(Disciplina delle prestazioni). In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente, o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse. La richiesta di rimborso, quando autorizzata dalla Struttura Organizzativa, dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute dall'Assicurato. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate. Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ogni annualità assicurativa, per un numero di volte superiore a quanto indicato negli articoli che le descrivono al punto "Erogabilità" . Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.
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(Disciplina delle prestazioni). In caso di sinistroXxxxxxxx, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente, direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse. La richiesta di rimborso, quando autorizzata sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa, Organizzativa dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute dall'Assicurato. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsatesostenuti da parte dell'Assicurato. Tutte le prestazioni non possono essere fornite, fornite più di due volte per tipo per ogni annualità assicurativa, per un numero di volte superiore a quanto indicato negli articoli che le descrivono al punto "Erogabilità" . Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero. Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.
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