime sui contenuti delle predette clausole. La loro adozione comporta in ogni caso un preavviso di due giorni lavorativi a favore del lavoratore interessato. Il lavoratore può recedere per giustificati motivi oggettivi dalle clausole elastiche non prima che siano trascorsi 3 mesi dall’effettiva attivazione delle stesse con preavviso scritto di almeno 15 giorni; h) nell’accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale l’azienda adotterà i seguenti criteri di priorità: - i lavoratori di cui all’articolo 8 commi 3, 4, 5, del Dlgs n.81 del 2015; - nuclei familiari composti da un solo genitore; - numero dei figli ed età degli stessi; - data di presentazione della domanda;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di assicurare flessibilità in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno e risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. Può essere stipulato sia a termine sia a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dal D.lgsD.Lgs. n.81 del 2015 20 febbraio 2000 n.61 e dal D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle seguenti disposizioni:
a) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione aziendale stabilita per il tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
b) il personale a tempo parziale può essere utilizzato anche con articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale, previa comunicazione alla RSU o, se non costituita, alle le RSA delle Organizzazioni Sindacali XX.XX. stipulanti il presente contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali le XX.XX. medesime. Nella lettera-contratto di lavoro dovrà essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliero, settimanale, mensile, annuale);
c) la prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale è effettuata di norma in modo continuativo, fatta salva la possibilità di concordare con il lavoratore interessato modalità di svolgimento non continuativo;
d) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in cui la riduzione è prevista in relazione all’orario giornaliero di lavoro, ovvero di lavoro a tempo parziale verticale o misto, ogni volta che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario settimanale, è consentito il ricorso al lavoro supplementare – sulla base del consenso del lavoratore e della sussistenza di una delle causali di cui alla successiva lettera e) – nella misura massima fino alla concorrenza dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno. Il ; fino a tale misura massima il lavoro supplementare è retribuito con la maggiorazione del 20% fino alla concorrenza percentuale di un quarto dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno; il lavoro supplementare prestato oltre tale limite e fino alla misura massima di cui al periodo precedente è retribuito con la maggiorazione del 25%. Il rifiuto del lavoratore ad effettuare il lavoro supplementare non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare;
e) lo svolgimento del lavoro supplementare può essere richiesto, fermo restando il consenso del lavoratore interessato, per: - – impreviste esigenze del servizio sia organizzative che tecnico-operative, - – prevedibile intensificazione dell’attività lavorativa per determinati periodi di tempo, - – esecuzione di particolari incarichi predefiniti e temporanei, - – esigenze connesse all’attività di formazione;
f) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ovvero a tempo parziale misto è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale vigente;
g) l’adozione la stipula di clausole flessibili e/o elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, in ordine alla modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa o della sua durata avverrà, con il consenso del lavoratore e nelle circostanze di cui al punto e), previa informazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali XX.XX. stipulanti il contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali XX.XX. medesime sui contenuti delle predette clausole. La loro adozione comporta in ogni caso un preavviso di due giorni lavorativi a favore del lavoratore interessato. Il lavoratore può recedere per giustificati motivi oggettivi dalle clausole flessibili e/o elastiche non prima che siano trascorsi 3 mesi dall’effettiva attivazione delle stesse con preavviso scritto di almeno 15 giorni;
h) nell’accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale l’azienda adotterà i seguenti criteri di priorità: - i lavoratori di cui all’articolo 8 commi 3, 4, 5, del Dlgs n.81 del 2015; - – nuclei familiari composti da un solo genitore; - – nuclei familiari che hanno la necessità di assistere un disabile (legge 104/92); – numero dei figli ed età degli stessi; - – data di presentazione della domanda;
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Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di assicurare flessibilità in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno e risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. Può essere stipulato sia a termine sia a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dal D.lgs. n.81 del 2015 n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle seguenti disposizioni:
a) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione aziendale stabilita per il tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
b) il personale a tempo parziale può essere utilizzato anche con articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale, previa comunicazione alla RSU o, se non costituita, alle le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, alle le Organizzazioni Sindacali medesime. Nella lettera-contratto di lavoro dovrà essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliero, settimanale, mensile, annuale);
c) la prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale è effettuata di norma in modo continuativo, fatta salva la possibilità di concordare con il lavoratore interessato modalità di svolgimento non continuativo;
d) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in cui la riduzione è prevista in relazione all’orario giornaliero di lavoro, ovvero di lavoro a tempo parziale verticale o misto, ogni volta che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario settimanale, è consentito il ricorso al lavoro supplementare – sulla base del consenso del lavoratore e della sussistenza di una delle causali di cui alla successiva lettera e) – nella misura massima fino alla concorrenza dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno. Il lavoro supplementare è retribuito con la maggiorazione del 20% fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno; il lavoro supplementare prestato oltre tale limite e fino alla misura massima di cui al periodo precedente è retribuito con la maggiorazione del 25%. Il rifiuto del lavoratore ad effettuare il lavoro supplementare non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare;
e) lo svolgimento del lavoro supplementare può essere richiesto, fermo restando il consenso del lavoratore interessato, per: - − impreviste esigenze del servizio sia organizzative che tecnico-operative, - − prevedibile intensificazione dell’attività lavorativa per determinati periodi di tempo, - − esecuzione di particolari incarichi predefiniti e temporanei, - − esigenze connesse all’attività di formazione;
f) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ovvero a tempo parziale orizzontale o misto è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale vigente;
g) l’adozione di clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, in ordine alla modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa o della sua durata avverrà, con il consenso del lavoratore e nelle circostanze di cui al punto e), previa informazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime sui contenuti delle predette clausole. La loro adozione comporta in ogni caso un preavviso di due giorni lavorativi a favore del lavoratore interessato. Il lavoratore può recedere per giustificati motivi oggettivi dalle clausole elastiche non prima che siano trascorsi 3 mesi dall’effettiva attivazione delle stesse con preavviso scritto di almeno 15 giorni;
h) nell’accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale l’azienda adotterà i seguenti criteri di priorità: - − i lavoratori di cui all’articolo 8 commi 3, 4, 53,4,5, del Dlgs n.81 del 2015D.lgs. n. 81/2015; - − nuclei familiari composti da un solo genitore; - − lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; − numero dei figli ed età degli stessi; - − data di presentazione della domanda;
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Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il a) l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ha consegue alla volontarietà di entrambe le parti (Azienda e Lavoratore), tale volontà deve risultare da atto scritto nel quale devono essere indicate la funzione durata della prestazione lavorativa e l’orario di assicurare flessibilità in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornatalavoro, della con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all’orario concordato, sulla base del mese o dell’anno e risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. Può essere stipulato sia a termine sia rapporto tra l’orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dal D.lgs. n.81 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle seguenti disposizioni:
a) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione aziendale stabilita per il tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mesepieno;
b) il personale nel contratto a tempo parziale può essere utilizzato anche prevista, con articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate il consenso del lavoratore formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ( nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E’ fatto salvo, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno un mese lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il restante personaleperiodo in cui la variazione stessa viene effettuata, previa comunicazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime. Nella lettera-contratto di lavoro dovrà essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliero, settimanale, mensile, annuale)una maggiorazione retributiva dell’8%;
c) in considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo. Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10%. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale è effettuata pieno, lo svolgimento di norma in modo continuativo, fatta salva la possibilità di concordare con il lavoratore interessato modalità di svolgimento non continuativo;
d) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in cui la riduzione è prevista in relazione prestazioni lavorative ulteriori rispetto all’orario giornaliero di lavoro, ovvero di lavoro a tempo parziale verticale o misto, ogni volta che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario settimanale, è consentito il ricorso al lavoro supplementare – sulla base del consenso del lavoratore e della sussistenza di una delle causali di cui alla successiva lettera e) – nella misura massima fino alla concorrenza dell’orario settimanale di lavoro pattuito; tali prestazioni sono retribuite con le maggiorazioni stabilite per il personale a tempo pienopieno dall’art. Il lavoro supplementare è retribuito con 56 del CCNL;
d) la maggiorazione trasformazione del 20% fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale rapporto di lavoro per il personale a da tempo pieno; il lavoro supplementare prestato oltre tale limite e fino alla misura massima di cui al periodo precedente è retribuito con la maggiorazione del 25%. Il rifiuto del lavoratore ad effettuare il lavoro supplementare non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare;
e) lo svolgimento del lavoro supplementare può essere richiesto, fermo restando il consenso del lavoratore interessato, per: - impreviste esigenze del servizio sia organizzative che tecnico-operative, - prevedibile intensificazione dell’attività lavorativa per determinati periodi di tempo, - esecuzione di particolari incarichi predefiniti e temporanei, - esigenze connesse all’attività di formazione;
f) nelle ipotesi di lavoro pieno a tempo parziale verticalee viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, in cui l’attività lavorativa detta richiesta da parte del lavoratore è svolta a esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Azienda. La quale, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ovvero a tempo parziale misto è consentito lo svolgimento darà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. Nell’ambito del Sistema di prestazioni straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale vigente;
g) l’adozione Informazione del presente CCNL verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare. I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, in ordine alla modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa o della sua durata avverrà, con il consenso del lavoratore e nelle circostanze di cui al punto e), previa informazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime sui contenuti delle predette clausole. La loro adozione comporta in ogni caso un preavviso di due giorni lavorativi a favore del lavoratore interessato. Il lavoratore può recedere per giustificati motivi oggettivi dalle clausole elastiche non prima che siano trascorsi 3 mesi dall’effettiva attivazione delle stesse con preavviso scritto di almeno 15 giorni;
h) nell’accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale l’azienda adotterà i seguenti criteri verticale o orizzontale. Il rapporto di priorità: - i lavoratori di cui all’articolo 8 commi 3, 4, 5, lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del Dlgs n.81 del 2015; - nuclei familiari composti da un solo genitore; - numero dei figli ed età degli stessi; - data di presentazione della domanda;lavoratore.
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Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il (1) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale
A) La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale potrà essere concessa a dipendenti con anzianità di servizio non inferiore a due anni ed esclusivamente per le seguenti ragioni, elencate in ordine di importanza:
a) per motivi di salute;
b) per la necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio, i figli o altri familiari conviventi, che siano gravemente ammalati o portatori di handicap e bisognosi di cure particolari;
c) per la necessità di accudire i figli di età inferiore ai 16 anni (dando priorità alla necessità di accudire i figli di età inferiore ai sei anni);
d) per conseguire un primo titolo di studio legalmente riconosciuto dall’ordinamento (licenza media inferiore, superiore, laurea breve o laurea);
e) per altri motivi di carattere personale o familiare.
B) Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro - che dovranno essere opportunamente motivate e comprovate - dovranno presentarsi almeno tre mesi prima della data di decorrenza richiesta per la trasformazione del rapporto. Le possibili date di decorrenza della trasformazione del rapporto sono il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre di ogni anno. Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro dovranno essere formulate per una di queste date e venire presentate entro la fine del trimestre immediatamente precedente i tre mesi antecedenti la data di decorrenza della trasformazione del rapporto, secondo lo schema che segue: Trimestre di presentazione delle richieste Data di decorrenza della trasformazione del rapporto L’Impresa valuterà tutte le richieste di trasformazione del rapporto pervenute nel trimestre, dando precedenza, a parità di condizioni nei criteri di cui alla Lettera A), ai lavoratori con maggiore anzianità aziendale. La data di trasformazione del rapporto dovrà essere quella prevista per il trimestre in esame o, se richiesto dal lavoratore, anteriore al massimo di due mesi, ma solo se ciò sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive dell’Impresa. Le richieste per le quali il lavoratore non abbia proceduto alla trasformazione del rapporto entro la data prevista e quelle che non è stato possibile accogliere nel trimestre precedente, saranno valutate insieme a quelle pervenute nel trimestre successivo. Non saranno accettate richieste di trasformazione del rapporto con decorrenza posticipata rispetto a quanto previsto nel trimestre di presentazione. Nel caso la trasformazione del rapporto non sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive dell’Impresa - ad esempio, per il ridotto organico dell’Unità di appartenenza del lavoratore o per la presenza nella stessa Unità di un numero significativo di altri lavoratori con rapporto a tempo parziale - l’Azienda ne esporrà le ragioni al lavoratore e, se richiesto dall’interessato con l’assistenza di un componente delle RSA, si ricercheranno altre soluzioni che tengano conto delle mansioni svolte dal richiedente e della sua disponibilità al cambiamento di mansioni e/o alla sua mobilità verso altra Unità.
C) La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale ha dovrà essere definita nel tempo e non potrà essere inferiore ad un anno e neppure superiore a quattro anni. Xxxxxx continuino a sussistere le ragioni che avevano giustificato la funzione di assicurare flessibilità in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornatatrasformazione del rapporto, della settimana, del mese o dell’anno e risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. Può essere stipulato sia a termine sia a tempo indeterminato. Il alle medesime condizioni sarà possibile chiedere il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dal D.lgsper un ulteriore periodo e così via. n.81 La relativa richiesta dovrà essere formulata dall’interessato con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del 2015 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle seguenti disposizioni:
a) al personale assunto rapporto a tempo parziale compete la retribuzione aziendale stabilita per il parziale.
D) Il ritorno anticipato a tempo pieno in misura proporzionale alle ore rispetto alla scadenza prevista del rapporto di lavoro prestate nel mese;
b) il personale a tempo parziale può essere utilizzato anche con articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per parziale, potrà avvenire a condizione che le esigenze organizzative e produttive dell’Impresa lo consentano; in difetto di ciò, il restante personaleritorno anticipato a tempo pieno avverrà, previa comunicazione non oltre tre mesi dalla richiesta, purchè il dipendente - mancando la possibilità organizzativa di un suo inserimento nella medesima posizione organizzativa - sia disponibile al cambiamento di mansioni e/o alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime. Nella lettera-contratto di lavoro dovrà essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliero, settimanale, mensile, annuale);sua mobilità verso altre Unità Organizzative.
cE) la prestazione Saranno ammessi rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è effettuata per un numero di norma lavoratori pari a non più del 10% dell’organico totale di Gruppo dei dipendenti in modo continuativoforza a tempo indeterminato (dirigenti esclusi), fatta salva calcolato sulle teste in forza il 30 giugno e il 31 dicembre immediatamente precedenti la possibilità data di concordare con il lavoratore interessato modalità di svolgimento non continuativo;trasformazione del rapporto.
dF) nelle ipotesi Fermo restando quanto previsto dalla L. n° 300/1970, i lavoratori ammessi ad usufruire del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontaleper le ragioni di cui alla precedente Lettera d), della Lettera A), non potranno usufruire dei permessi previsti dal Capitolo V.
G) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non comporterà in alcun modo novazione del rapporto di lavoro in essere.
H) L’accordo per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale potrà essere redatto, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSA indicato dal lavoratore medesimo.
I) Il lavoratore a tempo parziale beneficerà dei medesimi diritti del lavoratore a tempo pieno, in particolare per quanto riguarda la durata delle ferie annuali, delle festività infrasettimanali e di quelle soppresse, del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, del periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia e per infortunio sul lavoro e del periodo di preavviso. La retribuzione corrisposta al lavoratore a tempo parziale sarà proporzionata alla ridotta durata della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda la retribuzione globale e le singole componenti di essa, la retribuzione feriale e per le festività soppresse, i trattamenti economici per congedo matrimoniale, malattia, infortunio sul lavoro, maternità e l’indennità sostitutiva del preavviso.
J) Al lavoratore a tempo parziale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa, anche in forma autonoma o associativa.
K) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non sarà consentita a lavoratori inquadrati in livelli superiori all’Area Professionale B), Posizione Organizzativa 2) (5° Livello Retributivo). Fermo restando che la trasformazione del rapporto non sarà comunque consentita a lavoratori inquadrati nell’Area Professionale A), Sezioni B) e A) (6° Livello Retributivo - Quadro e 7° Livello Retributivo - Funzionari), del vigente CCNL, l’Impresa si riserva di valutare caso per caso le richieste formulate da lavoratori inquadrati nell’Area Professionale B), Posizione Organizzativa 3) (6° Livello Retributivo), che non abbiano la responsabilità, anche solo vicaria, di Unità Organizzative o funzioni di coordinamento e/o pianificazione e/o controllo di altri lavoratori.
L) L’orario di lavoro settimanale del rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere uno dei seguenti: Orario settimanale % Ore giornaliere (da lunedì a giovedì) Ore giornaliere (il venerdì)
M) Per i rapporti di lavoro a tempo parziale qui sopra previsti, l’orario di lavoro decorrerà dalle ore 8,15 al lunedì al giovedì e dalle ore 8,00 il venerdì e terminerà - tenendo conto dell’eventuale interruzione per l’intervallo - al termine delle ore di lavoro indicate in ogni singola giornata lavorativa. Diversi orari settimanali e relative distribuzioni giornaliere dell’orario di lavoro (con ingresso comunque non oltre le ore 9,30 dal lunedì al giovedì e le ore 9,15 il venerdì), potranno essere concordate di volta in volta con gli interessati tenendo conto delle esigenze organizzative e produttive dell’Impresa.
N) Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non sarà applicabile l’orario flessibile di cui la riduzione è prevista in relazione all’orario giornaliero all’Articolo 1), del Capitolo IV, potranno però differire l’inizio della prestazione giornaliera sino ad un massimo di 30 minuti, purchè non si superino i limiti delle fasce orarie flessibili previste per il personale a tempo pieno, senza che ciò sia considerata violazione dell’orario di lavoro. Il recupero del tempo non lavorato dovrà normalmente avvenire nella stessa giornata, ovvero anche utilizzando i quindici minuti di flessibilità previsti per l’intervallo assegnato al lavoratore a seconda dell’Unità Organizzativa di appartenenza, senza che si superino i limiti delle fasce orarie flessibili previste per il personale a tempo pieno. Qualora il recupero non fosse possibile, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa nella settimana non deve risultare inferiore all’orario settimanale di lavoro a tempo parziale, è ammesso il recupero del tempo non lavorato nei giorni successivi e comunque entro il venerdì.
O) La disciplina di cui alle Lettere A), C) (relativamente ai permessi retribuiti previsti nel primo comma, dell’art. 39 del CCNL) e D), dell’Articolo 2), del Capitolo IV, sarà applicata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al presente Capitolo, in proporzione e per quanto compatibile con la ridotta prestazione lavorativa. Fermo restando quanto previsto nell’ultimo comma, della Lettera A), del Articolo 2), del Capitolo IV, sarà riconosciuta la disponibilità di un monte ore annuo massimo di permessi retribuiti pari a 24 ore (da proporzionarsi alla durata della prestazione lavorativa), da utilizzarsi nei modi e con i limiti che seguono e con riferimento all’orario di lavoro contrattuale di cui alla precedente Lettera M):
a) avendo preventivamente ottenuto una autorizzazione da parte dell’Impresa: • per potersi assentare durante l’orario di lavoro contrattuale per periodi non significativi agli effetti del concreto svolgimento della prestazione lavorativa nel turno interessato dal permesso (con le dovute eccezioni, quindi, questi permessi verranno concessi a condizione che nel turno interessato dal permesso venga effettuata una prestazione lavorativa di almeno un ora);
b) anche senza avere preventivamente ottenuto una autorizzazione dell’Impresa, ma comunicando però tempestivamente l’assenza stessa: • sino ad un massimo di 5 ore (al massimo un’ora per volta), per giustificare brevi assenze per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore o dipesi da cause di forza maggiore. A queste 5 ore di permesso retribuito (al massimo quarantacinque minuti per volta) andranno imputati automaticamente anche quei brevi ritardi per i quali sia stato oggettivamente impossibile comunicare tempestivamente l’assenza stessa. Una volta superato il predetto plafond di 5 ore, questi permessi acquisteranno immediata rilevanza ai fini della proporzionale riduzione della retribuzione e rappresenteranno violazione dell'orario di lavoro.
c) anche senza avere preventivamente ottenuto una autorizzazione da parte dell’lmpresa: • nella situazione prevista nella prevista nella precedente Lettera N) (differimento dell’inizio della prestazione lavorativa giornaliera sino ad un massimo di 30 minuti), per giustificare il tempo non lavorato nella settimana che non si sia potuto recuperare entro il venerdì. Nei limiti della capienza complessiva e disponibile, questa compensazione verrà effettuata automaticamente al termine di ogni settimana (al massimo un’ora alla settimana).
P) Per esigenze aziendali è ammesso il lavoro supplementare (intendendosi per tale quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti ed entro il limite dell’orario di lavoro settimanale del lavoratore a tempo pieno). Il lavoratore non sarà tenuto alla prestazione di lavoro supplementare quando sussistano obiettive ragioni personali. Il rifiuto da parte del lavoratore non integra in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Le ore di lavoro supplementare svolte entro i predetti limiti saranno retribuite come lavoro ordinario, senza alcuna maggiorazione della paga oraria di fatto. Le ore di lavoro svolte in misura eccedente saranno retribuite con una maggiorazione del 25% della paga oraria di fatto. Il lavoro notturno, quello effettuato in un giorno festivo non destinato al riposo settimanale e quello compiuto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, sono ammesse solamente con il consenso dell’interessato e per particolari esigenze aziendali. Per tali giornate valgono le definizioni e le maggiorazioni della paga oraria di fatto previste dagli artt. 110, secondo comma, 111 e 112 del vigente CCNL.
Q) L’istituto della Banca Ore, previsto dall’art. 115 del CCNL, non è applicabile nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale. Nelle giornate semifestive previste dall’art. 30 del vigente CCNL, i lavoratori a tempo parziale dovranno prestare servizio nella stessa proporzione in cui é ridotta la loro normale prestazione lavorativa.
R) Gli altri istituti contrattuali compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale saranno proporzionati alla durata della prestazione lavorativa.
(2) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto
A) La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto potrà essere concessa, in via sperimentale, qualora le esigenze organizzative e produttive dell’Impresa lo consentano.
B) La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere definita nel tempo e non potrà essere inferiore ad un anno e superiore a due anni.
C) I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o mistomisto concorrono ad esaurire il numero complessivo di rapporti a tempo parziale ammissibili previsto alla Lettera E), ogni del precedente Articolo 1).
D) Le singole giornate lavorative nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx o dell’anno, saranno concordate di volta che in volta con gli interessati e con l’assistenza, su richiesta del lavoratore, di un componente della RSA indicata dal lavoratore medesimo, tenendo conto delle esigenze organizzative e produttive dell’Impresa.
E) Alle prestazioni lavorative straordinarie eventualmente svolte nelle giornate di attività lavorativa, si applica la prestazione pattuita sia inferiore all’orario settimanale, è consentito il ricorso al lavoro supplementare – sulla base del consenso del lavoratore disciplina di legge e della sussistenza di una delle causali di cui alla successiva lettera e) – nella misura massima fino alla concorrenza dell’orario settimanale contratto vigente in materia di lavoro per il personale straordinario nei rapporti a tempo pieno.
F) L’istituto della Banca Ore, previsto dall’art. Il 115 del CCNL, non è applicabile nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro supplementare è retribuito a tempo parziale.
G) Per quanto compatibili con la maggiorazione del 20% fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno; il lavoro supplementare prestato oltre tale limite e fino alla misura massima di cui specificità dell’istituto, al periodo precedente è retribuito con la maggiorazione del 25%. Il rifiuto del lavoratore ad effettuare il lavoro supplementare non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare;
e) lo svolgimento del lavoro supplementare può essere richiesto, fermo restando il consenso del lavoratore interessato, per: - impreviste esigenze del servizio sia organizzative che tecnico-operative, - prevedibile intensificazione dell’attività lavorativa per determinati periodi di tempo, - esecuzione di particolari incarichi predefiniti e temporanei, - esigenze connesse all’attività di formazione;
f) nelle ipotesi rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati di tipo verticale o misto verranno per il resto applicate le disposizioni previste nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ovvero a tempo parziale misto è consentito lo svolgimento precedente Articolo 1). Per quanto qui non regolamentato si rinvia alla vigente disciplina di prestazioni straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale vigente;
g) l’adozione di clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, in ordine alla modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa o della sua durata avverrà, con il consenso del lavoratore e nelle circostanze di cui al punto e), previa informazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime sui contenuti delle predette clausole. La loro adozione comporta in ogni caso un preavviso di due giorni lavorativi a favore del lavoratore interessato. Il lavoratore può recedere per giustificati motivi oggettivi dalle clausole elastiche non prima che siano trascorsi 3 mesi dall’effettiva attivazione delle stesse con preavviso scritto di almeno 15 giorni;
h) nell’accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale l’azienda adotterà i seguenti criteri di priorità: - i lavoratori di cui all’articolo 8 commi 3, 4, 5, del Dlgs n.81 del 2015; - nuclei familiari composti da un solo genitore; - numero dei figli ed età degli stessi; - data di presentazione della domanda;legge.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il clausole flessibili)
a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di assicurare flessibilità in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornatanecessita, ordinariamente, della volontarietà di entrambe le Parti (Studio e Lavoratore). Tale volontà deve risultare da atto scritto, nel quale devono essere indicati la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del mese o dell’anno e risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. Può essere stipulato sia a termine sia rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dal D.lgs. n.81 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle seguenti disposizioni:
a) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione aziendale stabilita per il tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mesepieno;
b) il personale Nel contratto a tempo parziale può essere utilizzato anche prevista, con articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personaleconsenso del Lavoratore formalizzato con atto scritto, previa comunicazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime. Nella lettera-contratto di lavoro dovrà essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliero, settimanale, mensile, annuale);
c) la prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale è effettuata di norma in modo continuativo, fatta salva la possibilità di concordare con il lavoratore interessato modalità variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di svolgimento non continuativo;
d) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare anche in cui aumento la riduzione è prevista in relazione all’orario giornaliero durata della prestazione lavorativa (nei casi di lavoro, ovvero di lavoro a tempo parziale verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al Lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. È fatta salva, ogni volta in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del Lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni temporanee (meno di un mese) della collocazione temporale della prestazione lavorativa, richieste dal Datore di lavoro, comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse sono effettuate, una maggiorazione retributiva, a titolo risarcitorio, del 5% della Retribuzione Oraria Normale;
c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente c.c.n.l., quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di Lavoratori assenti, provate esigenze produttive/organizzative, è consentita, anche senza il consenso del Lavoratore, la prestazione pattuita sia inferiore all’orario settimanaledi lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro mensile. Tale lavoro supplementare sarà compensato con la maggiorazione del 15% della Retribuzione Oraria Normale. Nel caso di tempo parziale verticale, è consentito il ricorso al lavoro supplementare – sulla base del consenso del lavoratore e della sussistenza lo svolgimento di una delle causali di cui alla successiva lettera e) – nella misura massima fino alla concorrenza dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno. Il lavoro supplementare è retribuito prestazioni lavorative ulteriori rispetto ai giorni pattuiti; tali prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione del 20% fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale della Retribuzione Oraria Normale;
d) La trasformazione del rapporto di lavoro per il personale da tempo pieno a tempo pieno; il lavoro supplementare prestato oltre tale limite parziale, e fino alla misura massima di cui al periodo precedente è retribuito viceversa, deve avvenire con la maggiorazione del 25%. Il rifiuto del lavoratore ad effettuare il lavoro supplementare non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare;
e) lo svolgimento del lavoro supplementare può essere richiesto, fermo restando il consenso delle Parti. La richiesta da parte del lavoratore interessatoLavoratore va contemperata alle esigenze organizzative dello Studio. Le richieste di trasformazione fondate su gravi motivi (familiari, per: - impreviste esigenze personali e/o produttivi) hanno diritto di precedenza. Nell'ambito del servizio sia organizzative che tecnico-operativeSistema di Informazione del presente c.c.n.l. saranno forniti, - prevedibile intensificazione dell’attività lavorativa per determinati periodi di tempoa richiesta, - esecuzione di particolari incarichi predefiniti alle strutture bilaterali provinciali, regionali e temporaneinazionali, - esigenze connesse all’attività di formazione;
f) nelle ipotesi di i dati sui contratti a tempo parziale stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare. Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta Descrizione lavoro parziale Maggiorazione X.X.X. (1)
a. Variazione prestazione a tempo pieno limitatamente parziale; 5%
b. Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (fino a periodi predeterminati raggiungere il 25% del normale orario di lavoro mensile); 15%
c. Supplementare nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ovvero a tempo parziale misto è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale vigente;Tempo Parziale verticale in giorni diversi da quelli pattuiti 20%
g(1) l’adozione di clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, in ordine alla modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa o della sua durata avverrà, con il consenso del lavoratore e nelle circostanze di cui Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al punto e), previa informazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime sui contenuti delle predette clausole. La loro adozione comporta in ogni caso un preavviso di due giorni lavorativi a favore del lavoratore interessato. Il lavoratore può recedere per giustificati motivi oggettivi dalle clausole elastiche non prima che siano trascorsi 3 mesi dall’effettiva attivazione delle stesse con preavviso scritto di almeno 15 giorni;
h) nell’accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale l’azienda adotterà i seguenti criteri di priorità: - i lavoratori di cui all’articolo 8 commi 3, 4, 5, del Dlgs n.81 del 2015; - nuclei familiari composti da un solo genitore; - numero dei figli ed età degli stessi; - data di presentazione della domanda;Lavoratore.
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Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di assicurare flessibilità in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno e risposta ad esigenze individuali dei lavoratorilavo- ratori, anche già occupati. Può essere stipulato sia a termine sia a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dal D.lgsD.Lgs. n.81 del 2015 20 febbraio 2000 n.61 e dal D.Lgs. 10 settem- bre 2003 n.276 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle seguenti disposizioni:
a) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione aziendale stabilita per il tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
b) il personale a tempo parziale può essere utilizzato anche con articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale, previa comunicazione alla RSU o, se non costituitacostitu- ita, alle le RSA delle Organizzazioni Sindacali XX.XX. stipulanti il presente contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali le XX.XX. medesime. Nella lettera-contratto di lavoro dovrà essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornalierogior- naliero, settimanale, mensile, annuale);
c) la prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale è effettuata di norma in modo continuativo, fatta salva la possibilità di concordare con il lavoratore interessato modalità di svolgimento non continuativocontinua- tivo;
d) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in cui la riduzione è prevista in relazione all’orario giornaliero di lavoro, ovvero di lavoro a tempo parziale verticale o misto, ogni volta che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario settimanale, è consentito il ricorso al lavoro supplementare – sulla base del consenso del lavoratore e della sussistenza di una delle causali di cui alla successiva lettera e) – nella misura massima fino alla concorrenza dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno. Il ; fino a tale misura massima il lavoro supplementare è retribuito con la maggiorazione del 20% fino alla concorrenza percentuale di un quarto dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno; il lavoro supplementare prestato oltre tale limite e fino alla misura massima di cui al periodo precedente è retribuito con la maggiorazione maggio- razione del 25%. Il rifiuto del lavoratore ad effettuare il lavoro supplementare non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare;
e) lo svolgimento del lavoro supplementare può essere richiesto, fermo restando il consenso del lavoratore lavo- ratore interessato, per: - – impreviste esigenze del servizio sia organizzative che tecnico-operative, - – prevedibile intensificazione dell’attività lavorativa per determinati periodi di tempo, - – esecuzione di particolari incarichi predefiniti e temporanei, - – esigenze connesse all’attività di formazione;
f) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno limitatamente limi- tatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ovvero a tempo parziale misto è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale vigente;
g) l’adozione la stipula di clausole flessibili e/o elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, in ordine alla modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa o della sua durata avverrà, con il consenso del lavoratore e nelle circostanze di cui al punto e), previa informazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali XX.XX. stipulanti il contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali XX.XX. medesime sui contenuti delle predette clausole. La loro adozione comporta in ogni caso un preavviso di due giorni lavorativi a favore del lavoratore interessatointeressa- to. Il lavoratore può recedere per giustificati motivi oggettivi dalle clausole flessibili e/o elastiche non prima che siano trascorsi 3 mesi dall’effettiva attivazione delle stesse con preavviso scritto di almeno 15 giorni;
h) nell’accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale parzia- le l’azienda adotterà i seguenti criteri di priorità: - i lavoratori di cui all’articolo 8 commi 3, 4, 5, del Dlgs n.81 del 2015; - – nuclei familiari composti da un solo genitore; - – nuclei familiari che hanno la necessità di assistere un disabile (legge 104/92); – numero dei figli ed età degli stessi; - – data di presentazione della domanda;
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Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il Clausole flessibili
a) perché possa instaurarsi un rapporto di lavoro a tempo parziale ha occorre che entrambe le volontà delle parti risultino nell'atto scritto: andranno indicati la funzione durata della prestazione lavorativa, l'orario di assicurare flessibilità in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornatalavoro, della settimanail riferimento al giorno, del alla settimana o al mese o dell’anno e risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. Può essere stipulato sia a termine sia a tempo indeterminatoed all'anno sulla base delle diverse tipologie utilizzate. Il rapporto di trattamento economico e gli istituti contrattuali da applicare vengono proporzionati al lavoro a tempo parziale è regolato dal D.lgs. n.81 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle seguenti disposizioni:
a) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione aziendale stabilita per il tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;prestato
b) con il personale a tempo parziale consenso del lavoratore, che deve risultare da atto scritto, può essere utilizzato anche richiesto al lavoratore (con articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale, previa comunicazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime. Nella lettera-contratto un preavviso di lavoro dovrà essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliero, settimanale, mensile, annuale);
calmeno cinque giorni lavorativi) la prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale è effettuata di norma in modo continuativo, fatta salva la possibilità di concordare con il lavoratore interessato modalità di svolgimento non continuativo;
d) nelle ipotesi di lavoro a variare o la collocazione temporale della prestazione (tempo parziale orizzontale, in cui la riduzione è prevista in relazione all’orario giornaliero di lavoroverticale o misto), ovvero di lavoro a la durata della prestazione lavorativa (tempo parziale verticale o misto). Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari, ogni volta che la dando preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, il lavoratore può chiedere il ripristino della prestazione pattuita sia inferiore all’orario settimanale, è consentito il ricorso al lavoro supplementare – sulla base del consenso del lavoratore e della sussistenza di una delle causali di cui alla successiva lettera e) – nella misura massima fino alla concorrenza dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pienoconcordata all'origine. Il lavoro supplementare è retribuito con la maggiorazione del 20% fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno; il lavoro supplementare prestato oltre tale limite e fino alla misura massima di cui al periodo precedente è retribuito con la maggiorazione del 25%. Il rifiuto del lavoratore ad effettuare il lavoro supplementare non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare;
e) lo svolgimento del lavoro supplementare può essere richiesto, fermo restando il consenso del lavoratore interessato, per: - impreviste esigenze del servizio sia organizzative che tecnico-operative, - prevedibile intensificazione dell’attività lavorativa per determinati periodi di tempo, - esecuzione di particolari incarichi predefiniti e temporanei, - esigenze connesse all’attività di formazione;
f) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ovvero a tempo parziale misto è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale vigente;
g) l’adozione di clausole elastiche, relative alla variazione Le variazioni temporanee della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento (meno di un mese) comportano l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere una maggiorazione retributiva del 5% della sua durataretribuzione oraria normale, in ordine alla modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa o della sua durata avverrà, e ciò a titolo risarcitorio.
c) sempre con il consenso del lavoratore e nelle circostanze lavoratore, il datore di cui lavoro può ottenere una prestazione di lavoro supplementare fino al punto e), previa informazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime sui contenuti delle predette clausoleraggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo. La loro adozione comporta in ogni caso un preavviso prestazione supplementare darà diritto a una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria normale. Se il part–time è verticale, può essere consentito lo svolgimento di due prestazioni lavorative ulteriori rispetto ai giorni lavorativi concordati. In quest'ipotesi la maggiorazione riconosciuta sarà del 20% della retribuzione oraria normale.
d) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a favore tempo parziale, ovvero da tempo parziale a tempo pieno, deve avvenire con il contemporaneo assenso delle parti. Si contemperano le esigenze del lavoratore interessatocon quelle organizzative dell'azienda. Il Ha diritto di precedenza la richiesta del lavoratore può recedere per giustificati fondata su gravi motivi oggettivi dalle clausole elastiche non prima che siano trascorsi 3 mesi dall’effettiva attivazione personali, familiari, ovvero produttivi. Riepilogo delle stesse con preavviso scritto di almeno 15 giorni;
h) nell’accoglimento delle domande di trasformazione da maggiorazioni nel lavoro a tempo pieno in lavoro parziale
a. Variazione prestazione a tempo parziale l’azienda adotterà i seguenti criteri parziale; 5%
b. Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (fino a raggiungere il 25% del normale orario di priorità: - i lavoratori di cui all’articolo 8 commi 3, 4, 5, del Dlgs n.81 del 2015lavoro annuo); - nuclei familiari composti 15%
c. Supplementare nel Tempo Parziale verticale 20% * Maggiorazione da un solo genitore; - numero dei figli ed età degli stessi; - data di presentazione della domanda;effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
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Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di assicurare flessibilità in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno e risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. Può essere stipulato sia a termine sia a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dal D.lgs. n.81 del 2015 DLgs 20 febbraio 2000 n. 61 e dal DLgs 10 settembre 2003 n276 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle seguenti disposizioni:
a) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione aziendale stabilita per il tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
b) il personale a tempo parziale può essere utilizzato anche con articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale, previa comunicazione alla RSU o, se non costituita, alle le RSA delle Organizzazioni Sindacali XX.XX. stipulanti il presente contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali le XX.XX. medesime. Nella lettera-lettera- contratto di lavoro dovrà essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliero, settimanale, mensile, annuale);
c) la prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale è effettuata di norma in modo continuativo, fatta salva la possibilità di concordare con il lavoratore interessato modalità di svolgimento non continuativo;
d) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in cui la riduzione è prevista in relazione all’orario giornaliero di lavoro, ovvero di lavoro a tempo parziale verticale o misto, ogni volta che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario settimanale, è consentito il ricorso al lavoro supplementare – sulla base del consenso del lavoratore e della sussistenza di una delle causali di cui alla successiva lettera e) – nella misura massima fino alla concorrenza dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno. Il lavoro supplementare è retribuito con la maggiorazione del 20% fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno; il lavoro supplementare prestato oltre tale limite e fino alla misura massima di cui al periodo precedente è retribuito con la maggiorazione del 25%. Il rifiuto del lavoratore ad effettuare il lavoro supplementare non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare;
e) lo svolgimento del lavoro supplementare può essere richiesto, fermo restando il consenso del lavoratore interessato, per: - impreviste esigenze del servizio sia organizzative che tecnico-operative, - prevedibile intensificazione dell’attività lavorativa per determinati periodi di tempo, - esecuzione di particolari incarichi predefiniti e temporanei, - esigenze connesse all’attività di formazione;
f) nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ovvero a tempo parziale misto è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale vigente;
g) l’adozione la stipula di clausole flessibili e/o elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, in ordine alla modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa o della sua durata avverrà, con il consenso del lavoratore e nelle circostanze di cui al punto e), previa informazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle Organizzazioni Sindacali XX.XX. stipulanti il contratto o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali XX.XX. medesime sui contenuti delle predette clausole. La loro adozione comporta in ogni caso un preavviso di due giorni lavorativi a favore del lavoratore interessato. Il lavoratore può recedere per giustificati motivi oggettivi dalle clausole flessibili e/o elastiche non prima che siano trascorsi 3 mesi dall’effettiva attivazione delle stesse con preavviso scritto di almeno 15 giorni;
h) nell’accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale l’azienda adotterà i seguenti criteri di priorità: - i lavoratori di cui all’articolo 8 commi 3, 4, 5, del Dlgs n.81 del 2015; - nuclei familiari composti da un solo genitore; - nuclei familiari che hanno la necessità di assistere un disabile (legge 104/92); numero dei figli ed età degli stessi; - data di presentazione della domanda;
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