Volontariato di protezione civile Clausole campione

Volontariato di protezione civile. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 613/1994, le aziende si impegnano a concedere nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato - su presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile.
Volontariato di protezione civile. Ferme restando le disposizioni del D.lgs. n. 1/2018, Codice della protezione civile, le Aziende concedono nei confronti dei lavoratori aderenti in qualità di volontari a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34, D.lgs. n. 1/2018 – su presentazione di idonea documentazione autorizzativa, e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio – permessi per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, che, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno, garantendo: a) il mantenimento del posto di lavoro; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; così come disposto dall’art. 39, D.lgs. n. 1/2018.
Volontariato di protezione civile. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 613/94, le Aziende si impegnano a concedere nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato - su presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile.
Volontariato di protezione civile. Il Comune di Taranto riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile. Il Comune di Taranto assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla Legge n° 225/92 e Legge n° 100/2012 e loro successive modificazioni. Il Comune di Taranto riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio Ufficio di Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni. I rapporti tra le Associazioni di volontariato ed il Comune di Taranto verranno regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n° 266, dal D.P.R. 8 febbraio 2001 n° 194, dalla Circolare Ministeriale 16 novembre 1994 n° 01768 U.L., dal Regolamento Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 del 11 febbraio 2016 “Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia” e dalle successive disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile. Al fine di assicurare sia i principi di trasparenza sia quelli di efficacia ed efficienza che, a norma di legge devono ispirare lo svolgimento dell'attività amministrativa, nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta Comunale anche tramite il piano esecutivo di gestione, il Responsabile del settore competente predetermina criteri di massima per l'utilizzo delle strutture di volontariato fatta salva l'autonoma responsabilità dello stesso in ordine all'applicazione di tali criteri di massima alle singole situazioni.
Volontariato di protezione civile. (PRINCIPI GENERALI)
Volontariato di protezione civile. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 613/1994, in considerazione della primaria importanza del servizio pubblico gestito dalle aziende e del loro dovere di collaborazione in caso di calamità, si precisa che: a) allo scopo di assicurare l'efficienza indispensabile a far fronte alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il personale dipendente delle aree interessate, pur potendo aderire al volontariato, è tenuto prioritariamente a disposizione dell'azienda per gli eventi di carattere tecnico e per tutte le attività di supporto connesse con detti interventi; b) nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato le aziende si impegnano a concedere - su presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile.

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  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.