Indennità di trasferta. L’indennità di trasferta ricorre quando un lavoratore la cui mansione prevalente non comprenda funzioni di mobilità nel territorio (es. autista) opera al di fuori del territorio del comune dove è collocata la propria sede di lavoro. La trasferta è autorizzata dal responsabile del settore e dà diritto ad una indennità pari a 28,00 Euro. Per le trasferte superiori alle 6 ore il dipendente ha diritto all’intero importo della indennità , per le trasferte inferiori alle 6 ore l’importo si riduce proporzionalmente alle ore effettuate . Le spese di viaggio, vitto, pernottamento vengono rimborsate e compensate a piè di lista in base a modalità e limiti di seguito riportati. Le tipologie degli alberghi nonché le usuali modalità di viaggio sono definite per il personale in sede di contrattazione aziendale. Il rimborso delle spese di trasporto comprende quelle di viaggio per e da la località di destinazione con uno dei mezzi sottospecificati e quelle di trasferimento nell'ambito della stessa località. I mezzi di trasporto consentiti sono tutti quelli pubblici ma l'utilizzo dell'aereo deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato. E' consentito anche l'uso, previa specifica autorizzazione, del proprio automezzo. Il rimborso delle spese per l'uso della propria autovettura sarà effettuato nelle fasce chilometriche di uso. Il rimborso delle spese di alloggio per il pernottamento è autorizzato e riconosciuto solo quando non sia possibile raggiungere nella mattinata la sede dell’impegno di lavoro quando il dipendente è impegnato in prestazioni fuori sede al mattino successivo ovvero quando il protrarsi dell'impegno lavorativo non consenta il rientro in residenza alla sera. Le spese per i pasti intesi come pranzo e cena sono rimborsate fino a concorrenza di Euro 53,00 giornaliere con un massimale di Euro 28,00 per singolo pasto.
Indennità di trasferta. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) Il personale viaggiante delle imprese esercenti noleggio autobus, fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, avrà diritto al rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti:
a) territorio nazionale - per il pernottamento: L. 58.000; per ogni pasto: L. 25.100;
b) territorio estero - per il pernottamento: L. 80.700; per ogni pasto: L. 32.800.
2) Il personale viaggiante delle imprese esercenti noleggio auto con autista, fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, avrà diritto ad una indennità di trasferta nella misura di:
a) territorio nazionale - per il pernottamento: L. 44.700; per ogni pasto: L. 21.600;
b) territorio estero - per il pernottamento: L. 58.000, per ogni pasto: L. 29.900.
3) Qualora per il personale di cui ai precedenti punti 1) e 2) il trattamento sia convenzionato alla pari con il trattamento di vitto e alloggio dei viaggiatori, purchè questo sia normale, l'azienda corrisponderà in sostituzione dei trattamenti di cui sopra le seguenti indennità:
a) in territorio nazionale - L. 6.325 per assenze dalla sede da 8 a 12 ore - L. 9.775 per assenze dalla sede da 12 a 18 ore - L. 12.075 per assenze dalla sede da 18 a 24 ore
b) in territorio estero - L. 7.475 per assenze dalla sede da 8 a 12 ore - L. 10.925 per assenze dalla sede da 12 a 18 ore - L. 13.225 per assenze dalla sede da 18 a 24 ore. Gli importi di cui al precedente comma sono assorbiti dagli eventuali trattamenti aziendali più favorevoli in atto. Fermo restando quanto sopra, nel caso di un autista solo, si devono avere, nelle 24 ore di servizio extraurbano, 12 ore di riposo, compreso il tempo dei pasti. Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le 6 ore continuative. Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di interruzione in sede per consumare il pasto e sempre che tale sosta sia contenuta per il pasto meridiano dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22. Fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, agli impiegati in missione per esigenze di servizio, ed al personale dipendente da imprese di locazione automezz...
Indennità di trasferta. 1. L'impresa, per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore in trasferta.
2. In tal caso, allo stesso spetta il seguente trattamento:
x. xxxxxxxx spese sostenute per il viaggio;
b. rimborso delle spese di vitto e alloggio a piè di lista, nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi il lavoratore a sostenere effettivamente tali spese;
c. una diaria di € 7,75 lorde solo se la trasferta prevede il pernottamento e per ogni notte trascorsa in trasferta, a decorrere dall’1/8/2000.
3. Nel caso in cui il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in trasferta sia impossibilitato a consumare il pasto nelle ore comprese tra le 12 e le 15 e/o le 19 e le 22, allo stesso, in sostituzione del piè di lista, verrà riconosciuto, a far tempo dall’1/10/1995, un concorso spese di complessive € 10,33 per ogni pasto.
Indennità di trasferta. 1. L'impresa, per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore in trasferta.
2. In tal caso, allo stesso spetta il seguente trattamento:
x. xxxxxxxx spese sostenute per il viaggio;
b. rimborso delle spese di vitto e alloggio a piè di lista, nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi il lavoratore a sostenere effettivamente tali spese;
c. una diaria di € 7,75 lorde solo se la trasferta prevede il pernottamento e per ogni notte trascorsa in trasferta, a decorrere dall’1/8/2000.
3. Nel caso in cui il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in trasferta sia im- possibilitato a consumare il pasto nelle ore comprese tra le 12 e le 15 e/o le 19 e le 22, al- lo stesso, in sostituzione del piè di lista, verrà riconosciuto un concorso spese di comples- sive € 13,00 per ogni pasto. Tale indennità sarà pari ad € 14,00 a far data dal 1° gennaio 2022 e ad € 15,00 a far data dal 1° gennaio 2023.
Indennità di trasferta. 1. L'indennità di trasferta compete quando un dipendente per motivi di lavoro sia impegnato al di fuori del territorio del Comune dove è collocata la sede di lavoro.
2. Le spese di viaggio, vitto e pernottamento vengono rimborsate e compensate a piè di lista, previa presentazione dei relativi titoli di spesa, in base alle modalità e ai limiti di seguito riportati:
a) il rimborso delle spese di trasporto comprende quelle di viaggio, effettuato con mezzi pubblici, per e dalla località di missione e quelle di trasferimento nell’ambito della stessa località;
b) il rimborso delle spese di alloggio per il pernottamento in alberghi fino a 4 stelle è riconosciuto quando il protrarsi dell'impegno lavorativo non consenta il rientro in residenza alla sera.
c) le spese per i pasti sono rimborsate le spese fino a concorrenza di € 50 giorno, con un massimale di € 30 per singolo pasto.
3. Al dipendente compete, altresì:
a) un’indennità pari a € 24 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
b) un importo, di detta indennità, determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore; nel computo delle ore di trasferta è compreso il tempo di viaggio;
c) il compenso per lavoro straordinario, ove spettante, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.
4. Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
5. In caso di trasferte all’estero i rimborsi per i pasti sono incrementati del 30% e l’indennità di cui al comma 3, lettere a) è incrementata del 50%.
Indennità di trasferta. Se il lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4 km fuori dall’officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un’indennità di Fr. 20.- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, la ditta versa al lavoratore Fr. 100.- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro. Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest’ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di cts. 70 per km.
Indennità di trasferta. Per il personale amministrativo: il collaboratore chiamato a lavorare fuori del proprio luogo di servizio e di domicilio ha diritto al rimborso delle spese effettive documentate.
Indennità di trasferta. In caso di trasferta che preveda la necessità di pernottamento, in aggiunta al trattamento di cui sopra, verrà corrisposta una indennità di trasferta pari a 30 euro lordi giorno. In caso di trasferta di durata superiore alle 12 ore giorno, a decorrere dall’inizio dell’orario di lavoro in vigore nella sede di appartenenza o dall’effettivo orario di inizio della trasferta qualora successivo, verrà corrisposta una indennità di trasferta pari a 20 euro lordi giorni a decorrere dal 1 gennaio 2017. Resta inteso che in caso di trasferte che comportino la corresponsione dell’indennità di cui al 1 capoverso, quest’ultima assorbe la presente indennità. A seguito dell’ultimo pernottamento, il calcolo delle 12 ore giorno decorre dall’inizio dell’orario di lavoro del mattino in vigore nella sede di appartenenza.
Indennità di trasferta. Al fine di migliorare il trattamento di trasferta, viene stabilito di destinare per l’intero settore Federtrasporti, Anac, Fenit, Intersind, con decorrenza 1° luglio 1981, una somma mensile, costituita dal prodotto dell’importo di L. 1.000 (mille) per il numero degli addetti al settore, che viene convenzionalmente determi- nato in 150.000 unità. Tale somma, ridotta dell’importo che risulterà assorbito dall’incremento della base di calcolo, sarà uti- lizzata per il miglioramento del trattamento di pernottazione dei lavoratori inviati in trasferta. Gli eventuali trattamenti aziendali di miglior favore corrisposti a tale titolo saranno assorbiti fino a concorrenza della somma di cui al primo comma del presente articolo. ► integrato dall’AN 16 luglio 1987 (Anac, v. pag. 32); importi attualmente vigenti AN 28 agosto 2001 (Anav), v. pag. 10.
Indennità di trasferta. Con decorrenza 1º maggio 2003 gli attuali valori di cui al punto 1), dell'art. 19 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 sono rivalutati negli importi seguenti:
a) territorio estero: - per il pernottamento: € 48,00; - per ogni pasto: € 20,00;
b) territorio nazionale: - per il pernottamento: € 35,00; - per ogni pasto: € 15,00. Con decorrenza 1º gennaio 2005 e così per gli anni successivi, l'importo dell'indennità di trasferta di cui sopra verrà aggiornato in base all'indice di inflazione programmata previsto, per l'anno di riferimento, indicato dal documento di programmazione economica finanziaria (d.p.e.f.). Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale. Il terzultimo comma dell'art. 19 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 è soppresso con decorrenza 1º maggio 2003.