Disciplina del telelavoro. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: 1. volontarietà delle parti; 2. possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti; 3. pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda; 4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto; 5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore; 6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Il Telelavoro si applica si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente capo. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda. Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina del telelavoro. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. volontarietà La Società, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle parti;risorse umane, può, acquisita la disponibilità del dipendente, far utilizzare, nello svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, le modalità del telelavoro.
2. possibilità Per telelavoro s’intende una modalità della prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente presso il proprio domicilio, o in luogo diverso ma comunque fisso ed esterno rispetto alla sede di reversibilità lavoro della Società, realizzabile con l’impiego non occasionale di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del rapportodipendente;
b) telelavoro da remoto, trascorso un periodo nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali;
c) telelavoro mobile, nei casi in cui l’attività viene resa prevalentemente all’esterno della struttura aziendale di tempo da definire in appartenenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa. Le differenti modalità di esecuzione dell’attività lavorativa non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione della società né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato dal presente CCNL. Ad ogni effetto del rapporto di lavoro sarà garantita ogni opportunità di crescita e sviluppo professionale, anche attraverso la valorizzazione dei principi di autonomia e responsabilità connessi alla particolarità della tipologia di prestazione.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del Società, sulla quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di trasformazionetelelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico della Società , espressamente stabiliti nel contratto di telelavoro.
4. La Società definisce, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria in misura non inferiore ad un giorno per settimana.
5. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, potrà essere distribuito nell’arco della giornata attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto presso la volontarietà delle Parti;
3Società. pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime Tali modalità saranno definite nel contratto individuale di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;.
6. esplicitazione Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro, e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, la Società può attivare opportune iniziative di aggiornamento professionale dei legami funzionali lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
7. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e gerarchici che vengono mantenuti e/di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esse contenute. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o modificati per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione della Società. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a quanto esistente non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella della altre persone in aziendaprossimità dello spazio lavorativo, ivi conformemente alla sua formazione ed istruzione.
8. La Società stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature informatiche /telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i rientri nei locali aziendalifamiliari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa INAIL.
9. Il Telelavoro si applica si applica ai lavoratori il cui rapporto La verifica delle condizioni di lavoro sia regolato dal presente CCNL e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. o), d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è inviata ad ogni dipendente, per la parte che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
10. La contrattazione integrativa che definisce il premio di risultato definisce anche le norme speciali contenute nel presente capo. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro modalità di Telelavoro o partecipazione allo stesso dei lavoratori che svolgono la singola postazione nell’abitazione prestazione attraverso la modalità del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Aziendatelelavoro. Le Parti, relative risorse sono in ogni caso ricomprese nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità finanziamento complessivo del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoropremio.
11. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’aziendapartecipazione alle assemblee. In caso di motivata impossibilitàparticolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi potrà essere informato attraverso la bacheca sindacale elettronica e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. L’AziendaLe parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, previo accordo sindacalecosì come individuate nel presente articolo, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgsnon costituiscono violazione dell’art. 9 aprile 2008 4 della legge n. 81, della Privacy 300/1970 e s.m.i. e delle leggi vigenti norme contrattuali in materiavigore, fermo restando che nessun teledispositivo in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratorilavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina del telelavoro. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. volontarietà Il datore di lavoro, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle parti;risorse umane, può far utilizzare, nello svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, le modalità del telelavoro, sia in forma subordinata che autonoma.
2. possibilità Per telelavoro in forma subordinata s’intende una modalità della prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente presso il proprio domicilio, o in luogo diverso ma comunque fisso ed esterno rispetto alla sede di reversibilità lavoro aziendale, realizzabile con l’impiego non occasionale di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del rapportodipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, trascorso un periodo i servizi di tempo da definire rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano l’effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del datore di lavoro, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di trasformazionetelelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico del datore di lavoro, espressamente stabiliti nel contratto di telelavoro.
4. Il datore di lavoro definisce, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, potrà essere distribuito nell’arco della giornata attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando la volontarietà delle Parti;
3una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto presso il datore di lavoro. pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime Tali modalità saranno definite nel contratto individuale di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;.
6. esplicitazione Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro, e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, il datore di lavoro può attivare opportune iniziative di aggiornamento professionale dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendalilavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
7. Il Telelavoro si applica si applica ai lavoratori lavoratore ha il cui rapporto dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente capo. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda. Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità assegnatogli e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriatequelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei programmi e dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente in esse contenute. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte conto proprio o per terzi utilizzando le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo datore di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi; in ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella della altre persone in prossimità dello spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed istruzione.
8. Il datore di lavoro stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa INAIL.
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
10. La contrattazione integrativa che definisce il premio di risultato definirà anche le modalità di partecipazione allo stesso dei lavoratori che svolgono la prestazione attraverso la modalità del telelavoro. Le relative risorse sono in ogni caso ricomprese nel finanziamento complessivo del premio.
11. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’aziendapartecipazione alle assemblee. In caso di motivata impossibilitàparticolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi potrà essere informato attraverso l’istituzione di una bacheca sindacale elettronica e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. L’AziendaLe parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, previo accordo sindacalecosì come individuate nel presente articolo, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgsnon costituiscono violazione dell’art. 9 aprile 2008 4 della legge n. 81, della Privacy 300/1970 e delle leggi vigenti norme contrattuali in materiavigore, fermo restando che nessun teledispositivo in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratorilavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina del telelavoro. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. volontarietà Il datore di lavoro, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle parti;risorse umane, può far utilizzare, nello svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, le modalità del telelavoro, sia in forma subordinata che autonoma.
2. possibilità Per telelavoro in forma subordinata s’intende una modalità della prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente presso il proprio domicilio, o in luogo diverso ma comunque fisso ed esterno rispetto alla sede di reversibilità lavoro aziendale, realizzabile con l’impiego non occasionale di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del rapportodipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, trascorso un periodo i servizi di tempo da definire rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano l’effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del datore di lavoro, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di trasformazionetelelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico del datore di lavoro, espressamente stabiliti nel contratto di telelavoro.
4. Il datore di lavoro definisce, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, potrà essere distribuito nell’arco della giornata attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando la volontarietà delle Parti;
3una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto presso il datore di lavoro. pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime Tali modalità saranno definite nel contratto individuale di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;.
6. esplicitazione Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro, e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, il datore di lavoro può attivare opportune iniziative di aggiornamento professionale dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendalilavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
7. Il Telelavoro si applica si applica ai lavoratori lavoratore ha il cui rapporto dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente capo. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda. Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità assegnatogli e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriatequelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei programmi e dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente in esse contenute. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte conto proprio o per terzi utilizzando le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo datore di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi; in ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella della altre persone in prossimità dello spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed istruzione.
8. Il datore di lavoro stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa INAIL.
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. o), d.lgs. n. 81/2008, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
10. La contrattazione integrativa che definisce il premio di risultato definisce anche le modalità di partecipazione allo stesso dei lavoratori che svolgono la prestazione attraverso la modalità del telelavoro. Le relative risorse sono in ogni caso ricomprese nel finanziamento complessivo del premio.
11. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’aziendapartecipazione alle assemblee. In caso di motivata impossibilitàparticolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi potrà essere informato attraverso l’istituzione di una bacheca sindacale elettronica e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. L’AziendaLe parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, previo accordo sindacalecosì come individuate nel presente articolo, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgsnon costituiscono violazione dell’art. 9 aprile 2008 4 della legge n. 81, della Privacy 300/1970 e delle leggi vigenti norme contrattuali in materiavigore, fermo restando che nessun teledispositivo in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratorilavoro.
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Disciplina del telelavoro. Si definisce come telelavoro l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro. I rapporti di Telelavoro telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell’Azienda La telelavoratrice o il telelavoratore resterà in organico presso l’unità produttiva di origine o, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. Le parti convengono che il telelavoro costituisce per le aziende una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Le parti convengono altresì che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. a) volontarietà delle parti;
2. b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Partiparti;
3. c) pari opportunità rispetto a progressioni alle condizioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendamiglioramento delle proprie posizioni lavorative;
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione d) individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendaliaziendali e la loro quantificazione. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazioni lavorative sono in trasformazione e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro, concordate tra le parti, dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il Telelavoro si applica si applica ai lavoratori rifiuto del lavoratore di optare per il cui telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente capo. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda. Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratorimedesimo.
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Disciplina del telelavoro. 1. Si definisce come telelavoro l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
2. I rapporti di Telelavoro telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell’Azienda
3. La telelavoratrice o il telelavoratore resterà in organico presso l’unità produttiva di origine o, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
4. Le parti convengono che il telelavoro costituisce per le aziende una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Le parti convengono altresì che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro.
5. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. a) volontarietà delle parti;
2. b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Partiparti;
3. c) pari opportunità rispetto a progressioni alle condizioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendamiglioramento delle proprie posizioni lavorative;
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione d) individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendaliaziendali e la loro quantificazione.
6. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazioni lavorative sono in trasformazione e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo.
7. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro, concordate tra le parti, dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
8. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
9. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta.
10. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta
11. Il Telelavoro si applica si applica ai lavoratori passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il cui telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente capo. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda. Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratorimedesimo.
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Disciplina del telelavoro. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. volontarietà Al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle parti;
2. possibilità risorse umane, nonché per favorire una migliore conciliazione tra la vita familiare e l’attività lavorativa, ai sensi di reversibilità quanto previsto dall’articolo 1 del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;
3. pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed CCNL 14 settembre 2000 e del CCNL Accordo Quadro sul telelavoro del 23 marzo 2000 nonché dalle altre occasioni che si determinano in azienda;
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti disposizioni di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Il Telelavoro si applica si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente capo. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda. Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando l’Amministrazione può definire progetti per la sperimentazione del telelavoro, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e previa determinazione delle modalità per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa.
2. Il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti telematici, in luogo diverso dalla sede dell’Amministrazione, nella forma del telelavoro domiciliare, da svolgersi presso il domicilio del dipendente, oppure, nella forma del lavoro a distanza, ossia, presso centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’Amministrazione.
3. Le attività da svolgere nella modalità del telelavoro sono individuate dal Segretario generale, ovvero, dai direttori dei servizi richiedenti, in collaborazione con la struttura competente in materia di informatica, tecnologie strumentali e sicurezza sui luoghi di lavoro, competente per le verifiche in merito alla messa a disposizione, installazione e collaudo della postazione di telelavoro e alla salute e sicurezza del lavoratore, sulla base di una ricognizione delle situazioni di lavoro compatibili con tale forma di prestazione lavorativa a distanza, in modo da garantire comunque la funzionalità dell’intera struttura e la qualità del servizio fornito dalla stessa.
4. I direttori dei servizi, sulla base delle rilevazioni raccolte ai sensi del comma 3, predispongono le relative proposte di telelavoro, che nessun teledispositivo devono essere redatte in forma di controllo quantitativo progetto e le trasmettono al Segretario generale al fine degli adempimenti di cui al comma 5.
5. L’Ufficio di presidenza individua, nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente, e sulla base della proposta complessiva del Segretario generale, gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per lo svolgimento delle medesime.
6. Il progetto è approvato, sulla base della deliberazione dell’Ufficio di presidenza di cui al comma 5, con determinazione del direttore del servizio competente in materia di gestione del personale, di concerto con il direttore del servizio competente in materia di informatica, tecnologie strumentali e sicurezza sui luoghi di lavoro.
7. L’accesso al progetto di telelavoro avviene su base volontaria, a richiesta del dipendente interessato.
8. Con il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale sono disciplinate, previa informativa sindacale, le modalità operative per l’attivazione e la realizzazione dei progetti per il ricorso al telelavoro e i criteri di assegnazione dei dipendenti a tale forma di prestazione lavorativa, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
9. Le parti concordano nell’opportunità di realizzare progetti di telelavoro anche in collaborazione con la Giunta regionale ovvero altri enti territoriali o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratorisoggetti istituzionali.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo
Disciplina del telelavoro. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. volontarietà Gli Enti possono definire programmi per la sperimentazione del telelavoro al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle parti;risorse umane. Detti programmi prevedono l'utilizzo del personale dipendente, ovvero di personale esterno all'Ente.
2. possibilità di reversibilità del rapportoLe sperimentazioni hanno carattere temporaneo, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;e possono interessare i lavoratori consenzienti individuati.
3. pari opportunità rispetto a progressioni I responsabili di carriera, iniziative formative ed altre occasioni settore autorizzano la partecipazione dei dipendenti alle sperimentazioni previa individuazione di soluzioni organizzative che si determinano in azienda;permettano la delocalizzazione e la desincronizzazione delle attività di competenza senza detrimento per i relativi rendimenti produttivi e previa identificazione di idonei indicatori che consentano una valutazione obiettiva di detti rendimenti.
4. definizione delle condizioni relative La partecipazione dei dipendenti alle sperimentazioni è volontaria, temporanea, libera da forme di incentivazione e priva di conseguenze in ordine all’evoluzione dei loro rapporti professionali con l’ente. I dipendenti possono essere reintegrati entro 30 giorni, a richiesta, nella sede di lavoro originaria. Possono afferire alla prestazione da espletarsi sperimentazione tutte le attività di cui sia possibile la remotizzazione mediante soluzioni telematiche ed in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge particolare quelle impostate per progetti e di contratto;obiettivi e quelle proceduralizzate.
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia Durante le sperimentazioni, i dipendenti coinvolti rendono le loro prestazioni professionali presso i centri di analoghi livelli qualitativi telelavoro appositamente predisposti dagli enti o presso le loro abitazioni, previa definizione delle modalità di trasferimento delle informazioni, dei rendimenti produttivi attesi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;delle soluzioni organizzative adottate.
6. esplicitazione dei legami funzionali Gli Enti definiscono, di intesa con i dipendenti interessati, le modalità di integrazione delle prestazioni di telelavoro nel ciclo lavorativo dell'azienda, nonché il giorno o i giorni della settimana di rientro nella sede di lavoro originaria, ove necessario.
7. Le apparecchiature necessarie per la realizzazione delle sperimentazioni sono fornite dalle amministrazioni e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente concesse in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Il Telelavoro si applica si applica comodato d’uso ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente caporendono la prestazione lavorativa dalla propria abitazione. Il Telelavoro, può svolgersi Sono inoltre a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda. Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicatocarico delle amministrazioni: l’attivazione delle apparecchiature, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le necessarie spese energetiche e gli ulteriori adempimenti necessari per il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L’AziendaLe interruzioni del circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o a cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerate a carico dell’ente.
8. Le condizioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di analisi, previo accordo sindacalevalutazione ed eventuale correzione da parte del responsabile di settore durante tutto il periodo di sperimentazione, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgse possono essere modificate o revocate in ogni momento.
9. 9 aprile 2008 n. 81Le parti convengono sin d’ora che ove il regolamento previsto dall’art. 4, comma 3, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratoriL. 191/98 contenesse disposizioni incompatibili con la disciplina del presente articolo si incontreranno entro 30 giorni dalla sua emanazione per concordare le opportune modifiche.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Disciplina del telelavoro. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. volontarietà Gli Enti possono definire programmi per la sperimentazione del telelavoro al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle parti;risorse umane. Detti programmi prevedono l'utilizzo del personale dipendente, ovvero di personale esterno all'Ente.
2. possibilità di reversibilità del rapportoLe sperimentazioni hanno carattere temporaneo, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;e possono interessare i lavoratori consenzienti individuati.
3. pari opportunità rispetto a progressioni I responsabili di carriera, iniziative formative ed altre occasioni settore autorizzano la partecipazione dei dipendenti alle sperimentazioni previa individuazione di soluzioni organizzative che si determinano in azienda;permettano
4. definizione delle condizioni relative La partecipazione dei dipendenti alle sperimentazioni è volontaria, temporanea, libera da forme di incentivazione e priva di conseguenze in ordine all’evoluzione dei loro rapporti professionali con l’ente. I dipendenti possono essere reintegrati entro 30 giorni, a richiesta, nella sede di lavoro originaria. Possono afferire alla prestazione da espletarsi sperimentazione tutte le attività di cui sia possibile la remotizzazione mediante soluzioni telematiche ed in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge particolare quelle impostate per progetti e di contratto;obiettivi e quelle proceduralizzate.
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia Durante le sperimentazioni, i dipendenti coinvolti rendono le loro prestazioni professionali presso i centri di analoghi livelli qualitativi telelavoro appositamente predisposti dagli enti o presso le loro abitazioni, previa definizione delle modalità di trasferimento delle informazioni, dei rendimenti produttivi attesi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;delle soluzioni organizzative adottate.
6. esplicitazione dei legami funzionali Gli Enti definiscono, di intesa con i dipendenti interessati, le modalità di integrazione delle prestazioni di telelavoro nel ciclo lavorativo dell'azienda, nonché il giorno o i giorni della settimana di rientro nella sede di lavoro originaria, ove necessario.
7. Le apparecchiature necessarie per la realizzazione delle sperimentazioni sono fornite dalle amministrazioni e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente concesse in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Il Telelavoro si applica si applica comodato d’uso ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente caporendono la prestazione lavorativa dalla propria abitazione. Il Telelavoro, può svolgersi Sono inoltre a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda. Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicatocarico delle amministrazioni: l’attivazione delle apparecchiature, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le necessarie spese energetiche e gli ulteriori adempimenti necessari per il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L’AziendaLe interruzioni del circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o a cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerate a carico dell’ente.
8. Le condizioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di analisi, previo accordo sindacalevalutazione ed eventuale correzione da parte del responsabile di settore durante tutto il periodo di sperimentazione, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgse possono essere modificate o revocate in ogni momento.
9. 9 aprile 2008 n. 81Le parti convengono sin d’ora che ove il regolamento previsto dall’art. 4, comma 3, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratoriL. 191/98 contenesse disposizioni incompatibili con la disciplina del presente articolo si incontreranno entro 30 giorni dalla sua emanazione per concordare le opportune modifiche.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Disciplina del telelavoro. Si definisce come telelavoro l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro. I rapporti di Telelavoro telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell’Azienda La telelavoratrice o il telelavoratore resterà in organico presso l’unità produttiva di origine o, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. a) volontarietà delle parti;
2. b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Partiparti;
3. c) pari opportunità rispetto a progressioni alle condizioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendamiglioramento delle proprie posizioni lavorative;
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione d) individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendaliaziendali e la loro quantificazione. Il Telelavoro si applica si applica ai lavoratori La lavoratrice o il lavoratore le cui rapporto modalità di lavoro sia regolato dal prestazioni lavorative sono in trasformazione e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente capo. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Aziendaaccordo. Le Partimodalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro, nel concordare circa la necessità concordate tra le parti, dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale Tale accordo è condizione necessaria per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni l’instaurazione e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso la trasformazione del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratoritelelavoro.
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Disciplina del telelavoro. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. volontarietà Il presente capo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalità stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle parti;risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6 del CCNQ 23-3- 2000.
2. possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;Le relazioni sindacali relative al presente capo sono quelle previste dall’art. 4 e 6.
3. pari opportunità rispetto Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a progressioni distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di carrierarete e altre forme flessibili anche miste, iniziative formative ed altre occasioni ivi comprese quelle in alternanza, che si determinano comportano l’effettuazione della prestazione in azienda;luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4. definizione La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in regime forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali specifici progetti di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), che potranno essere approvati purché i relativi oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Il Telelavoro si applica si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente capo. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda. Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e bilancio delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratoriistituzioni scolastiche medesime.
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Disciplina del telelavoro. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. volontarietà Il presente capo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell’ambito e con le modalità stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle parti;risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6 del CCNQ 23-3-2000.
2. possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;Le relazioni sindacali relative al presente capo sono quelle previste dall’art. 4 e 6.
3. pari opportunità rispetto Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a progressioni distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di carrierarete e altre forme flessibili anche miste, iniziative formative ed altre occasioni ivi comprese quelle in alternanza, che si determinano comportano l’effettuazione della prestazione in azienda;luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4. definizione La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in regime forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali specifici progetti di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), che potranno essere approvati purchè i relativi oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Il Telelavoro si applica si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente capo. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda. Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite. Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e bilancio delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratoriistituzioni scolastiche medesime.
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