Indennità di rischio. 1. La misura della indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.
Indennità di rischio. Agli addetti allo sportello di cassa centralizzata sarà corrisposta: - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. a), della tabella A) allegata al CCNL qualora l’addetto allo sportello disponga e risponda direttamente delle risultanze di una propria giacenza di cassa; - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. b), punto 1) della tabella A) allegata al CCNL negli altri casi. Le indennità di cui al presente articolo competono per prestazione giornaliera di 5 ore e vanno erogate con i criteri di cui all’art. 49 del CCNL, integrato come segue. In aggiunta a quanto previsto dall’art. 49 del vigente CCNL le parti convengono che qualora vi sia, in via normale e sistematica, adibizione giornaliera allo sportello di durata inferiore alle 5 ore, l’indennità di rischio di cui alla tabella allegato A) del CCNL sarà proporzionalmente ridotta in relazione alle minori ore giornaliere di adibizione alla cassa. Nei casi particolari di adibizione effettuata in supporto dei cassieri titolari, dovuta ad esigenze ripetitive di carattere periodico, l’indennità di rischio, calcolata con i criteri di cui al precedente comma, sarà maggiorata del 20% fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile prevista dal CCNL. Per tali casi particolari, analoga maggiorazione del 20% sarà operata all’indennità giornaliera qualora vi sia adibizione allo sportello in via normale e sistematica per un numero ridotto di giornate nel corso della settimana o del mese e sempre fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile. † Regolamento del servizio di cassa Fermo restando quanto stabilito dall’art. 42 del vigente C.C.N.L. (ndr CCNL 20/02/1997) si conviene: - Che la qualifica di xxxxxxxx, sostituto e/o aiuto cassiere, debba essere conferita per iscritto e subordinata all’accettazione da parte del lavoratore. Congiuntamente saranno esaminati i casi in cui la mancata accettazione dell’incarico condizioni negativamente il buon andamento della Cassa Rurale, in particolare per le Casse con personale ridotto;
Indennità di rischio. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente.
Indennità di rischio. 1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di cui al successivo comma 2 compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio un’indennità mensile di € 21,70 (€ 3,80 orari diurni e € 4,01 orari notturni).
2. Gli Enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le indennità di rischio già riconosciute presso l'ente.
3. Tale indennità non spetta al personale del corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al corpo forestale della Valle d’Aosta.
4. L’indennità di rischio per incendi boschivi di cui all’art. 8 della legge regionale n. 85/1982 e all’art. 14 del C.C.R.L. 05/03/1998 è anche’essa corrisposta nella misura indicata al comma 1.
Indennità di rischio. 1. Ai dipendenti che svolgono, in maniera prevalente, prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l’indennità mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente, art. 37 del CCNL 14.09.2000 e art. 41 del CCNL 22.01.2004). Ciò comporta la necessità di un’attenta e ponderata valutazione dell’ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personali. L’indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese.
2. L’individuazione degli aventi diritto è di competenza del Dirigente di settore che la formalizza a seguito della valutazione dell’effettivo ricorrere dei presupposti previsti dal CCNL e dei fattori di rischio di seguito elencati: • attività effettuata in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute determinate dall’utilizzo di materiali (come agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, etc.); • attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive.
3. Tali fattispecie danno titolo all’erogazione soltanto se si è verificata la prevalenza della condizione di rischio nell’arco dell’intera giornata lavorativa.
4. L’importo dell’indennità è fissata in euro 30,00 mensile.
Indennità di rischio. L’indennità di rischio viene erogata al personale su riconoscimento dell’Ente che effettua prestazioni di lavoro usando automezzi, mezzi fuoristrada, macchine operatrici, veicoli per trasporto di cose e persone , con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico (containers, casse mobili, ); Lavori di manutenzione stradale; Lavori con esposizione diretta e continua per lavori di fogna, canali, sentine, pozzi, impianti di depurazione; ecc. Tale indennità è pari a 263 Euro all’anno.
Indennità di rischio pag. 108 (artt. 12 CCRL 07/03/2001, 13 c. 2 CCRL 21/05/2008 e T.U.)
Indennità di rischio. (e adibizione alla cassa)
Indennità di rischio. 1. A decorrere dal 01.01.2017, al dipendente, che con continuità abbia effettivo maneggio di valori spetta l’indennità di rischio secondo i criteri previsti dall’art. 49 e nella misura mensile prevista dall’allegato 5 del vigente CCNL relativamente al personale in servizio nei capoluoghi di provincia, con applicazione delle maggiorazioni in esso disciplinate per i casi di adibizione allo sportello per una durata giornaliera superiore alle 5 ore.
2. In caso di adibizione saltuaria del dipendente all’attività di cui al punto precedente, spetta giornalmente un’indennità di rischio pari a un decimo dell’indennità mensile sopra indicata, la quale costituisce la somma massima percepibile mensilmente, con applicazione delle maggiorazioni suindicate relativamente all’adibizione allo sportello per una durata giornaliera superiore alle 5 ore.
Indennità di rischio. Art. 60: Altre indennità