Disciplina della forma Bonus Malus. La garanzia responsabilità civile è prestata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel periodo di osservazione e si articola in 23 classi di merito di Compagnia, dalla 1H alla 18. Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito di Compagnia è così definito. ▪ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio; ▪ periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Per le nuove polizze la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU. Per le annualità successive, l’evoluzione della classe di merito di Compagnia è determinata dalla tabella 1.1 dell’Allegato 1. Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella 1.3 dell’Allegato 1. La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente. Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, occorre: ▪ in primo luogo, determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14 ▪ in secondo luogo, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 1.2 dell’Allegato 1 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato. Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l’applicazione del Malus; tuttavia nell’attestazione sullo stato del rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Appears in 1 contract
Disciplina della forma Bonus Malus. La garanzia responsabilità civile è prestata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o presenza Presenza di sinistri nel periodo di osservazione e si articola in 23 26 classi di merito di Compagnia, dalla 1H alla 18. Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito di Compagnia è così definito. : ▪ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio; ▪ periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Per le nuove polizze la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU. Per le annualità successive, l’evoluzione della classe di merito di Compagnia è determinata dalla tabella 1.1 dell’Allegato 1. Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella 1.3 dell’Allegato 1. La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente. Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, occorre: ▪ in primo luogo, determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente seguente. 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14 ▪ in secondo luogo, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 1.2 dell’Allegato 1 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato. Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l’applicazione del Malus; tuttavia nell’attestazione sullo stato del rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Appears in 1 contract
Disciplina della forma Bonus Malus. La garanzia responsabilità civile è prestata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o presenza Presenza di sinistri nel periodo di osservazione e si articola in 23 26 classi di merito di Compagnia, dalla 1H alla 18. Opzionalmente e qualora proposto dalla Compagnia, la garanzia responsabilità civile può essere prestata in forma “Bonus/Malus” con una franchigia assoluta per ogni sinistro dell’ammontare precisato sulla Scheda di Polizza. Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito di Compagnia è così definito. : ▪ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio; ▪ periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Per le nuove polizze la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU. Per le annualità successive, l’evoluzione della delle classe di merito di Compagnia è determinata dalla tabella 1.1 dell’Allegato 1. Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella 1.3 dell’Allegato 1. La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente. Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, occorre: ▪ in primo luogo, luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente seguente. 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14 ▪ in secondo luogo, luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 1.2 dell’Allegato 1 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato. Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l’applicazione del Malus; tuttavia nell’attestazione sullo stato del rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Autovetture
Disciplina della forma Bonus Malus. La garanzia responsabilità civile Responsabilità Civile è prestata nella forma Bonus/Malus, Malus che prevede riduzioni o oppure maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o base all’assenza oppure alla presenza di sinistri nel periodo di osservazione e si articola in 23 osservazione. Le classi di merito di Compagnia, previste dalla 1H alla 18Compagnia sono quelle universali CU. Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito di Compagnia è così definito. ▪ : • primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione dell’Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio; ▪ • periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Per le nuove polizze polizze, la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU. Per le annualità successive, l’evoluzione della classe di merito di Compagnia è determinata dalla tabella 1.1 dell’Allegato 1. Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella 1.3 dell’Allegato 1di riferimento. La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente. Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n. 4 n.4 del 9 agosto 2006, occorre: ▪ in primo luogo, • determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 cinque complete (ad a eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente seguente: Classe di CU 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più 3 2 5 8 11 14 4 3 6 9 12 15 5 4 7 10 3 13 16 6 5 8 11 2 14 17 7 6 9 12 1 15 18 8 7 10 13 0 16 18 9 8 11 14 ▪ 17 18 10 9 12 15 18 18 11 10 13 16 18 18 12 11 14 17 18 18 13 12 15 18 18 18 14 13 16 18 18 18 15 14 17 18 18 18 16 15 18 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 • in secondo luogo, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 1.2 dell’Allegato 1 di riferimento a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato. Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l’applicazione del Malus; tuttavia tuttavia, nell’attestazione sullo stato del di rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o oppure di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Appears in 1 contract