Contratto di assicurazione RC Auto e CVT - Autovetture
Contratto di assicurazione RC Auto e CVT - Autovetture
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
• Documento informativo precontrattuale (DIP)
• Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
• Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018
• Privacy
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Polizza RC Autovetture
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società Vera Assicurazioni Prodotto: ''Autopiù Sicura'' ''Autopiù Sicura Connect''
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.
Che cosa è assicurato?
v I danni causati a terzi, da conducente abilitato, dalla circolazione del veicolo in area pubblica, area a questa equiparata e area privata;
v In caso di veicolo adibito a scuola guida, i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione purché sul veicolo sia presente l'istruttore abilitato;
v I danni a cose di terzi trasportati su taxi o veicoli a noleggio con conducente o ad uso pubblico.
La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale).
La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro, per i danni alla persona, e di 1,220 milioni di euro, per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Che cosa non è assicurato?
L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.
L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
x Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
x Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico.
x Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
Ci sono limitazioni alla copertura?
L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:
! per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali;
! per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive;
! per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti;
! se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (es. patente scaduta, non valida ecc…);
! se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
! veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
! veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
! veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
! se il conducente del veicolo ha un'età inferiore a 26 anni compiuti qualora la formula tipo guida è "esperta";
! se il veicolo circola durante il periodo di sospensione della garanzia.
Per i casi di cui sopra, ad eccezione dei primi due punti, la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). Limitatamente al caso di:
• guida "esperta", l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 5.000,00 euro;
• conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'eventuale azione di rivalsa è limitata rispettivamente a 5.000,00 e 20.000,00 euro.
Dove sono coperto dall'assicurazione?
v L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e in tutti gli stati aderenti all'Unione Europea nonché nel Principato di Monaco, in Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Andorra.
v L'assicurazione, su richiesta, può essere estesa anche agli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, purchè sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), le relative sigle internazionali identificative non risultino barrate.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o l'esercizio da parte della Società del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
• La polizza, debitamente sottoscritta deve essere restituita alla Società.
• In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).
• In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, devi darne immediata comunicazione alla Società. Analogo comportamento deve essere adottato anche in caso di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo. In tale circostanza devi fornire idonea documentazione che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
• In caso di furto del veicolo devi produrre copia della denuncia di furto presentata alle autorità competenti.
• Nel caso tu intenda sospendere il contratto, sei tenuto a darne comunicazione alla Società e a restituire il certificato e la Carta Verde o a fornire autocertificazioni di distruzione degli stessi.
Quando e come devo pagare?
• Il premio deve essere pagato all'emissione della polizza. Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale o, in alternativa e su richiesta, semestrale (maggiorazione per interessi di frazionamento nella misura del 3%). In tal caso la rata deve essere pagata alla scadenza semestrale convenuta.
• Puoi pagare il premio con una delle seguenti modalità: addebito su conto corrente BPM, carta di credito, bonifico.
• Il premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Società all'intermediario (es. banca).
Quando inizia e quando finisce la copertura?
• La copertura assicurativa, salvo diversa precisazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, e termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Dopo la scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.
In presenza di frazionamento semestrale, se non paghi il premio della seconda semestralità, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
• La durata del contratto è indicata in polizza, e può essere annuale o temporanea (minimo 1 giorno massimo 6 mesi).
• Qualora avessi sospeso il contratto, per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa. E' opportuno pertanto che non venga utilizzato, ne parcheggiato in aree pubbliche o a queste equiparate.
• In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
Come posso disdire il contratto?
• Qualora ci ripensassi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della copertura assicurativa per recedere dal contratto, sempre che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del SSN.
• Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, puoi comunque formalizzare la volontà di risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altro strumento equipollente, ad esempio posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.
• E' possibile annullare il contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo dandone tempestiva comunicazione alla Società. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio X.X.Xxxx corrisposto e non usufruito che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.
Assicurazione X.X.Xxxx/Corpi veicoli terrestri
(Autovetture e Autotassametri)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Vera Assicurazioni S.p.A.
Prodotto:"Autopiù Sicura"
"Autopiù Sicura Connect"
Data di aggiornamento: 05/2019 - Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Società.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La Vera Assicurazioni S.p.A ha sede legale e sede sociale in Italia, xxx Xxxxx Xxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx -Tel.: + 00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica:
- per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione all'esercizio dell'impresa
La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 98.421.227 euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 63.500.000 euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 3.036.711 euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 57.352 euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 16.255 euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 213.270 euro (b)
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 213.270 di euro.
Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 3,72 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizioni Finanziaria) pubblicato sul sito dell'Impresa di Assicurazione.
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Puoi concordare con la Società massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,070 milioni di euro per i danni alla persona e 1,220 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Con la sottoscrizione della garanzia di responsabilità civile potrai usufruire gratuitamente delle seguenti estensioni: • Ricorso terzi da incendio: copre i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi derivanti dall'incendio del veicolo assicurato quando non è in circolazione e fino alla concorrenza di euro 300.000,00; • Responsabilità civile dei trasportati: copre i danni cagionati involontariamente dai terzi trasportati sul veicolo a terzi non trasportati e fino al massimale di responsabilità civile indicato in polizza; • Danni da inquinamento: copre i danni a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento e fino alla concorrenza di euro 30.000,00. |
Tipo di guida | Puoi personalizzare la polizza in base al conducente, con una delle formule sotto riportate: • Guida libera, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da un qualsiasi conducente abilitato; • Guida esperta, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato, purchè abbia un'età uguale o maggiore di 26 anni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa da parte della Società fino alla concorrenza dell'importo di 5.000,00 euro; • Azienda, il veicolo, di proprietà di una persona giuridica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato. Per gli autotassametri, le autovetture adibite a noleggio con conducente o libero e destinate a scuola guida, non è prevista alcuna formula di personalizzazione riferita al conducente. |
OPZIONI FACOLTATIVE CON SCONTO SUL PREMIO | |
Scatola nera | Se acquisti l'opzione tariffaria AutopiùSicura Connect, che prevede l'autoinstallazione di un dispositivo (VeraBox) sul cruscotto dell'autovettura e l'associazione dello stesso ad un'applicazione (VeraConnect), che dovrai scaricare e installare sul tuo smartphone, hai diritto ad uno sconto sul premio R.C. Auto. La garanzia AutopiùSicura Connect prevede l'attivazione del servizio di allarme automatico in caso di incidente, la possibilità di chiedere assistenza in caso di pericolo, o di necessità, mediante la pressione di un apposito pulsante presente su Vera Box. Se congiuntamente all'opzione AutopiùSicura è stata sottoscritta anche l'opzione Vera Protect, è previsto anche il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina. La mancata installazione del dispositivo e scarico dell'applicazione comporta: • La perdita del beneficio tariffario, che si concretizza con la corresponsione della differenza tra il premio corrisposto e quello che sarebbe stato pagato in forza della tariffa in vigore senza il dispositivo Vera Box; • In caso di sinistro RCA, prima che sia stata corrisposta la differenza di cui sopra, la possibilità per la Società di agire in rivalsa in proporzione tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato sino ad un importo massimo di 5.000,00 €. Per gli eventuali successivi rinnovi la possibile riduzione del premio di tariffa varia in base al tuo stile di guida rappresentato dall'indice di merito (IDM). |
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (pacchetto Protezione Rivalse RCA Smart o Premium) | Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro, la Società rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. |
Rinuncia alla rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria | Puoi acquistare questa garanzia solo se il veicolo è di proprietà di una società o di un ente locatore e viene dato in uso a dipendenti o collaboratori. Prevede la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Società, nei confronti della sola società proprietaria o locataria, qualora il conducente (dipendente/collaboratore) non sia abilitato alla guida in base alla vigente normativa, oppure, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. |
Trasporto non in conformità (pacchetto Protezione Rivalse RCA Safety o Premium) | In presenza di questa garanzia, la Società non eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo, per i danni subiti dalle persone trasportate sullo stesso qualora il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. |
Danni da veicolo identificato ma non assicurato (pacchetto Protezione Rivalse RCA Safety o Premium) | In caso di incidente con un veicolo non assicurato, per ottenere il risarcimento del danno subito, devi scrivere al Fondo di Garanzie per le vittime della strada. Se acquisti questa garanzia, e purchè la responsabilità sia esclusivamente a carico del conducente del veicolo non assicurato, la Società, previa cessione del credito che vanti nei confronti dell'istituto sopra citato, provvederà a risarcirti i danni a cose e a persone, rispettivamente fino a 5.000 euro e 10.000 euro. |
Sospensione e riattivazione del contratto | In presenza di questa clausola puoi sospendere il contratto e usufruire del premio pagato e non goduto in occasione della riattivazione. La sospensione è ammessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte nell'arco della vita annuale del contratto. Deve avere una durata minima di tre mesi e il premio pagato e non goduto, al momento della sospensione, non deve essere inferiore ad un mese. La riattivazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di sospensione. |
Quali coperture posso aggiungere alla X.X.XXXX pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia X.X.Xxxx obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie di base | Assistenza "Basic". Qualora si verifichi un sinistro che rende impossibile l'utilizzo del veicolo a seguito di guasto o incidente, potrai usufruire di specifiche prestazioni di assistenza, quali a titolo esemplificativo: il soccorso stradale, un'auto sostitutiva, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di autista per il recupero del veicolo, il supporto sanitario e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di servizio prestata. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura Assistenza con l'Assistenza "Best", che offre i servizi di cui alla garanzia "Basic" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi quali ad esempio: l'invio di un taxi per il recupero dell'auto sostitutiva, il rientro dei passeggeri o la prosecuzione del viaggio fino al luogo di destinazione, o se il sinistro si verifica all'estero, il prolungamento del soggiorno per infortunio o malattia. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio. Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da: • Mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l'assistenza; • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • Stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l'assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto; • Terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rende impossibile l'erogazione della prestazione; • Dolo dell'assicurato; • Abuso di alcolici e psicofarmaci. |
PROTEZIONE LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | L'Impresa di Assicurazione copre le spese legali nel caso insorga per l'Assicurato la necessità di avvalersi dell'assistenza di personale specializzato e/o di professionisti per la difesa dei propri interessi riguardo alla proprietà o all'uso dell'autovettura. La prestazione opera sia per incidente stradale sia per vertenza contrattuale. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia prevede un massimale per sinistro e per anno assicurativo pari a €50.000,00. La garanzia è esclusa: • Per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • Per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie; • Per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e oltre un caso denunciato per anno assicurativo; • Per operazioni di acquisto di beni mobili registrati; • Per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; • Se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 200 euro; • Per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'Assicurato a terzi; • Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso; • Se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx; • Se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro. |
PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | Con questa garanzia la Società corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un'indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Società corrisponde agli eredi la somma assicurata. La garanzia è valida anche durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. L'importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da: • Un minimo di euro 45.000,00 per il caso morte ed euro 50.000,00 per l'invalidità permanente; • Ad un massimo di euro 110.000,00 per il caso morte ed euro 120.000,00 per l'invalidità permanente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive: • Diaria da ricovero: che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza; • Rimborso spese di cura: che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un'età compresa tra i 18 e gli 75 anni. Franchigie. E' prevista l'applicazione di una franchigia nella misura del 3%. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo; • Azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato; • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti; • Partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove; • Guerra, manovre ed esercitazioni militari, arruolamento volontario; • Pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore. |
INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E ATTI VANDALICI (opzionale) | |
Garanzie di base | Incendio ed eventi atmosferici. La garanzia incendio prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d'incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante. Relativamente agli eventi atmosferici, la copertura è prestata per danni conseguenti a: trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine. Furto. Prevede il rimborso per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati. Per entrambe le garanzie e limitatamente ai danni parziali, nella determinazione del danno non si tiene conto del degrado sui pezzi di ricambio. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Incendio: è possibile estendere la copertura ai danni subiti a seguito di urto o collisione con animali selvatici avvenuti in aree ammesse alla circolazione del veicolo. E' previsto un limite di indennizzo nella misura di 3.000 € e comunque nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Eventi atmosferici versione estesa: è possibile estendere la copertura base ai seguenti eventi: alluvioni e inondazioni, allagamenti, frane e smottamenti. Furto: è possibile evitare l'applicazione del degrado d'uso in caso di danno totale. La condizione è soggetta a limitazione temporale che sarà indicata in polizza. Estensione optionals e accessori. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 €. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo: • Il danno da furto parziale è quantificato in 500 €; • In polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 €; • L'indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 €, ossia l'ammontare del danno (500 €) dedotto il minimo non indennizzabile (150 €). Dall'ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 €) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest'ultima applicata al danno da luogo ad un valore (50 €) inferiore al minimo non indennizzabile. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • Semplici bruciature non seguite da incendio; • Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • Sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • Danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • Danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali; • Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • Conduzione da parte di persone non abilitate; • Danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano all'interno del veicolo; • Danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie. |
KASKO (opzionale) | |
Garanzie di base | Prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato (forma "solo collisione"). La copertura può estesa anche ai casi di urto con ostacoli mobili o fissi di qualsiasi genere, ribaltamento e uscita di strada (forma "completa"). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Estensione optionals e accessori. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 €. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e franchigia assoluta. La garanzia, nelle forme solo collisione e completa, è prestata con scoperto e relativo minimo o con franchigia assoluta. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di franchigia assoluta: • Il danno da collisione è quantificato in 5.000 €; • In polizza è indicata la franchigia assoluta del 10%; • Il valore del veicolo al momento del sinistro è pari a 10.000 €; • L'indennità che verrà corrisposta ammonta a 4.000 €, ossia l'ammontare del danno (5.000 €) dedotta la franchigia assoluta (1.000 €), determinata applicando la percentuale indicata in polizza (10%) al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (10.000 €). Per lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile puoi vedere l'esempio di funzionamento descritto nella sezione INCENDIO E FURTO - Limitazioni, esclusioni e rivalse. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • Xxxxx subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada; • Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • Sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • Danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • Danni avvenuti in autodromi o durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • Danni cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico; • Conduzione da parte di persone non abilitate; • Danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie. |
GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale) | |
Garanzie di base | Si tratta di una serie di pacchetti di garanzie che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. A titolo esemplificativo citiamo il recupero delle spese sostenute per: • La riparazione o sostituzione dei cristalli rotti; • La riparazione dei danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo; • La duplicazione della patente di guida o delle chiavi e relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo a seguito di smarrimento o furto; • I danni ai bagagli trasportati, con esclusione di orologi, oggetti preziosi, apparecchi fotografici e fono-audio-visivi, denaro e titoli nonchè oggetti d'artigianato; • L'immatricolazione di un nuovo veicolo a seguito di furto; • Il ripristino dell'airbag o delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione in conseguenza di incidente da circolazione con altro veicolo identificato. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di garanzia prestata. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di base. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni. Sono esclusi i danni: • Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • Avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • Determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo. |
Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Di seguito trovi le indicazioni necessarie circa le attività da intraprendere in caso di sinistro da circolazione (X.X.Xxxx) o di altra natura (es. incendio, furto ecc…). X.X.XXXX Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Società entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Società: • Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; • Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; • Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: • I veicoli coinvolti sono più di due; • Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx. Garanzie diverse dall'X.X.XXXX Per i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i sinistri relativi alle altre garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc..), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Società deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità. |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosidetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx. Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Società, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia". |
Gestione da parte di altre imprese La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Protezione Legale è affidata a: | ||
Assistenza | Protezione Legale | |
IMA Italia Assistance Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000, Xxxxx Xxx Xxxxxxxx(XX). | DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 0/X - 00000 Xxxxxx Principali riferimenti: | |
Principali riferimenti: • telefono: 000.00.00.00 oppure dall'estero al numero: x00 00 00000000; • fax: 0000000000. | • dall'Italia numero Verde 800 282323 oppure dall'estero al numero + 39-0458378901; • per posta elettronica a xxxxxxxx@xxx.xx; • per posta ordinaria a D.A.S. S.p.A.. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. | ||
Gli altri diritti derivanti dal contratti di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. | |
Obblighi dell'impresa | Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: • Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; • Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; • Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la società verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc..) dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, atti vandalici, protezione conducente ecc…) il premio deve essere pagato per l'intero all'emissione della polizza mediante le seguenti modalità: addebito su conto corrente BPM, carta di credito, bonifico. |
Rimborso | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP e relativamente alle garanzie aggiuntive all'X.X.Xxxx descritte nel presente documento, hai diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito, al netto delle imposte, in caso di risoluzione del contratto a seguito di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la cessazione del contratto non da diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito. Si precisa che in presenza di frazionamento la Società provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive all'incendio o furto totale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Per le garanzie diverse dall'X.X.Xxxx la durata del contratto è indicata in polizza e può essere solo annuale. Almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la Società invia al contraente una nuova proposta di premio. Il pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza. |
Sospensione | E' possibile sospendere il contratto. In tal caso, per tutta la durata della sospensione, le garanzie non saranno prestate. Come consigliato nel DIP, poiché il veicolo è privo di copertura assicurativa, è opportuno che non venga utilizzato, ne parcheggiato in area pubblica o a questa equiparata. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, anche per le garanzie opzionali, puoi comunque formalizzare la volontà di risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altro strumento equipollente, ad esempio posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, il è possibile recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn. |
Risoluzione | Sia per la garanzia X.X.Xxxx che per quelle opzionali, è possibile chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Qualunque soggetto, proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario), che intenda integrare la copertura obbligatoria della responsabilità civile (X.X.Xxxx), per una maggior tutela del proprio patrimonio, proteggersi da altri rischi connessi alla circolazione del veicolo (ad esempio incendio, furto, eventi atmosferici ecc…) o tutelare la propria integrità fisica o quella di chi guida il veicolo.
Quali costi devo sostenere?
La provvigione riconosciuta all'intermediario è pari al 7,50%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: Vera Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia X.X.Xxxx la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Società, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie. |
Negazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società. Per la garanzia X.X.Xxxx la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Società, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000,00 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - La procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; - Per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all'Ivass, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante; - L'arbitrato relativamente alle garanzia diverse dall'RCA (incendio, furto, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, protezione conducente). |
PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA' DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
RC AUTO E CVT - AUTOVETTURE
INDICE
GLOSSARIO | 3 |
SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE | 8 |
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | 12 |
SEZIONE AUTOPIU'SICURA Connect | 22 |
XXXX XXX E XXXX PROTECT IN COMODATO | 24 |
SEZIONE ASSISTENZA | 30 |
Assistenza basic | 31 |
Assistenza best | 37 |
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE | 46 |
SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT) | 49 |
Incendio e collisione con animali selvatici | 50 |
Eventi atmosferici | 50 |
Furto e atti vandalici | 51 |
Kasko | 52 |
Estensione optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie | 53 |
PACCHETTI: ESTENSIONI FURTO, MEDIUM E PREMIUM | 54 |
Pacchetto estensioni furto | 55 |
Pacchetto medium | 56 |
Pacchetto premium | 57 |
PROTEZIONE CONDUCENTE | 58 |
SEZIONE SINISTRI | 60 |
Sezione Responsabilità Civile Auto | 60 |
Sezione assistenza | 60 |
Sezione protezione legale | 61 |
Sezione corpi veicoli terrestri | 60 |
Sezione pacchetti estensioni furto e pacchetti cristalli medium e premium | 63 |
Sezione protezione conducente | 64 |
GLOSSARIO
Accelerometro/giroscopio: dispositivo elettronico collegato al dispositivo Vera Box che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
Accessori fono-audio-visivi non di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente.
Aggravamento del Rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Allagamento: afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto non dovuto a fenomeno naturale.
Allarme crash (incidente): invio della segnalazione di incidente all'Impresa di assistenza incaricata dalla Società.
Alluvione: evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.
Applicazione per Smartphone: applicazione software, dedicata ai telefoni cellulari Smartphone utilizzata in combinazione con il dispositivo "Vera Box", per la raccolta e trasmissione al Centro Servizi dei dati necessari all'erogazione dei servizi.
Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Aree Aeroportuali: area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione.
Limitatamente alla sezione Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli articoli 13, 15, 16, 18, 20, 21 (assistenza Basic), 35, 36, 40, 47, 48, 49, 50 (assistenza Best) le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente": l'assicurato è il soggetto che risulta essere Conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il Sinistro.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Attestazione dello stato di rischio: documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc…) e che la Società mette a disposizione del contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.
Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Banca dati: la banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Bluetooth Low Energy: tecnologia per la trasmissione dati tra dispositivi diversi senza fili, a corto raggio e basso consumo di energia.
Beneficiario: il soggetto, o i soggetti, che risultano essere eredi legittimi o testamentari del Conducente del veicolo Assicurato cui la Società liquida l'Indennizzo in caso di Infortunio mortale. Termine riferito alla garanzia "Protezione Conducente".
Bufere: tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.
Canone: corrispettivo per l'abbonamento ai servizi offerti dalla Società Telematica.
Car sharing: servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo
effettuato.
Carta verde: certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo Assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde.
Centro Servizi Società Telematica: (per brevità solo Centro Servizi): l'insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dalla Società Telematica e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dal dispositivo o dal contatore satellitare installato sul veicolo.
Classe interna: classe di merito assegnata al contratto in base a specifiche regole e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale (C.U.).
Classi di merito di conversione universale (C.U.): classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal provvedimento IVASS n 72 del 16 aprile 2018 e delle eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
Comodato: contratto di prestito disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che paga il premio e che, relativamente alla sezione AutoPiùSicura Connect, aderisce al contratto di comodato d'uso e di abbonamento ai servizi della Società Telematica.
Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.
Contratto: il documento che prova il contratto di assicurazione. Relativamente alla sezione AutoPiùSicura Connect il documento sottoscritto fra le parti che prova l'adesione ai servizi prestati dalla Società Telematica e causalmente collegato al contratto assicurativo.
Contravvenzione: è un reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Costellazione GNSS: l'insieme dei satelliti in orbita intorno alla terra, che consentono i servizi di localizzazione (definizione relativa alla sezione AutoPiùSicura Connect).
Crash: relativamente alla sezione AutoPiùSicura Connect: incidente con impatto che abbia provocato per alcuni centesimi di secondo decelerazioni/accelerazioni almeno uguali o superiori alla soglia stabilita dalla Società Telematica di concerto con la Società.
Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Delitto: E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi possono rivolgersi al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Dispositivo Vera Box: (di seguito denominato Vera Box): dispositivo elettronico di proprietà della Società Telematica, avente al proprio interno un accelerometro/giroscopio ed un modulo di comunicazione Bluetooth Low Energy.
Dispositivo satellitare Vera Protect: (di seguito denominato Vera Protect): dispositivo elettronico di proprietà della Società Telematica avente al proprio interno un localizzatore GNSS e un modulo telefonico GSM-GPRS,
che permette il collegamento al Centro Servizi dove vengono inviati e registrati tutti i dati acquisiti.
Degrado commerciale: percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che lo stesso ha al momento del sinistro.
Ebbrezza: superamento della soglia alcolemica massima.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Familiare Convivente: familiare convivente nel medesimo nucleo del proprietario.
Fatto illecito: Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Frana: distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.
Franchigia: importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.
Furto: è il reato che si configura quando qualcuno sottrae la cosa mobile altrui ed è disciplinato dall'art. 624 del Codice Penale.
Grandine: precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.
Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).
IMA Italia Assistance: il marchio che identifica IMA Italia Assistance S.p.A..
Impresa di assistenza: impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale (definizione relativa alla sezione AutoPiùSicura Connect).
Incendio: è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi (definizione relativa alla sezione Assistenza).
Incidente: l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o Regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni a cose e/o persone.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza.
Infocar: listino di Quattroruote che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente" l'Infortunio è l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente.
Inondazione: allagamento in tempi brevi di area ben definita e abitualmente subaerea da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.
Installatore convenzionato: installatore scelto dal Contraente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società Telematica o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Legge: il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
Locatario: la persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
Massimale: l'importo fino a concorrenza del quale la Società presta l'Assicurazione.
Minimo non indennizzabile: parte di danno che a termini di polizza rimane a carico dell'assicurato.
Nucleo Familiare: il nucleo dedotto dallo stato di famiglia.
Optionals non di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente, esclusi gli accessori fono-audi-visivi.
Polizza: il documento che prova il contratto di Assicurazione.
Portatore di handicap: la persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione nel contesto sociale di riferimento.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.
Procedimento penale: è una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Proprietario: l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Pulsante assistenza: pulsante disponibile su Vera Box, la cui pressione genera una richiesta di assistenza verso la Sala Operativa di Sicurezza.
Rapina: è il reato, previsto dall'art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri (definizione relativa alla sezione Assistenza).
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto.
Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Regolamento: il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
Responsabilità principale: responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Responsabilità concorsuale: responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Ricovero: la permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente" il ricovero deve intendersi come la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
Risarcimento diretto: procedura, applicabile secondo le modalità previste dal Codice delle Assicurazioni, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa presso la quale è assicurato per ottenere il risarcimento dei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 e Regolamento n. 254/06).
Sala Operativa di Sicurezza: struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di:
- ricerca del veicolo e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma dell'art.
134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, scelti dalla Società Telematica;
- assistenza telefonica in caso di Crash e/o di pressione del Pulsante assistenza relativamente alla sezione AutoPiùSicura Connect.
Scoperto: percentuale variabile della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Sforzo: evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell'assicurato. Termine riferito alle garanzie "Protezione
Conducente".
SIM Card GSM o GSM-GPRS: scheda di abbonamento telefonico, inserita all'interno di Vera Protect, intestata alla Società Telematica ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi.
Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia. Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo Assicurato dipendente da Guasto, Incidente, Incendio, Furto, anche parziale o tentato, Xxxxxx anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.
Smartphone: telefono cellulare con capacità di calcolo, di memoria e di connessione dati basato su un sistema operativo (iOS o Android) per dispositivi mobili.
Smottamento: scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua Società: Vera Assicurazioni S.p.A..
Società Gestionaria: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Società telematica: Società che sviluppa e gestisce soluzioni telematiche per l'assicurazione auto.
Sostanze Stupefacenti o Psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.
Spese di giustizia: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Spese peritali: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Struttura organizzativa: La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste nel contratto.
Tariffa: i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.
Terzi: coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni e delle successive modificazioni ed integrazioni.
Tempesta: vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Tromba d'aria: violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.
Uragano: tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.
Valore assicurato: il valore del veicolo esclusi gli accessori ed optionals non di serie.
Veicolo: autovettura uso privato o autoveicolo per trasporto promiscuo di persone e cose, autotassametri, autovetture noleggio libero e noleggio con conducente, autovetture adibite a scuola guida.
Limitatamente alla sezione AutoPiùSicura Connect: il mezzo di trasporto i cui dati di riferimento sono riportati sul contratto e per il quale vengono erogati i servizi pattuiti.
Limitatamente alla sezione Assistenza: autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone.
Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Condizioni Generali
Articolo 1
Dove vale la copertura
L'assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, su richiesta dell'assicurato, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Sezione Autopiùsicura Connect
I servizi oggetto del presente contratto sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Il servizio di ricerca del veicolo è limitato agli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.
Sezione Protezione Legale
Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti i casi indicati nell'art. 1 della sezione Protezione Legale;
b) dei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di vertenze contrattuali;
c) di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale.
Articolo 2
Quando e come devo pagare
Il premio è pagato in via anticipata contestualmente all'emissione della polizza ed è stabilito per il periodo assicurativo di un anno.
Il pagamento del premio può essere corrisposto in un'unica soluzione oppure in più rate che devono essere pagate alle scadenze previste in polizza, contro rilascio di quietanze che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga il dovuto. Se il contraente non paga le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno di pagamento. Il contratto è risoluto di diritto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti (art. 1901 del C.C.).
Il pagamento del premio può avvenire con le modalità consentite dalla legge e precisate dalla Società o dall'Intermediario con cui è concluso il Contratto di Assicurazione, che includono: addebito su conto corrente Banco BPM, bonifico bancario o pagamento mediante carte di credito sul sito dell'Impresa.
Articolo 3
Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, il contraente ha diritto a recedere dal contratto ed a ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn.
Per avvalersi di questo diritto, il contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto, inoltrando alla Compagnia il certificato d'Assicurazione e la Carta Verde (se rilasciata) oppure autocertificazione di distruzione degli stessi. Alla ricezione dei documenti, la Società provvederà a rimborsare il contraente.
Articolo 4
Modalità di sottoscrizione del Contratto
Il contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza (inclusa la presenza delle coperture assicurative richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti), deve firmarla e restituirla alla Società.
Articolo 5
Quando inizia e quando finisce la copertura
Il contratto è concluso al momento in cui il contraente lo sottoscrive.
Le coperture assicurative espressamente indicate in polizza operano dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo che in polizza non sia prevista una decorrenza diversa.
Il contratto di assicurazione ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo e cessa alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza.
Il contratto ha effetto non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza o fino alla data di decorrenza della nuova copertura.
La Società si riserva la facoltà di inviare al contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità. L'accettazione della proposta, mediante pagamento del relativo premio, implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza.
Articolo 6
Che obblighi ho (dichiarazioni inesatte e reticenze e comunicazioni del Contraente)
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare l'annullamento della polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Società del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
Relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Articolo 7
Cessazione del rischio
In caso di:
• alienazione o messa in conto vendita del veicolo;
• distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso;
• nonché furto o rapina senza ritrovamento;
il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società inoltrando la relativa documentazione e restituendo i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata o autocertificazione di distruzione degli stessi), salvo il caso di furto o rapina.
La Società, su richiesta del contraente, provvederà alla gestione del contratto con una delle seguenti soluzioni:
• trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione);
• risoluzione del contratto;
• cessione del contratto;
• sospensione del contratto.
Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione).
Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura assicurativa sia trasferita ad altro veicolo:
• di proprietà dello stesso contraente, o del proprietario se persona diversa;
• locato dallo stesso contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
• di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.
In tutti i casi il contraente, o il proprietario se persona diversa, dovrà fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.
Qualora l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.
In presenza dell'opzione tariffaria AutoPiùSicura Connect, si dovrà procedere alla rimozione dei dispositivi installati sul veicolo sostituito come previsto nell'omonima sezione.
Relativamente alla garanzia Assistenza, qualora la sostituzione avvenga con un veicolo per il quale non è prevista la commercializzazione della stessa, il premio pagato e non goduto, di detta garanzia, verrà rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno non goduto.
Risoluzione del contratto
Il contraente può risolvere il contratto avendo diritto alla restituzione della parte di premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua, dal momento dell'inoltro della copia:
• del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di alienazione del veicolo;
• dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.
Qualora il veicolo sia stato dato in conto vendita, e la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè in pari data siano stati restituiti il certificato e l'eventuale Carta verde (se rilasciata) o dalla data di autocertificazione di distruzione degli stessi.
In presenza dell'opzione tariffaria AutoPiùSicura Connect, si dovrà procedere alla rimozione dei dispositivi installati sul veicolo come previsto nell'omonima sezione.
Relativamente al caso di furto o rapina, la risoluzione del contratto nei termini di cui al primo comma, ha effetto, previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza della rata di premio, il contraente sarà tenuto a corrisponderla con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.
Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
In assenza dell'idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il contratto si risolve senza restituzione di premio.
Cessione del contratto
Qualora il contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Società provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.
Sul contratto ceduto non sono ammesse sospensioni o variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di contratto.
In presenza dell'opzione tariffaria AutoPiùSicura Connect, si dovrà procedere alla rimozione dei dispositivi installati sul veicolo come previsto nell'omonima sezione.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo, la Società non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.
Sospensione del contratto
Il contraente può chiedere che il contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato secondo le regole contenute nell'articolo "Sospensione della copertura assicurativa/riattivazione".
Articolo 8
Sospensione della copertura assicurativa/Riattivazione (condizione valida solo se espressamente indicata in Polizza)
Sospensione
Qualora il Contraente intenda sospendere la Copertura Assicurativa R.C. Auto in corso di Contratto è tenuto a farne richiesta scritta alla Società restituendo il certificato e la Carta Verde (se rilasciata) oppure autocertificazione di distruzione degli stessi.
La sospensione:
• ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde oppure dalla data dell'autocertificazione di distruzione degli stessi. In caso di furto del veicolo ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
• può essere concessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte per anno assicurativo del contratto.
All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice. La sospensione non è consentita:
• qualora il periodo di assicurazione in corso si inferiore a 1 mese;
• per i contratti di durata inferiore all'anno;
• per i contratti ceduti;
• per i contratti amministrati con "libro matricola";
• per i contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.
Riattivazione
La riattivazione del contratto avviene su richiesta del contraente per il medesimo o altro veicolo.
Nel caso in cui si tratti del medesimo veicolo l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia:
• del medesimo intestatario al PRA;
• del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
• stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione del Bonus/Malus".
Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, diverso da quello assicurato sul contratto oggetto di sospensione, l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia:
• del medesimo intestatario al PRA;
• del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
• di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.
La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purchè quest'ultimo risulti posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.
In presenza dell'opzione tariffaria AutoPiùSicura Connect, si dovrà procedere alla rimozione dei dispositivi installati sul veicolo assicurato con il contratto sospeso, come previsto nell'omonima sezione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:
• una durata minima pari o superiore a tre mesi, con la riattivazione, la scadenza annuale del contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione;
• una durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza.
Qualora il Contraente non provveda alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione. Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).
Articolo 9
Sostituzione/duplicato del certificato
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di Premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.
Articolo 10
Mancata autocertificazione distruzione Certificato e Carta Verde
Qualora il Contraente non provveda alla distruzione del Certificato e della Carta Verde (si rilasciata), la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, a seguito di danni causati dalla circolazione del veicolo stesso.
Articolo 11
Altre assicurazioni
L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (ai sensi dell'art. 1910 C.C.).
Il doloso inadempimento, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.
Articolo 12 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto se il Contraente:
- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente;
- non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società).
Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Articolo 13 Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
Articolo 14
Che cos'è assicurato
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.
Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'assicurazione copre altresì la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso.
La società inoltre assicura:
• la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
• la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato, per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione e nel limite del massimale RCA indicato in polizza. Sono comunque esclusi i danni alle persone trasportate e al veicolo stesso;
• i danni prodotti a terzi, quando il veicolo non è in circolazione, da fuoriuscita per rottura accidentale, dei liquidi necessari al suo funzionamento, fino alla concorrenza di euro 30.000,00 per anno assicurativo;
• i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi provocati dall'incendio del veicolo assicurato, quando questo non è in circolazione e fino alla concorrenza di euro 300.000. Sono comunque esclusi:
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso;
- i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• la responsabilità dell'istruttore, nel caso di veicolo adibito a scuola guida, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione Si precisa che è considerato terzo:
- l'allievo conducente quando è alla guida del veicolo, salvo durante l'effettuazione dell'esame;
- l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. La condizione è identificata in polizza come condizione speciale B.
• relativamente agli autotassametri o alle autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico, la responsabilità del contraente, o del proprietario se persona diversa, e del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
La condizione è identificata in polizza come condizione speciale C.
Per questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.
OPZIONI FACOLTATIVE CON SCONTO SUL PREMIO
Le opzioni facoltative che seguono sono operanti solo se espressamente indicate in polizza o sul certificato di assicurazione.
Scatola nera
L'opzione tariffaria AutoPiùSicura Connect consente di beneficiare di una riduzione sul premio di tariffa secondo le regole contenute nell'omonima sezione.
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Le opzioni facoltative che seguono sono operanti solo se espressamente indicate in polizza o sul certificato di assicurazione.
Rinuncia al diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SMART O PREMIUM).
La Società, solamente per il primo sinistro, rinuncia alla rivalsa qualora il conducente del veicolo identificato in polizza, al momento del sinistro risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.
Rinuncia alla rivalsa per veicolo dato in uso ai dipendenti
Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a uso privato o trasporto promiscuo, è data in uso dalla società proprietaria o da quella locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od
alle indicazioni della carta di circolazione.
Tuttavia l'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
La condizione è identificata in polizza come condizione speciale D.
Trasporto non in conformità
(PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SAFETY O PREMIUM)
La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente del veicolo identificato in polizza nel caso in cui il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati e il trasporto sia avvenuto in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
Tuttavia, la Società si riserva la facoltà di risarcire il danno in proporzione rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se il trasporto fosse stato effettuato sulla base delle disposizioni vigenti o delle indicazioni della carta di circolazione.
Danni da veicolo identificato ma non assicurato
(PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SAFETY O PREMIUM)
Qualora in polizza sia espressamente richiamata la presente condizione, la Società provvederà, in caso di incidente stradale con collisione con altro veicolo identificato, all'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza e dei danni alle persone che si trovano a bordo dello stesso a condizione che:
• il veicolo di controparte non risulti assicurato per la responsabilità civile obbligatoria;
• la responsabilità sia esclusivamente a carico del veicolo di controparte;
• l'assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente:
- verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo di accadimento del sinistro;
- modulo di constatazione amichevole (modulo blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia/esposto all'autorità presentata dall'assicurato entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'incidente con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
• il numero dei veicoli coinvolti è pari a 2 (due).
Qualora vi siano i presupposti per l'applicazione della presente condizione, l'assicurato cederà alla Società, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il proprio diritto di credito nei confronti del responsabile civile, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
L'indennizzo verrà corrisposto:
• per i danni subiti dal veicolo, fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con il limite di euro 5.000,00 per ciascun sinistro per anno assicurativo;
• per i danni subiti dalle persone, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per ciascun sinistro per anno assicurativo.
Articolo 15
Limitazioni alla copertura (Esclusioni e rivalsa) L'assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (ad esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perchè la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta di validità);
• se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada;
• nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
• nel caso di veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
• nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• per i danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.
Nei precedenti casi la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
La Società tuttavia:
• limitatamente al caso di conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope limita il proprio diritto di rivalsa:
- all'importo di euro 5.000,00 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza;
- all'importo di euro 20.000,00 nel caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, indipendentemente dall'ammontare del danno;
• rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso.
La Società non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
Articolo 16
Cosa non è assicurato (Soggetti e rischi esclusi)
La Copertura Assicurativa non comprende i danni a cose e a persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del Sinistro.
La Copertura Assicurativa non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a. il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
b. il coniuge non legalmente separato, il Convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
c. ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:
• dalla circolazione in aree aeroportuali;
• dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti/piste.
Articolo 17
Formule di personalizzazione in base al tipo guida
Il contraente può scegliere tra una delle seguenti formule di personalizzazione:
• GUIDA LIBERA, il veicolo identificato in polizza, è di proprietà di una persona fisica e può essere guidato da qualsiasi conducente;
• GUIDA ESPERTA, il veicolo identificato in polizza, è di proprietà di una persona fisica e può essere guidato esclusivamente da conducenti che hanno un'età uguale o maggiore di 26 anni. Qualora al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona avente età inferiore a 26 anni la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.000,00;
• AZIENDA, il veicolo identificato in polizza, è di proprietà di una persona giuridica e può essere guidato da qualsiasi conducente;
• SENZA PERSONALIZZAZIONE (ove previsto).
Relativamente alla formula di personalizzazione "GUIDA ESPERTA", la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui:
• l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale);
• il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso;
• l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi.
Articolo 18
Attestazione dello stato di rischio
La Società mette a disposizione del contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuaria, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, purchè si sia concluso il periodo di osservazione.
Qualora uno degli eventi sotto riportati abbia luogo dopo la conclusione del periodo di osservazione, il contraente e l'avente diritto (proprietario, usufruttuaria, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in
caso di locazione finanziaria) hanno diritto al rilascio, nelle modalità descritte ai commi precedenti, dell'attestazione di rischio aggiornata:
• furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (con risoluzione o cessione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
• sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione. In tal caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Qualora il veicolo sia cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal contraente, si considera assolto:
• per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Società, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in polizza come proprietario;
• per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Società consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tuttavia, si evidenzia che tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto ma, ha valenza puramente informativa, così come disposto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
• sospensione di garanzia nel corso del contratto;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Articolo 19
Bonus/Malus (condizione speciale - F) Premessa
La presente assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della
tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 27 classi di merito interne (dalla 1O alla 14) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.
Periodo di osservazione
Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:
• in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• qualora il cliente accetti la proposta di xxxxxxx: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO
All'atto della stipulazione di un nuovo contratto le classi di merito interna e CU vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.
Assegnazione alla classe d'ingresso
1. Il contratto è assegnato:
• alla classe di merito 9 (CU 14) qualora il veicolo risulti immatricolato al PRA per la prima volta da meno di un anno rispetto alla data di effetto del contratto;
• alla classe interna 10 (C.U. 14) se:
- il veicolo è immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta da oltre un anno rispetto alla data di effetto del contratto;
oppure
- il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
2. Il contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all'effetto del contratto, il contraente è tenuto a fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto stesso.
3. In mancanza della documentazione giustificativa di cui al comma precedente, il contratto è assegnato alla classe interna 14 (C.U. 18).
4. In deroga a quanto sopra sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007. In tal caso il cliente dovrà produrre la seguente documentazione:
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsto dalla normativa vigente, relativo al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
- copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato ad un famigliare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.
I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
Recupero della classe di merito
Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione alla classe di merito avviene:
- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso altra Impresa di assicurazione;
- sulla base delle regole evolutive di cui alla sezione "rinnovo del contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Società.
Veicolo assicurato presso altra Impresa di assicurazione
1. Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di assicurazione, il contratto è assegnato:
- alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati;
- alla classe di merito interna sulla base della tabella di conversione sotto riportata:
• Tabella di conversione della classe CU alla classe interna
Classe C.U. di assegnazione | Classe di collocazione in base ai Sinistri "osservati" | |
0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1D | - |
2 | 1C | - |
3 | 1B | 1A |
4 | 1A | 1 |
5 | 1 | 2 |
6 | 2 | 3 |
7 | 3 | 4 |
8 | 4 | 5 |
9 | 5 | 6 |
10 | 6 | 7 |
11 | 7 | 8 |
12 | 8 | 9 |
13 | 9 | 10 |
14 | 10 | 11 |
15 | 11 | 12 |
16 | 12 | 13 |
17 | 13 | 14 |
18 | 14 | 14 |
2. Qualora l'attestazione riporti:
- la classe C.U. 1, come classe di assegnazione, e
- la tabella della sinistrosità pregressa risulti totalmente compilata, senza sinistri pagati e senza anni valorizzati con N.A. (non assicurato) e/o N.D. (non disponibile), il contratto è assegnato alla classe di merito interna 1G.
Attenzione: la regola non è applicabile qualora l'attestazione di rischio sia scaduta in data antecedente l'annualità in cui si sta emettendo il contratto (anno corrente).
3. Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU avrà luogo sulla base delle seguenti regole:
- formula "tariffa fissa": assegnazione alla classe CU 14 senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- formula "franchigia": assegnazione alla classe CU sulla base della tabella sotto riportata, che tiene conto della sinistrosità pregressa:
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
4. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati.
Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purchè non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli arti 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna. Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione.
In assenza delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti il contratto è assegnato alla classe di merito
14 (CU 18). La Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.
5. Validità dell'attestazione di rischio. L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo contratto. In assenza di detta dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (CU 18).
6. Veicolo già assicurato all'estero. Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero, il contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta, partendo dalla classe 14 (classe d'ingresso), l'assegnazione ad una delle classi di C.U., sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:
- in assenza di sinistri: classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 10);
- in presenza di sinistri: determinazione della classe di C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).
Una volta determinata la classe di C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base regole della "tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna" di cui al punto 1 della presente sezione.
Il contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.
In mancanza della consegna della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe interna 14 (C.U. 14).
7. Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno (polizza temporanea), il contraente deve fornire il precedente contratto temporaneo e il contratto è assegnato:
- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente contratto temporaneo;
- alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1.
Qualora sul contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10.
Qualora non venga consegnata la copia del contratto temporaneo precedente, il contratto è assegnato alla classe interna 14 (C.U. 18).
8. Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca dati degli attestati di rischio, il contratto sarà assegnato alla classe di C.U. e quindi interna, sulla base della dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore. In mancanza della dichiarazione sostitutiva il contratto sarà assegnato alla classe interna 14 (C.U. 18).
Revisione della classe di merito
1. L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione (14 C.U. 18) per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
2. L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
RINNOVO DEL CONTRATTO
1. Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
2. Nella determinazione della classe di merito si dovrà tener conto altresì di eventuali sinistri definiti da altre Compagnie fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetti sinistri tardivi) e segnalati dalla Banca Dati degli attestati di rischio (BDA) attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Detta procedura prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del contratto. Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.
3. Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di assicurazione che lo ha definito.
• Tabella di conversione della classe CU alla classe interna
Classe di collocazione in base ai Sinistri "osservati" per Autovetture | |||||
1O | 1O | 1E | 1B | 3 | 6 |
1N | 1O | 1E | 1B | 4 | 7 |
1M | 1N | 1E | 1B | 5 | 8 |
1L | 1M | 1D | 1B | 6 | 9 |
1I | 1L | 1D | 1A | 7 | 10 |
1H | 1I | 1D | 1A | 8 | 11 |
1G | 1H | 1D | 1 | 9 | 12 |
1F | 1G | 1D | 1 | 10 | 13 |
1E | 1F | 1C | 2 | 11 | 14 |
1D | 1E | 1A | 3 | 12 | 14 |
1C | 1D | 1 | 4 | 13 | 14 |
1B | 1C | 2 | 5 | 14 | 14 |
1A | 1B | 4 | 6 | 14 | 14 |
1 | 1A | 5 | 7 | 14 | 14 |
2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 14 |
3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 14 |
4 | 3 | 8 | 10 | 14 | 14 |
5 | 4 | 9 | 11 | 14 | 14 |
6 | 5 | 10 | 12 | 14 | 14 |
7 | 6 | 11 | 13 | 14 | 14 |
8 | 7 | 12 | 14 | 14 | 14 |
9 | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 |
10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
11 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
• Tabella delle regole evolutive classe C.U.
Classe di merito di provenienza | Classe di collocazione C.U. in base ai Sinistri "osservati" | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistri | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4. Passaggio senza seguito di un sinistro. Qualora un sinistro sia chiuso senza seguito, la Società, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto e procederà al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
5. Riapertura di un sinistro. Nel caso in cui un sinistro già chiuso senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle «Tabelle delle regole evolutive» con i conseguenti conguagli del premio.
6. Riscatto del sinistro. In occasione della scadenza di rinnovo è data facoltà al contraente di evitare la maggiorazione della tariffa (malus), e quindi della classe di merito, conseguente all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella sopra riportata, offrendo alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto) o alla Società (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
7. Aggiornamento attestato di rischio. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società provvederà ad aggiornare l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:
- sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetto sinistro tardivo). L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.
GESTIONE DEL BONUS/MALUS
1. Premesso che:
• in caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito,
• la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate);
è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:
• in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
e
• nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.
2. In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo contratto con assegnazione alla classe d'ingresso o, ove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".
Casi particolari - provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe di C.U. e della relativa "tabella della sinistrosità pregressa":
a) la proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti ad uno solo o più di essi.
Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.
La classe di C.U. e la sinistrosità pregressa potranno essere conservate anche:
- nel caso in cui contestualmente alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo;
- dai cointestatari cedenti, al fine di usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la cointestazione.
b) la proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto.
Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione di rinuncia della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.
Il coniuge o il convivente cedente potranno usufruire della classe di C.U. e della sinistrosità pregressa maturata sul veicolo ceduto, per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.
c) l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing) a seguito di:
- mancato buon fine della vendita, o
- ritrovamento a seguito di furto totale, deve riassicurare il veicolo che nel frattempo, ai sensi del punto 1, è stato sostituito da altro veicolo di proprietà. E' previsto il recupero della classe di merito e della sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione rilasciata dal rivenditore circa il mancato buon fine della vendita o nel caso di furto la copia del verbale di ritrovamento del veicolo.
d) l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing) assicura un nuovo veicolo di sua proprietà e della medesima tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa qualora tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stesso.
Qualora il nuovo veicolo sia acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, sarà possibile applicare la presente norma solo qualora il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Al contratto dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- la copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo riportato sull'attestato di rischio;
- la copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.
e) Il soggetto utilizzatore di un veicolo in leasing o a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, provvede all'acquisto di detto veicolo. Tale facoltà è ammessa anche nel caso in cui il soggetto di cui sopra, al termine dell'utilizzo non acquisti il veicolo locato o noleggiato ma ne acquisisca uno nuovo. Al contratto dovranno essere allegati:
- la copia della documentazione attestante il riscatto del leasing;
- la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.
Nel caso di acquisito di un nuovo veicolo dovrà essere allegata anche la copia della documentazione di circolazione di detto veicolo.
f) il soggetto utilizzatore di un veicolo intestato a portatore di handicap, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, acquista un nuovo veicolo intestato a suo nome.
Al contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo e la copia di analoga documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap, da cui si evinca la temporanea intestazione superiore a 12 mesi.
g) la proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".
L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe di C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro famigliare convivente. Al contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi, e l'autocertificazione dello stato di convivenza con il "de cuius" al momento del decesso dello stesso.
h) La proprietà del veicolo viene trasferita dalla ditta individuale al titolare (persona fisica) o dalla Società di persone al Socio e viceversa.
Al contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà,
previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà.
i) La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra società giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.
Al contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà e la copia dell'atto societario da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.
j) ferma l'immatricolazione del veicolo, viene modificata la destinazione d'uso dello stesso.
SEZIONE AUTOPIU'SICURA Connect
(Valida solo se espressamente richiamata in polizza)
Articolo 1
Opzione tariffaria AutoPiùSicura Connect - Caratteristiche e requisiti per il suo funzionamento
L'opzione tariffaria AutoPiùSicura Connect consente di beneficiare di una riduzione sul premio di tariffa. Per gli eventuali successivi rinnovi la possibile riduzione del premio di tariffa varia in base all'indice di merito (IDM), calcolato sulla base dei dati rilevati da Vera Box congiuntamente con l'applicazione per Smartphone e visualizzabili sullo stesso tramite l'applicazione dedicata.
Per scegliere l'opzione tariffaria AutoPiùSicura Connect è necessario che il contratto soddisfi i requisiti previsti dalla tariffa.
Inoltre il Contraente:
- deve verificare presso il Punto Vendita o sul Sito della Società (www. xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), che il proprio Smartphone (e quello dei conducenti) siano in possesso dei requisiti minimi per l'attivazione della suddetta applicazione per smartphone;
- entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto deve:
• installare, con le modalità in seguito riportate, Vera Box/Vera Protect sul veicolo oggetto del contratto;
• scaricare, relativamente all'opzione AutoPiùSicura Connect, sul proprio smartphone l'applicazione dedicata abbinandola a Vera Box;
- impegnarsi a portare con sè ad ogni viaggio il proprio smartphone acceso e con attive le seguenti funzionalità: bluetooth, connessione dati e localizzazione;
- deve connettere l'applicazione per Smartphone a Vera Box, indipendentemente dall'utilizzo del veicolo, almeno 1 volta 90 giorni prima della scadenza del contratto;
- verificare che ogni conducente del veicolo oggetto del contratto, provveda a seguire il medesimo comportamento in merito all'applicazione per Smartphone descritta ai punti precedenti;
- deve adempiere agli impegni contrattuali indicati nei successivi articoli.
La mancata installazione del dispositivo e scarico dell'applicazione nei termini sopra indicati implica violazione degli impegni contrattuali assunti e comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente tariffa, con le seguenti conseguenze:
- perdita del beneficio tariffario per l'intero periodo assicurativo in corso, determinato quale differenza tra il premio corrisposto e quello che sarebbe stato pagato in forza della tariffa RCA in vigore senza il dispositivo Vera Box. Il Contraente, trascorso il termine di 15 giorni dovrà quindi corrispondere detta differenza/conguaglio di premio per la regolarizzazione della posizione amministrativa;
- qualora il veicolo assicurato sia coinvolto in un sinistro RCA prima che sia stata corrisposta la differenza conguaglio premio di cui sopra, la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa, sino ad un importo massimo di euro 5.000,00, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in proporzione tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato;
- il venir meno del beneficio della riduzione del premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa.
La Società, attraverso la Società Telematica, potrà effettuare controlli da remoto al dispositivo installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del premio assicurativo.
Periodo di attivazione
Ai fini della determinazione dell'IDM saranno considerati solo i dati rilevati da Vera Box e dall'applicazione per Smartphone secondo i seguenti criteri:
- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di Vera Box e dell'applicazione per Smartphone, o dalla data di effetto del contratto, qualora l'attivazione del dispositivo avvenisse prima dell'effetto del contratto stesso, e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione;
- il secondo periodo e gli eventuali successivi, hanno una durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
Articolo 2
Indice di merito (IDM)
L'IDM è l'indice rappresentativo dello stile di guida del cliente e si articola in 7 classi corrispondenti ciascuna a livelli di premio di tariffa decrescenti o crescenti.
I coefficienti di premio delle classi IDM sono indicati in tariffa.
a) stipulazione di un nuovo contratto
All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe IDM 7 - Benvenuto.
b) proposta di xxxxxxx
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto della proposta di xxxxxxx, ad uno degli IDM che seguono sulla base dello stile di guida rilevato.
Il monitoraggio dello stile di guida prende in considerazione elementi di modalità di conduzione del veicolo quali ad esempio:
1. percorrenza annua: calcolato come totale chilometri percorsi su base annua (quelli effettivi se la rilevazione è pari a 12 mesi, quelli stimati se il dispositivo è stato attivato per un periodo inferiore a 12 mesi);
2. chilometri percorsi per tipo di strada/fascia oraria: calcolato come incidenza dei tipi strada e fasce orarie in cui si sono percorsi i chilometri di cui al punto 1;
3. limiti di velocità: percentuali di chilometri percorsi oltre al limite prescritto dal Codice della Strada (+10 km/h);
4. accelerazioni / decelerazioni: percentuale di accelerazioni / decelerazioni oltre soglia per tipologia di strada.
Di seguito gli IDM di rinnovo:
- IDM 1 - Super
- IDM 2 - Ottimo
- IDM 3 - Buono
- IDM 4 - Migliorabile
- IDM 0 - Xxxxxxxxx
- XXX 0 - Xxxxxxxxxxx
- XXX 7 - Benvenuto
L'IDM 5 sarà applicato se si verifica uno dei due seguenti casi:
- vengano percorsi più del 15% dei minuti di viaggio totali del veicolo senza la possibilità di raccogliere i dati completi relativi allo stile di guida a causa della mancata ottemperanza degli obblighi contrattuali (quali a titolo esemplificativo, il mancato collegamento tra Smartphone e dispositivo, la mancata attivazione GPS, il dispositivo scarico, ecc.);
- nel periodo di attivazione come definito all'art. 1, la Società abbia effettuato pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
• con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
• con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
L'IDM 6 verrà applicato nel caso in cui il Cliente non ottemperi all'obbligo di installazione e attivazione del dispositivo Vera Box e relativa associazione dell'applicazione per Smartphone.
Per la determinazione della proposta di rinnovo in base all'IDM, si precisa che:
- qualora dalla messa in funzione di Vera Box (installazione del dispositivo e associazione all'applicazione per Smartphone) alla scadenza del contratto vi fosse un periodo di tempo inferiore ad un anno ma comunque superiore a 180 giorni, la quantificazione delle percorrenze verrà rapportata ad un anno;
- qualora dalla messa in funzione di Vera Box (installazione del dispositivo e associazione all'applicazione per Smartphone) alla scadenza del contratto vi fosse un periodo di tempo inferiore a 180 giorni, o nel caso in cui l'ultima connessione tra l'applicazione per Smartphone e il dispositivo Vera Box risalisse a più di 6 mesi dal termine del periodo di osservazione o nel caso in cui nell'annualità osservata venissero percorsi meno di 300 chilometri, sarà applicato l'IDM 7, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'IDM 5 descritti in precedenza;
- nel caso di sostituzione del veicolo verranno sommati tutti i rilevamenti nel periodo considerato anche se riferiti a veicoli diversi.
XXXX XXX E XXXX PROTECT IN COMODATO
Articolo 3
Che cos'è assicurato
Il Contratto, regolato dalle presenti Condizioni Generali ha per oggetto la fornitura di Vera Box, la fornitura e l'installazione di Vera Protect (ove prevista), concesse dalla Società Telematica al Contraente in comodato gratuito e l'erogazione dei Servizi infotelematici indicati nello stesso e dettagliatamente descritti negli articoli successivi. Trattasi di contratto accessorio al Contratto di assicurazione e causalmente collegato allo stesso.
Articolo 4
Natura del contratto, durata
Il Contratto è stipulato contemporaneamente al Contratto di assicurazione emesso dalla Società, e ne ha la medesima durata.
Tuttavia, nel caso di mancato rinnovo della polizza di assicurazione da parte del Contraente, quest'ultimo avrà comunque il diritto di chiedere la continuazione dei Servizi assumendosi l'obbligo di pagare il canone.
A tal fine il Contraente:
- autorizza la Società Telematica a richiedere alla Società comunicazioni in ordine alla sussistenza della polizza ovvero al suo mancato rinnovo o sospensione;
- autorizza la Società Telematica a contattarlo al fine di verificare se esso intenda procedere alla disinstallazione dei dispositivi o continuare a fruire dei servizi.
Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto dalla Società alla Società Telematica.
Il pagamento del premio del Contratto di assicurazione esprime adesione del Contraente al contratto di comodato d'uso gratuito di Vera Box.
Il Contraente riconosce espressamente che i Servizi erogati dalla Società Telematica non costituiscono in alcun modo copertura assicurativa del veicolo.
Articolo 5
Descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione
Le condizioni per l'erogazione dei Servizi di:
- Raccolta ed elaborazione dati;
- Allarme automatico in caso di Crash;
- Allarme in caso di pressione del Pulsante assistenza;
sono la corretta installazione e attivazione di Xxxx a bordo del Veicolo da parte del Contraente, il suo utilizzo in combinazione con l'Applicazione per Smartphone e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 8. L'attivazione dei Servizi sarà confermata al Contraente attraverso l'Applicazione per Smartphone.
La condizione per l'erogazione del Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina è la corretta installazione e attivazione di Vera Protect a bordo del veicolo presso un Installatore Autorizzato dalla Società e il rispetto di quanto riportato al successivo art.8.
Il Contraente, firmando il Contratto:
- acconsente all'attivazione di Vera Box e di Vera Protect (se prevista) e rende possibile l'erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
- autorizza la Società Telematica a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso i competenti Organi di Polizia;
- autorizza la Società Telematica ad inoltrare, per il tramite del proprio Centro Servizi, la segnalazione di allarme per incidente/richiesta di soccorso all'Impresa di Assistenza.
5.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati
Vera Box, installata e attivata sul Veicolo, e l'Applicazione per Smartphone ad essa abbinata, effettuano la raccolta dei seguenti dati:
a) il tempo di uso (dalla rilevazione del movimento del veicolo);
b) la posizione, la velocità, le accelerazioni e decelerazioni del Veicolo:
- durante il viaggio;
- in caso di eventuali Crash/Sinistri rilevati e/o di pressione del Pulsante assistenza ai fini dell'erogazione dei Servizi di cui agli artt. 5.2 e 5.3;
- occasionalmente ai fini della taratura di Vera Box, della verifica delle sue funzionalità e del suo utilizzo;
c) l'accadimento di eventuali Crash/Sinistri;
d) dati identificativi dello Smartphone utilizzato in combinazione con Xxxx Xxx;
e) lo stile di guida.
Il servizio decorre dal momento di attivazione di Xxxx Box congiuntamente all'associazione/attivazione dell'Applicazione per Smartphone o dalla data di effetto del contratto, qualora l'attivazione del dispositivo avvenisse prima dell'effetto del contratto stesso.
Attraverso la scansione continua del dispositivo il Centro Servizi elabora i dati acquisiti e li mette a
disposizione:
- del Contraente come indicato al punto 5.5;
- della Società per le proprie elaborazioni con finalità assicurative/liquidative, per la valutazione e corretta gestione del rischio assicurato, tariffarie e per l'eventuale sviluppo di servizi dedicati.
La sospensione della Polizza Assicurativa non implica il venir meno della rilevazione dei dati di cui al primo comma sino allo smontaggio di Vera Box.
5.2 Servizio di allarme automatico in caso di Crash
Il Servizio è erogato dal momento di attivazione di Vera Box, congiuntamente all'associazione/attivazione dell'Applicazione per Smartphone o dalla data di effetto del contratto, qualora l'attivazione del dispositivo avvenisse prima dell'effetto del contratto stesso, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno a condizione del rispetto di quanto riportato al successivo art. 8.
In caso di rilevazione di un Crash, la Società Telematica provvede a:
- verificare la situazione risultante dall'elaborazione dei dati raccolti dal Centro Servizi;
- contattare il numero telefonico associato allo Smartphone utilizzato in combinazione con Vera Box al momento della rilevazione del Crash stesso (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone).
Nel caso in cui durante il contatto telefonico riceva conferma del sinistro e della necessità di intervento, la Società Telematica:
- fornisce assistenza tecnica e informativa per le procedure da adottare in caso di incidente;
- richiede l'intervento dei soccorsi, inoltrando la segnalazione completa della posizione del veicolo all'Impresa di Assistenza Stradale, secondo le modalità dettagliate all'interno della Polizza Assicurativa.
In caso di mancato contatto telefonico, la Società Telematica, laddove valuti la sussistenza di una effettiva situazione di necessità sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili, richiede l'intervento dell'Impresa di Assistenza, come descritto al punto precedente.
L'erogazione del Servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione di Vera Box, o nel caso di sospensione della Polizza Assicurativa.
5.3 Servizio di allarme in caso di pressione del pulsante assistenza
Il Servizio è erogato dal momento di attivazione di Vera Box, congiuntamente all'associazione/attivazione dell'Applicazione per Smartphone o dalla data di effetto del contratto, qualora l'attivazione del dispositivo avvenisse prima dell'effetto del contratto stesso, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno a condizione del rispetto di quanto riportato al successivo art.8.
In caso di pressione del Pulsante assistenza il Centro Servizi, dopo adeguata verifica, contatta il numero telefonico associato allo Smartphone utilizzato in combinazione con Vera Box al momento della richiesta di assistenza (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone).
Qualora si pervenga al riconoscimento di un allarme reale, la Società Telematica può:
- contattare le Forze dell'Ordine in caso di pericolo personale;
- provvedere ad inoltrare la richiesta di assistenza stradale, fornendo la posizione del veicolo, ove rilevata, all'Impresa di Assistenza.
Contrariamente, la Società Telematica provvede alla chiusura dell'intervento.
Le prestazioni di assistenza saranno erogate esclusivamente nel caso in cui ne sia stata confermata la necessità durante la conversazione telefonica con la Società Telematica.
Ove per qualsiasi motivo non venga instaurato il contatto telefonico ovvero non venga confermata la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una prestazione di assistenza, la Società Telematica procede all' annullamento dell'Allarme e provvede alla chiusura dell'intervento non intraprendendo alcuna ulteriore azione. L'erogazione del Servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione di Vera Box o nel caso di sospensione della Polizza Assicurativa.
5.4 Servizio di Ricerca del Veicolo dopo il furto totale o la rapina
Il Servizio decorre dall'ora di attivazione di Xxxx Xxxxxxx, qualora acquistato ed espressamente richiamato in polizza o sul certificato di assicurazione, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.
Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo il Contraente deve contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza della Società Telematica ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica e inviare, appena possibile, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Al Contraente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità di Polizia. Qualora il veicolo venga ritrovato, sarà cura della Sala Operativa di Sicurezza darne comunicazione al Contraente.
È fatto espresso obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme furto per annullare la richiesta di intervento.
La mancata comunicazione comporterà la diretta responsabilità del Contraente per le conseguenze determinate dalla omessa comunicazione, nonché l'obbligo di rifondere la Società Telematica delle spese eventualmente sostenute.
L'erogazione del servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione di Xxxx Protect o nel caso di sospensione della Polizza Assicurativa, salvo il caso in cui la sospensione sia "per furto" del veicolo e comunque fintantochè si rende necessaria la gestione del recupero dello stesso.
5.5 Consultazione dati
Il contraente o il conducente del veicolo, se persona diversa, potrà accedere ai propri dati, tramite l'applicazione per Smartphone, necessaria per l'erogazione del servizio, quali a titolo esemplificativo:
- lo stile di guida;
- la localizzazione del veicolo parcheggiato;
- la visualizzazione degli ultimi percorsi effettuati.
Le informazioni di cui sopra potranno essere consultate puntualmente dal titolare dello Smartphone.
Qualora il contraente sia una persona giuridica, lo stesso si dichiara edotto della possibilità che il suo accesso ai predetti dati potrebbe comportare, in relazione alla concreta organizzazione aziendale, l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art.4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 6
Installazione, disinstallazione, reinstallazione e restituzione dei dispositivi Xxxx Xxx
La consegna al Contraente di Xxxx Xxx, unitamente a tutti i componenti necessari alla sua installazione,
avverrà:
- tramite spedizione all'indirizzo di consegna comunicato all'atto della sottoscrizione della Polizza Assicurativa;
- tramite consegna diretta da parte dell'Installatore Convenzionato, contestualmente all'installazione di Xxxx Protect sul veicolo, nel caso in cui sia stata acquistata l'omonima opzione.
Il Contraente è tenuto ad installare e attivare Vera Box e l'Applicazione per Smartphone, seguendo le istruzioni e le prescrizioni fornite dalla Società Telematica.
L'installazione del dispositivo Vera Box dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla firma del contratto. Le attività di installazione, attivazione e disinstallazione di Xxxx Xxx sono a cura del Contraente.
Nel caso di furto del Veicolo:
- senza ritrovamento dello stesso, l'installazione di una nuova Vera Box su un altro Veicolo è considerata come una prima installazione;
- con ritrovamento dello stesso ma senza Vera Box, l'installazione di un nuovo dispositivo è considerata come una prima installazione. Il contraente è tenuto ad informare la Società Telematica e a fornire prova documentale della sottrazione indebita.
Le spese relative alla sostituzione/verifica di Xxxx Xxx in caso di guasto accertato dal Centro Servizi, sono a carico della Società Telematica, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo.
In caso di disinstallazione, Xxxx Xxx dovrà essere custodita dal Contraente con le modalità e finalità di seguito riportate:
- variazione della Polizza Assicurativa per cambio Veicolo: Xxxx Xxx viene conservata per essere reinstallata sul Veicolo subentrante;
- sospensione della Polizza Assicurativa a seguito di vendita, distruzione, demolizione oppure esportazione definitiva all'estero del Veicolo: Vera Box viene conservata fino al momento della riattivazione della Polizza Assicurativa per essere reinstallata sul Veicolo subentrante.
In entrambi i casi il Contraente ha 15 giorni lavorativi, dalla data effetto della sostituzione o della riattivazione della polizza, per reinstallare il dispositivo sul nuovo veicolo.
Nei casi di cessazione del Contratto per qualsiasi causa, tra cui, a titolo esemplificativo:
- mancato rinnovo della Polizza Assicurativa;
- chiusura della Polizza Assicurativa per qualsiasi causa intervenuta (ad es. per vendita del Veicolo);
- mancata riattivazione della Polizza Assicurativa a seguito di precedente Sospensione dello stessa; Xxxx Xxx dovrà essere restituita alla Società Telematica.
La restituzione di Xxxx Box unitamente a tutti i componenti accessori, potrà avvenire tramite:
- spedizione con raccomandata, a cura e spese del Contraente, all'indirizzo riportato sul contratto stipulato con la Società Telematica, riutilizzando la confezione originale di ricezione;
- consegna ad un Installatore Convenzionato, previo contatto del cliente con il Centro Servizi.
Qualora Vera Box sia stata installata unitamente a Xxxx Protect Security, la restituzione dovrà avvenire solo tramite consegna all'Installatore Convenzionato.
Vera Box + Vera Protect
Il Contraente è tenuto a contattare il Centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica o l'Installatore Convenzionato individuato all'atto della sottoscrizione del Contratto, per concordare l'installazione del dispositivo Vera Protect.
L'installazione dei dispositivi (Vera Protect e Vera Box) dovrà avvenire entro 15 giorni dalla firma del contratto.
Il Contraente per ogni operazione di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione di Vera Protect è tenuto a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore Convenzionato con la Società Telematica, previa comunicazione a quest'ultima ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica.
Le spese relative all'installazione di Xxxx Xxxxxxx sono a carico della Società, che le regolerà alla Società Telematica mediante accordi specifici. Nessun costo od onere potrà essere posto dall'Installatore Convenzionato a carico del Contraente, ad eccezione di eventuali interventi richiesti specificatamente a quest'ultimo dal Contraente, esulanti dalla installazione o manutenzione o disinstallazione di Vera Protect.
Nel caso di furto del veicolo:
- senza ritrovamento, l'installazione di una nuova Vera Protect su un altro veicolo è considerata come una prima installazione;
- con ritrovamento dello stesso ma senza Vera Protect, l'installazione di un nuovo dispositivo è considerata come una prima installazione. Il contraente è tenuto ad informare la Società Telematica e a fornire prova documentale della sottrazione indebita.
Le spese relative alla:
- disinstallazione, per qualsiasi causa intervenuta, sono a carico della Società;
- disinstallazione (per sostituzione del veicolo) e reinstallazione su di un altro veicolo sono a carico della Società;
- sostituzione/verifica di Xxxx Protect in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società Telematica, sono a carico della stessa, salvo accertata responsabilità per dolo o colpa del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo.
In caso di disinstallazione, Xxxx Protect viene custodita presso l'Installatore Convenzionato con le modalità di seguito riportate:
- sostituzione del veicolo: Vera Protect viene conservata fino al momento della reinstallazione;
- sospensione della polizza assicurativa con conseguente sospensione del contratto di abbonamento, a seguito di vendita, distruzione o demolizione del veicolo oppure per esportazione definitiva all'estero dello stesso: Xxxx Protect verrà conservata fino al momento in cui il Contraente riattiverà la Polizza Assicurativa su di un altro veicolo sul quale verrà reinstallata Xxxx Protect. Scaduto il periodo massimo di sospensione previsto dalla Polizza Assicurativa, Xxxx Protect verrà ritirata dalla Società Telematica;
- annullamento della polizza assicurativa: Xxxx Xxxxxxx viene conservata fino al ritiro da parte della Società Telematica.
Articolo 7
Mancata restituzione dei dispositivi
Eccettuato il caso di furto del Veicolo, documentato tramite copia della denuncia alle Forze dell'Ordine, e salva la facoltà di cui al comma successivo, il Contraente è sempre tenuto alla restituzione dei dispositivi Xxxx Xxx e Vera Protect, anche se non funzionanti, entro 45 giorni dal verificarsi della causa che ha generato la cessazione della Polizza Assicurativa.
Il Contraente, nel medesimo termine di cui al comma precedente, avrà facoltà di acquistare i dispositivi corrispondendo alla Società Telematica la somma, a titolo di prezzo della compravendita, pari a:
- euro 35,00 più IVA per Xxxx Xxx;
- euro 50,00 più IVA per Xxxx Protect.
Sarà cura ed onere del Contraente, sempre nel medesimo termine di 45 giorni, perfezionare la compravendita, provvedendo all'acquisto ed al pagamento del dispositivo accedendo al sito internet riportato sul contratto stipulato con la Società Telematica.
Qualora, a seguito di uno dei seguenti eventi, riportati a titolo esemplificativo:
- cessazione della Polizza Assicurativa;
- furto del/dei dispositivo/i purchè non originato dal furto, consumato o tentato, del veicolo;
il Contraente non restituisca il/i dispositivo/i secondo quanto riportato nel presente articolo e con le modalità di cui all'art. 6 e, nei casi in cui restituisse il/i dispositivo/i:
- non funzionante/i;
- funzionante/i ma oltre il termine dei 45 giorni;
sarà tenuto a corrispondere alla Società Telematica, nei 15 giorni successivi allo scadere del termine di cui al primo comma, a titolo di penale, una somma pari a euro 200,00. Sulla somma dovuta saranno calcolati gli interessi previsti dalla legge.
La Società Telematica, in caso di mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente sarà costretta ad agire giudizialmente con conseguente obbligo del Contraente di rimborsare la Società Telematica, in aggiunta alle somme di cui al comma precedente, anche tutte le spese legali eventualmente sostenute.
Il Contraente prende atto che la mancata restituzione dei dispositivi può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'art. 646 c.p. (appropriazione indebita)
Articolo 8
Condizioni per il corretto funzionamento di dispositivi ed operatività dei servizi Premessa
Fermo quanto riportato ai successivi punti 8.1, 8.2 e 8.3, una volta installate ed attivate:
- Vera Box congiuntamente all'Applicazione per Smartphone:
• registra e trasmette i dati relativi all'uso del veicolo in base ai parametri tempo/luogo;
• registra e trasmette i dati di eventuali Crash/Sinistri;
- permette al Centro Servizi di inoltrare all'Impresa di Assistenza una segnalazione di allarme unitamente ai dati di localizzazione del Veicolo;
- Vera Protect consente la raccolta dei dati di localizzazione del veicolo, ai fini delle operazioni di ricerca del veicolo, a seguito del Furto Totale o Rapina segnalati dal Contraente.
8.1 Condizioni per il corretto funzionamento di Xxxx Xxx
Le condizioni principali per il corretto funzionamento di Vera Box e dell'Applicazione per Smartphone sono:
- corretta installazione ed attivazione di Vera Box e della Applicazione per Smartphone da parte del Contraente secondo le indicazioni fornite dalla Società Telematica;
- sufficiente disponibilità di carica della batteria interna di Xxxx Xxx e dello Smartphone, operazioni di cui è responsabile il Contraente o, se diverso, l'effettivo Conducente;
- utilizzo di Vera Box in combinazione con l'Applicazione per Smartphone, tramite connessione Bluetooth Low Energy;
- corretta operatività della rete di telefonia mobile nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- attivazione e funzionamento dei servizi di localizzazione sullo Smartphone e della costellazione GPS, per consentire la localizzazione del veicolo sul territorio;
- disponibilità e corretta operatività di una connessione dati sullo Smartphone utilizzato in accoppiamento con Vera Box;
- adempimento, da parte del Contraente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".
8.2 Condizioni per il corretto funzionamento di Vera Protect
Le condizioni principali per il corretto funzionamento di Vera Protect sono:
- corretta installazione di Vera Protect presso un Installatore Convenzionato;
- corretto funzionamento della costellazione GPS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio;
- corretta operatività della rete di telefonia mobile nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- presenza di segnale GPS e GSM nel caso il veicolo si trovi all'interno di garage, tunnel, ecc... in tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;
- corretto svolgimento delle attività richieste per la manutenzione di Vera Protect. In particolare, il Contraente riconosce ed accetta che, per il corretto funzionamento dei Servizi di Xxxx Xxxxxxx, la stessa dovrà essere sostituita qualora la carica della batteria non sia sufficiente per assicurare il corretto funzionamento. La Società Telematica comunicherà al Contraente la richiesta di sostituzione presso un Installatore Convenzionato, restando inteso che qualora il Contraente non provveda ad effettuare quanto richiesto, la Società Telematica non potrà più garantire la corretta erogazione dei Servizi, senza che alcuna responsabilità, di nessun genere, possa essere alla stessa addebitata dal Contraente per il malfunzionamento del dispositivo;
- adempimento, da parte del Contraente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".
8.3 Condizioni per la corretta operatività dei Servizi
L'operatività dei Servizi è subordinata ad una corretta installazione/attivazione di Vera Box, dell'Applicazione per Smartphone e di Vera Protect (ove prevista), alle condizioni per il loro corretto funzionamento come riportate nei precedenti Artt. 8.1 e 8.2 ed al rispetto delle successive condizioni:
- il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sulla Polizza Assicurativa e sul certificato di installazione siano esatti;
- il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ed alla Società Telematica l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici, atti a consentire la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei Servizi;
- in caso di guasto e/o di mancato funzionamento di Vera Box, il Centro Servizi informerà in tempi brevi il Contraente mediante SMS o altre modalità e lo stesso dovrà attenersi alle indicazioni fornitegli per il ripristino e/o la sostituzione di Xxxx Xxx entro il termine prefissato;
- in caso di guasto o di mancato funzionamento di Xxxx Xxxxxxx, il Centro Servizi informerà in tempi brevi mediante SMS o con altri mezzi il Contraente, il quale dovrà recarsi dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare il nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro Installatore Convenzionato, indicato dal Centro Servizi;
- il Contraente ha l'obbligo di non intervenire su Vera Box in caso di malfunzionamenti, ma dovrà informarne tempestivamente la Società Telematica;
- il Contraente ha l'obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente su Xxxx Protect e le sue componenti. Ogni intervento sulla stessa deve essere condotto da personale autorizzato dalla Società Telematica, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del contratto tramite comunicazione scritta al Contraente ed alla Società;
- il Contraente è tenuto a contattare il Centro Servizi al fine di verificare il corretto funzionamento di Xxxx Xxx dopo un incidente, o comunque dopo eventi che possano aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti a Vera Box stessa;
- il Contraente è tenuto a recarsi presso un Installatore Convenzionato al fine di verificare il corretto funzionamento di Xxxx Protect dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti a Vera Protect o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installate;
- aggiornamento del data base cartografico dell'intero territorio nazionale. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale ed extranazionale sia adeguatamente riportato, così da non poter garantire un corretto posizionamento del Veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla Società Telematica;
- in caso di interventi manutentivi sul Veicolo che richiedano la rimozione di Xxxx Xxx e/o di Vera Protect, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, si richiede al Contraente di contattare il Centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica, per l'inserimento in manutenzione di Vera Box Box e/o di Vera Protect. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativi i dispositivi, il Contraente dovrà ricontattare il Centro servizi della Società Telematica.
Articolo 9
Esonero da responsabilità ed esclusioni
Il Contraente, prima di procedere al ritiro del veicolo presso l'Installatore Convenzionato a seguito dell'installazione di Vera Protect, è tenuto a verificarne le condizioni e, conseguentemente, ad apporre la propria firma sul Certificato di installazione, che verrà trattenuto dall'Installatore Convenzionato.
La Società Telematica è espressamente esonerata da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità per danni derivanti:
- dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione di Vera Box stessa, dei quali il Contraente risponde pienamente;
- dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione di Vera Protect, dei quali l'Installatore Convenzionato risponderà direttamente nei confronti del Contraente.
La Società Telematica è altresì esonerata da qualsivoglia responsabilità per i danni cagionati al Veicolo in occasione delle operazioni di installazione, manutenzione o disinstallazione di Vera Box o di Vera Protect.
Resta inteso che in nessun caso la Società Telematica potrà essere considerata responsabile per interruzioni o limitazioni dei Servizi erogati, derivanti dalle seguenti cause:
- disposizioni di Xxxxx o disposizioni amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Contraente a Vera Box;
- modifiche effettuate dal Contraente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS contenuta in Vera Protect;
- mancanza di copertura della rete di telefonia mobile, di una connessione dati, o della Costellazione GNSS;
- danni causati a Vera Box e/o a Xxxx Protect da terzi non autorizzati;
- incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento di Xxxx Xxx e/o di Vera Protect;
- mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 8 che precede;
- relativamente a Vera Box e all'Applicazione per Smartphone:
a) disinstallazione dell'Applicazione per Smartphone;
b) mancata attivazione del collegamento Bluetooth;
c) mancata attivazione della localizzazione GPS;
d) mancata attivazione del collegamento dati;
e) batteria dello Smartphone in modalità risparmio energetico o scarica;
- batteria di Xxxx Xxx o di Vera Protect esaurita;
- rimozione dal veicolo di Vera Box o di Vera Protect.
Inoltre la Società Telematica si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo:
- terremoti ed altre calamità naturali;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.
SEZIONE ASSISTENZA NORME COMUNI
Articolo 1
Che cos'è assicurato
Avvalendosi di una specifica convenzione stipulata tra la Società ed IMA Italia Assistance sono garantite all'Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza sotto indicate qualora si verifichi un Sinistro.
In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.
Articolo 2
Limitazioni alla copertura (Esclusioni e rivalsa)
Ferme restando le specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti esclusioni generali. Le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di effettuare le prestazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c.
Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici, nonché gli ospedali e gli istituti in genere, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino e autorizza la Struttura Organizzativa all'acquisizione di copia di eventuali cartelle cliniche di degenza e di copia di accertamenti medici effettuati. Tutte le eccedenze ai Massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui ai punti 18, 21 e 23 della garanzia assistenza base e ai punti 41, 44, 50 e 51 della garanzia assistenza top, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.
Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all' Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Articolo 3
Che obblighi ho
L'Assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in ORIGINALE (non fotocopie).
ASSISTENZA BASIC
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)
Articolo 4 Soccorso stradale
4.a - Traino
Qualora, in conseguenza di Sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro.
L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati:
- errato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- qualora il sinistro si verifichi sulla rete autostradale: immobilizzo del veicolo assicurato dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi), nel caso in cui non sia possibile effettuare la sostituzione o la riparazione sul posto come da successivo articolo 4.b.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi) o di necessità di montaggio delle catene da neve.
4.b - Depannage (prestazione operante solo in Italia)
Qualora a seguito di Guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati:
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- qualora il sinistro si verifichi sulla rete autostradale: immobilizzo del veicolo assicurato dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi). L'officina mobile effettuerà la sostituzione del penumatico danneggiato sul posto, utilizzando il penumatico in dotazione al veicolo; in assenza del kit di riparazione in dotazione al veicolo, la Struttura Organizzativa, organizzerà invece il traino del veicolo fino al gommista più vicino al luogo del sinistro.
Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento l'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di depannage anche in caso di danni agli penumatici (compresa la foratura) del veicolo o di necessità di montaggio delle catene da neve. Il costo della manodopera resta sempre a carico della Società.
In tutti i casi, qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo sul posto, l'Officina Mobile stessa procederà al traino del veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione 4.a.
Articolo 5
Autodemolizione (Prestazione operante in Italia e all'estero)
Qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10/09/82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D.lgs. n. 285 del 30/04/92 art. 103; D.lgs. n. 22 del 05/02/1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro, producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del Sinistro ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo). Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al
pagamento.
L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
- libretto di circolazione in originale;
- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.).
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti: al momento della richiesta della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al Pubblico Registro Automobilistico, alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso. Altri eventuali costi di deposito rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
Articolo 6
Recupero del veicolo fuoristrada
Qualora in caso di Incidente il veicolo sia uscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro.
L'eventuale eccedenza, calcolata in base alle tariffe ufficiali correnti, rimane a carico dell'Assicurato e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Articolo 7
Auto in sostituzione (Prestazione operante solo in Italia)
Qualora in conseguenza di Sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione uguale o superiore ad 8 ore di manodopera come certificato dall'officina incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata per il periodo necessario alla riparazione (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) ed anche in caso di fermo tecnico per giorni festivi con un massimo di 5 giorni continuativi e percorrenza illimitata. La Società terrà a proprio carico le relative spese.
Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante o pedaggi autostradali e quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge con le relative franchigie applicate in caso di sinistro nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito fissato dalla società di autonoleggio; detto deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.
Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonchè il Conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere che le prestazioni sopraindicate siano sostituite dalla corresponsione di una somma massima di 200 Euro, previa presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici o taxi.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- demolizione del veicolo.
Articolo 8
Richiesta documenti in caso di Furto totale del veicolo
Qualora, a seguito di Furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
- certificato cronologico,
- documento di circolazione che ne certifica la proprietà con annotazione della perdita di possesso,
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Articolo 9
Informazioni e consigli telefonici
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su:
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- condizioni meteorologiche;
- informazioni turistiche.
Articolo 10
Informazioni medico-sanitarie
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su: - cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;
- centri sanitari adeguati ed attrezzati per la cura di proprie affezioni.
Articolo 11
Trasferimento in centro medico attrezzato
Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, la Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, provvederà ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni tra quelli di seguito elencati:
- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa. La Società terrà a proprio carico i relativi costi, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in Paesi Europei.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 12
Rientro dal centro medico attrezzato
Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'articolo precedente, viene dimesso dal centro medico dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente tra quelli di seguito elencati: - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, ove necessaria.
L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 13 Spese d'albergo
Qualora in conseguenza di Sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di 150 Euro complessivamente, per tutte le persone coinvolte nel medesimo evento (conducente e trasportati).
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 14
Invio pezzi di ricambio
Qualora in conseguenza di sinistro i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico della Società. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato.
Articolo 15
Rientro dei passeggeri
In caso di Guasto, Incidente o Incendio, Xxxxx tentato o parziale, Xxxxxx tentata che immobilizzi il veicolo per oltre 36 ore se in Italia o 5 giorni se all'estero, oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).
Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere alla Struttura Organizzativa anche il trasferimento, a mezzo taxi o altro, dal luogo di immobilizzo del veicolo, anche qualora il Sinistro si verifichi entro 100 km dal comune di residenza, fino alla propria residenza o fino alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio, fermo restando il Massimale sotto indicato.
La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo 300 Euro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo. Al rientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Società al netto del massimale previsto.
La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato.
Articolo 16
Invio di un autista
Qualora a seguito di Incidente l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure all'estero al Conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato. Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 17
Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o Rapina parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 18
Anticipo spese di prima necessità
Qualora l'Assicurato debba sostenere delle spese necessarie impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per suo conto, di fatture fino ad un importo massimo di 1.000 Euro. La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.
La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 19
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Xxxxxx tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di Furto o Rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione dell'evento alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato, la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza. La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
Articolo 20
Viaggio di un Familiare
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato.
La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
Articolo 21
Anticipo spese legali
In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro.
La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.
La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
Articolo 22
Interprete a disposizione
Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa vi provvede tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di 1.000 Euro. La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
Articolo 23
Anticipo delle cauzioni: penale e civile
In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'importo massimo per Sinistro di 6.000 Euro per anticipo delle cauzioni.
La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare
alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:
000.00.00.00
Oppure dall'estero al numero: x00 00 00000000
Oppure, se non può telefonare, può inviare un fax al n.
0000000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
ASSISTENZA BEST
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)
Articolo 24 Traino
Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo - comprese le spese per l'eventuale ripristino del manto stradale - fino ad un massimo di 500 euro per Sinistro.
L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati, a condizione che il Sinistro come di seguito specificato si sia verificato al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato:
a) Immobilizzo del veicolo Assicurato a seguito di foratura di pneumatici, nel caso in cui non sia possibile effettuare la sostituzione sul posto come previsto al successivo articolo;
b) Immobilizzo del veicolo Assicurato a seguito di smarrimento, furto, rottura o smagnetizzazione delle chiavi;
c) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
d) Immobilizzo del veicolo Assicurato a seguito di errato rifornimento o congelamento del carburante. Inoltre, su espressa richiesta dell'Assicurato, in ogni caso il veicolo potrà essere trainato fino ad un'officina scelta liberamente dall'Assicurato stesso, purché l'officina si trovi in un raggio di 30 km dal luogo del Sinistro.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi) o di necessità di montaggio delle catene da neve.
Articolo 25
Depannage (prestazione Operante solo in italia)
Qualora a seguito di Guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo sul posto, l'Officina Mobile stessa procederà al traino del veicolo nel rispetto della procedura prevista dal precedente articolo.
La Società terrà a proprio carico il costo della manodopera fino ad un massimo di 300 euro per Sinistro.
L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati:
a) immobilizzo del veicolo assicurato a seguito di smarrimento, furto, rottura o smagnetizzazione delle chiavi;
b) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
c) immobilizzo del veicolo assicurato a seguito di foratura di pneumatici, purchè si verifichi al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato.
L'officina mobile effettuerà la sostituzione del pneumatico forato sul posto, utilizzando il pneumatico in dotazione al veicolo; in assenza del kit di riparazione in dotazione al veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà invece il traino del veicolo fino al gommista più vicino al luogo di fermo.
Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.
Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di depannage anche in caso di danni agli penumatici (compresa la foratura degli stessi) o di necessità di montaggio delle catene da neve. Il costo della manodopera resta sempre a carico della Società.
Articolo 26
Autodemolizione del veicolo
Qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione dal P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro, producendo alla
Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del Sinistro ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo).
Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
- libretto di circolazione (originale);
- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà (originale);
- targa dell'autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA)
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA (fotocopia).
La mancata produzione di ognuno dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti: al momento della richiesta della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni, al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione dal P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".
La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.
Altri eventuali costi di deposito rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di Sinistri verificatosi all'estero.
Articolo 27
Recupero del veicolo fuoristrada
Qualora, in caso di Sinistro il veicolo sia uscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 euro per Sinistro.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Articolo 28
Auto in Sostituzione (prestazione operante solo in Italia)
Qualora in conseguenza di un sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione uguale o superiore a 6 ore di manodopera come certificato dall'officina incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata , senza autista, a chilometraggio illimitato per il periodo necessario alla riparazione (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) con un massimo di 10 giorni continuativi.
Nel caso in cui, al momento del Sinistro medesimo, oltre al conducente siano presenti a bordo del veicolo più di 3 (tre) trasportati, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio convenzionata e compatibilmente con la disponibilità in quel momento e sempre durante il normale orario di apertura, un'autovettura adibita, senza autista, a chilometraggio illimitato di categoria equivalente a quella del veicolo Assicurato, fino ad un massimo di 1.600 di cilindrata. La Società terrà a proprio carico le relative spese.
Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie applicate in caso di sinistro relative alle assicurazioni facoltative, le penali per la ritardata consegna del mezzo nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio. Tali spese
potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.
Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il Conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere che le prestazioni sopraindicate siano sostituite dalla corresponsione di una somma massima di 250 euro, previa presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici o taxi.
L'operatività della presente prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:
a) qualora il veicolo, in conseguenza di Sinistro resti immobilizzato per indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione, certificata via fax tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi di ricambio da parte dell'officina incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato per un massimo di 2 (due) giorni. Successivamente, ad avvenuta consegna dei pezzi di ricambio all'officina autorizzata, la durata del noleggio potrà essere modificata sulla base della riparazione che, come indicato nei precedenti paragrafi, deve prevedere un tempo di riparazione superiore a 6 ore di manodopera certificate dalla stessa officina autorizzata incaricata della riparazione.
b) Qualora il veicolo, in conseguenza di Sinistro resti immobilizzato nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato per un massimo di 2 (due) giorni fino alla riapertura dell'officina autorizzata.
Successivamente alla riapertura dell'officina autorizzata, la durata del noleggio potrà essere modificata sulla base della riparazione che, come indicato nei precedenti paragrafi, deve prevedere un tempo di riparazione superiore a 6 ore di manodopera certificate dalla stessa officina autorizzata incaricata della riparazione.
c) Qualora il veicolo, resti immobilizzato a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in genere o abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata , senza autista, a chilometraggio illimitato per il periodo necessario alla riparazione (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) con un massimo di 10 giorni continuativi.
d) Qualora a seguito di Furto o Rapina totali del veicolo, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata , senza autista, a chilometraggio illimitato fino ad un massimo di 40 giorni consecutivi. Qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di utilizzo del veicolo sostitutivo, l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Struttura Organizzativa ed a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore immediatamente successive al giorno del ritrovamento. Eventuale prolungamento oltre il periodo previsto.
In ogni caso l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa l'eventuale prolungamento a proprio carico dell'auto sostitutiva a tariffe convenzionate con IMA Italia Assistance, fermo restando che dovrà obbligatoriamente disporre di una Carta di Credito per poter accedere al servizio.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- demolizione del veicolo.
Articolo 29
invio taxi per ritiro auto sostitutiva
Qualora a seguito della prestazione di cui al punto precedente l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione della Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 50 euro per Sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Articolo 30
Richiesta documenti in caso di Furto totale del veicolo
Qualora a seguito di Furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
- certificato cronologico;
- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con annotazione della perdita di possesso;
potrà contattare la Struttura Organizzativa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Articolo 31 Consulenza medica
Qualora a seguito di Infortunio l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Articolo 32
Invio di un'autoambulanza
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, l'Assicurato successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 600 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
Articolo 33
Informazioni e consigli telefonici
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali la Strutture Organizzativa su richiesta dell'assicurato fornirà le seguenti informazioni:
- Viabilità e percorribilità delle autostrade e delle principali strade extraurbane;
- Situazione meteorologica sulle strade;
- Informazioni automobilistiche (normativa in materia di RC auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);
- Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggiare all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- Informazioni legali (NUOVO codice della strada).
Articolo 34
Informazioni medico-sanitarie
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su:
• cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
• medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;
• centri sanitari adeguati ed attrezzati per la cura di proprie affezioni.
Articolo 35 Spese d'albergo
Qualora, a seguito di Sinistro il veicolo risulti immobilizzato o inutilizzabile e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendola Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di 300 euro complessivamente, per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifichi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 36
Rientro dei passeggeri o prosecuzione del viaggio
In caso di Sinistro che immobilizzi il veicolo per oltre 36 ore se in Italia o 5 giorni se all'estero, oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o,
• un biglietto ferroviario di prima classe, oppure,
• un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato e di categoria equivalente a quella del veicolo Assicurato, fino ad un massimo di 1.600 di cilindrata, purché disponibile al momento della richiesta e nel rispetto delle condizioni richieste dalla Società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa.
Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere alla Struttura Organizzativa anche il trasferimento, a mezzo taxi o altro, dal luogo di immobilizzo del veicolo, anche qualora il Sinistro si verifichi entro il comune di residenza, fino alla propria residenza o fino alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio, fermo restando il Massimale sotto indicato.
La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo 1.000 euro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo.
Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Società al netto del Massimale previsto.
L'operatività della presente garanzia viene estesa anche al caso di forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 37
Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo, in conseguenza di Sinistro, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato unbiglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato.
La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 38
Recupero del veicolo
Qualora il veicolo, in conseguenza di Sinistro, resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di Furto o Rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società fino ad un massimo di 500 euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.
La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 39
Invio pezzi di ricambio
Qualora in conseguenza di Sinistro i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico della Società.
La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 40
Invio di un autista
Qualora a seguito di Incidente l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure all'estero al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura
Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato. Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 41
Anticipo spese di prima necessità
Qualora l'Assicurato debba sostenere delle spese necessarie impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per suo conto, di fatture fino ad un importo massimo di 1.500 euro. La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 42
Trasferimento in centro medico attrezzato
Qualora l'Assicurato a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, la Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, provvederà ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni tra quelli di seguito elencati: - aereo sanitario; (limitatamente al caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa. La Società terrà a proprio carico i relativi costi, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in Paesi Europei.
La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 43
Rientro dal centro medico attrezzato
Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'articolo precedente, viene dimesso dal centro medico dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente tra quelli di seguito elencati: - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; - treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, ove necessaria. L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.
La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 44
Anticipo di spese mediche
Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticipa, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture ad esse relative fino a un importo massimo di euro 500,00 per Sinistro. Se l'ammontare delle fatture supera l'importo di euro 500,00, la prestazione viene erogata dopo che siano date alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione delle somme stesse.
L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di euro 2.600,00.
La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero
comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Articolo 45
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di Sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di Furto o Rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione dell'evento alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato, la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza. L'operatività della presente garanzia viene estesa al caso di non riparabilità del veicolo in loco ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa; nel caso in cui la non riparabilità sia dovuta alla non reperibilità di pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha in ogni caso la facoltà di provvedere alla ricerca ed invio di tali pezzi in base al precedente articolo 39 - invio pezzi di ricambio.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Articolo 46
Abbandono legale del mezzo all'estero
Qualora nei casi previsti dall'articolo 45 - rimpatrio del veicolo a mezzo pianale, il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa in alternativa alla prestazione prevista dal suddetto articolo provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare il veicolo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi ed organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
Articolo 47
Viaggio di un Familiare
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
Articolo 48
Prolungamento del soggiorno
Qualora l'Assicurato a causa di Infortunio o malattia improvvisa, come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa ricevuta la sua comunicazione organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di dieci (10) giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di 600 euro
per Sinistro. Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
Articolo 49 Accompagnamento di minori
Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un Familiare Convivente e residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo (sono escluse le spese di soggiorno). In seguito a richiesta, l'Assicurato dovrà comunicare i dati identificativi del Familiare alla Struttura Organizzativa, che provvederà a contattarlo ed a organizzare il viaggio.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
Articolo 50
Anticipo spese legali
In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 2.500 euro per Sinistro. La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
Articolo 51
Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'autorità fino ad un massimo di
6.000 euro per Sinistro, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.
La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
Articolo 52
Interprete a disposizione
Qualora in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Assicurato oppure in seguito ad Infortunio, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 1.000 euro. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
Articolo 53
Trasmissione di messaggi urgenti
Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si
impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare
alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:
000.00.00.00
Oppure dall'estero al numero: x00 00 00000000
Oppure, se non può telefonare, può inviare un fax al n. 0000000000 In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx - Numero Verde 800.282323
Articolo 1
Cosa è assicurato
0.0.Xx Società garantisce la difesa legale dell'Assicurato, in relazione alla proprietà guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.
La garanzia opera per:
a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
b) difendersi in un procedimento penale;
c) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, a seguito di un sinistro della circolazione che abbia provocato vittime o feriti;
e) ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
f) presentare opposizione, davanti all'Autorità competente, contro una sanzione amministrativa pecuniaria.
1.2.Le garanzie di cui alle lettere a) e b) operano, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
1.3.Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Società offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza.
1.4.Per i medesimi eventi la Società provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:
• ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
• ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.
Articolo 2
Chi è assicurato
2.1.Le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato e dei trasportati sul medesimo veicolo.
2.2.Nel caso in cui Contraente sia una Società, le garanzie operano esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la polizza.
Articolo 3
Cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura 0.0.Xx garanzia è esclusa:
a) per danni derivati da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie;
c) per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e oltre un caso denunciato per anno assicurativo;
d) per operazioni di acquisto di beni mobili registrati;
e) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei;
f) se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 200 euro;
g) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'Assicurato a terzi;
h) se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso ;
i) se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx;
j) se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui
l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.
0.0.Xx caso di vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.
Articolo 4
Quali spese non vengono sostenute o rimborsate La Società non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5 e 6, della sezione Sinistri;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Società, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Società, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
k) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.100; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 11.000.
Articolo 5
Quando un evento è considerato in garanzia
5.1.Un evento è considerato in garanzia se avviene:
a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale ;
b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.
5.2.Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a
sanzioni amministrative ;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
0.0.Xx garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.
Articolo 6
Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Società spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.
Articolo 7
Esonero di Responsabilità
La Società e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
La Società e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.
Articolo 8
Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT) NORME COMUNI
Articolo 1
Adeguamento automatico del valore Assicurato e del Premio Valido solo per autovetture (esclusi i fuoristrada)
All'atto della stipulazione del contratto il contraente deve dichiarare a quale marca e modello, fra quelli elencati sui listini Quattroruote Professional, corrisponde il veicolo assicurato, nonché il mese e l'anno di prima immatricolazione, in Italia o all'estero dello stesso.
Ad ogni scadenza annuale, purchè successiva di almeno sei mesi alla data di stipulazione del contratto, la Società provvede ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo determinato in base alla quotazione di Quattroruote Professional, e, di conseguenza, il relativo premio. Il contraente è comunque tenuto a verificare l'avvenuto adeguamento e a segnalare eventuali anomalie. L'adeguamento automatico avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato, fatta comunque salva la volontà del Contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente.
Il presente articolo non troverà applicazione per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nei listini Quattroruote Professional, ovvero per quei veicoli per i quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale.
INCENDIO E COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Articolo 9
Cosa è assicurato (Incendio)
La Società indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:
- incendio;
- azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
Articolo 10
Tipo di garanzia incendio
La garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto. La percentuale di scoperto e/o relativo minimo sono indicati in Polizza.
Articolo 11
Cosa è assicurato (Collisione con animali selvatici)
Se espressamente indicato in polizza, la Società rimborsa fino alla concorrenza di 3.000 € e comunque nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dallo stesso in occasione di urto o collisione con animali selvatici, avvenuti in aree ammesse alla circolazione.
La garanzia è prestata:
• a condizione che il fatto sia stato denunciato alla Pubblica Autorità;
• alle condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza. Ferme le esclusioni dell'articolo che segue, la garanzia non è operante:
• per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguenti all'urto con l'animale selvatico;
• per i danni avvenuti sulla rete autostradale.
Articolo 12
Limitazioni alla copertura (Esclusioni e rivalsa) Sono esclusi dall'assicurazione:
• i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
• i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
• i sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
• i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
• i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
• i danni occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
• i danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie.
EVENTI ATMOSFERICI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Articolo 13
Cosa è assicurato (Eventi Atmosferici)
La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di:
• trombe d'aria;
• uragani;
• bufere e tempeste;
• grandine.
La garanzia è prestata:
• purchè gli eventi sopra descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/soggetti;
• con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza.
Articolo 14
Cosa è assicurato (Eventi Atmosferici versione estesa)
Se espressamente richiamato in polizza e a parziale deroga di quanto indicato nelle Esclusioni, la garanzia è estesa oltre ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, grandine, anche conseguenti a:
• alluvioni e inondazioni;
• allagamenti, purchè conseguenti ad alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
• frane e smottamenti, purchè non derivanti da terremoto o da eruzioni vulcaniche.
La garanzia è prestata:
• purchè gli eventi sopra descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/soggetti;
• con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.
Articolo 15
Limitazioni alla copertura (Esclusioni e rivalsa) Sono esclusi dall'assicurazione:
• i sinistri avvenuti a seguito di alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
• i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
• i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• i danni occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
• i danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie.
FURTO E ATTI VANDALICI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Articolo 16
Cosa è assicurato
La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta.
Articolo 17
Tipi di garanzia Furto o rapina
In relazione alla marca/modello la garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto. La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in polizza.
Articolo 18
Cosa è assicurato (Atti vandalici)
Se espressamente richiamato in polizza e a parziale deroga di quanto indicato nelle Esclusioni, la Copertura Assicurativa è estesa anche ai danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni Nucleari, Biologiche, Chimiche), sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio. La garanzia è prestata con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza. In caso di danno totale seguito da demolizione del veicolo regolarmente documentata, la garanzia, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, è prestata sul valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza.
Limitatamente ai danni parziali che si verificano:
- entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione, la garanzia è prestata sul valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- tra il 5° e il 6° anno dalla data di prima immatricolazione, la garanzia è prestata per un valore pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, e comunque non inferiore a € 1.750;
- dal 7° anno dalla data di prima immatricolazione, la garanzia è prestata per un valore pari al 30% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, e comunque non inferiore a € 1.750.
In ogni caso sul danno parziale liquidabile a termini di polizza, o sul valore assicurato minimo di 1.750 €, sarà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile riportato in polizza.
Articolo 19
Limitazioni alla copertura (Esclusioni e rivalsa) Sono esclusi dall'assicurazione:
• i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni;
• i sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo:
- comunque insorto, controllato o meno;
- di energia nucleare o di radioattività;
• i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo:
- a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
• i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
• i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso;
• i danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie;
• i danni occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
• i danni da circolazione limitatamente alla garanzia atti vandalici.
Articolo 20
Deroga al degrado d'uso per danno totale su autovetture ad uso privato
Se espressamente indicato in Polizza e limitatamente ai mesi indicati, il danno totale viene liquidato senza tener conto del degrado d'uso dalla data di prima immatricolazione e con riferimento al prezzo d'acquisto.
Articolo 21 Recuperi
L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.
1. Recupero del veicolo prima del pagamento dell'Indennizzo: la Società risponde dei danni a norma dell'art. 17 e seguenti. In tal caso, la Società si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.
2. Recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo: l'Assicurato ha la facoltà di scegliere se:
- procedere alla vendita del veicolo tramite la Società;
- oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendo l'Indennizzo alla Società.
Nel primo caso l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore della Società ed agevolando le operazioni connesse. Nel secondo caso, l'Assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di Indennizzo. Tuttavia se la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra la Società e l'Assicurato.
KASKO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Articolo 21
Cosa è assicurato
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di:
• collisione con altro veicolo a motopropulsione identificato (garanzia solo collisione);
• collisione, urto o ribaltamento (garanzia completa); avvenuti durante la circolazione.
Articolo 22
Tipo di garanzia Kasko
Garanzia completa e solo collisione
La garanzia è prestata con le condizioni di scoperto e relativo minimo riportati in polizza.
Articolo 23
Limitazioni alla copertura (Esclusioni e rivalsa) Sono esclusi dall'assicurazione:
• i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;
• i danni conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina, ed incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
• i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
• i danni avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
• i sinistri avvenuti:
- in autodromo;
- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- a causa di imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni determinati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, alla riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
• i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
• i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
• i danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
• i danni occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
• i danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie.
ESTENSIONE OPTIONALS E ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI NON DI SERIE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Articolo 24
Cosa è assicurato
Se valorizzata in polizza in modo affermativo ("SI") l'estensione optionals e accessori fonoaudio-visivi non di serie, e a parziale deroga di quanto indicato nelle esclusioni delle garanzie incendio e collisione con animali selvatici, eventi atmosferici, furto e atti vandalici e kasko, la Società indennizza l'assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie stabilmente fissati sul veicolo.
L'indennizzo non supererà il 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza a seconda della garanzia colpita (es. in caso di furto parziale verrà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile indicato in polizza in corrispondenza della garanzia furto).
L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore a € 8.000,00.
Articolo 25
Limitazioni alla copertura (Esclusioni e rivalsa)
Si applicano le esclusioni previste dalla garanzia colpita.
PACCHETTI: ESTENSIONI FURTO, MEDIUM E PREMIUM
Norme Comuni
Articolo 26
Cosa è assicurato
Si tratta di una serie di pacchetti di garanzie che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali.
Articolo 27
Limitazioni alla copertura (Esclusioni e rivalsa) Sono esclusi dall'assicurazione:
• i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
• i sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
• i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
PACCHETTO ESTENSIONI FURTO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Articolo 28
Spese di recupero e parcheggio
In caso di Furto del veicolo identificato in Polizza, la Società rimborsa fino a concorrenza di 260 Euro per evento le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio dello stesso disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento.
Articolo 29
Intervento autoambulanze
La Società assicura il rimborso delle spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro stradale all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.
Il limite del rimborso è fissato in Euro 155 per sinistro.
Articolo 30
Soccorso vittime della strada
L'assicurazione è prestata fino a Euro 155 per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da un certificazione dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato alla Società entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso. L'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
Articolo 31 Danni indiretti
L'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso del veicolo identificato in polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso.
L'assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di euro 11 per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'impresa e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.
Articolo 32
Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antiFurto del veicolo identificato in Polizza, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antiFurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 260 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura.
Articolo 33
Danni ai bagagli trasportati
La Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato ed i trasportati dei danni ai bagagli che si trovano sul veicolo Assicurato:
- in conseguenza di incidente con altro veicolo identificato;
- in conseguenza di Incendio.
La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori. Sono esclusi dalla garanzia: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti d'artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento ed altri danni indiretti e consequenziali. In caso di Xxxxxxxx l'Assicurato e/o i trasportati dovranno far constatare i danni da una Autorità (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale onde permettere alla Società l'esercizio dell'azione di rivalsa.
Il limite di Indennizzo è fissato in 155 Euro per Sinistro.
Articolo 34
Spese per la duplicazione della patente di guida
La Società, in caso di Furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, con un limite di Indennizzo di 250 Euro per Sinistro, per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.
Articolo 35
Garanzia tassa automobilistica
La Società, in caso di Furto non seguito dal ritrovamento del veicolo Assicurato, si impegna a corrispondere la quota della tassa automobilistica corrispondente all'Assicurato al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
La garanzia non è operante per i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo Assicurato e comunque i danni da Xxxxx avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.
Articolo 36
Xxxxx al veicolo conseguenti al Furto di cose non assicurate
La Società indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di 260 euro per sinistro e previa presentazione di copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 37
Spese di reimmatricolazione del veicolo per Furto con smarrimento delle targhe
In caso di smarrimento o Furto, non seguito da ritrovamento, delle targhe relative al veicolo Assicurato, la Società, rimborserà fino alla concorrenza di 100 Euro per Sinistro, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la nuova immatricolazione del veicolo.
Articolo 38
Spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo Furto o rapina
In caso di Furto totale o rapina del veicolo Assicurato, indennizzabile ai sensi di Polizza, la Società rimborserà, fino alla concorrenza di 100 Euro per Sinistro, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.
PACCHETTO MEDIUM
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Articolo 39 Assicurazione cristalli
La Società assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo identificato in Polizza, fino alla concorrenza di Euro 600 per anno assicurativo, se la sostituzione/riparazione avviene presso i centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetrocar, PuntoGlass, Motorglass e SOS Cristalli indipendentemente dal numero dei cristalli rotti). In alternativa, qualora la sostituzione/riparazione avvenga presso centri diversi da quelli indicati la garanzia sarà prestata fino a Euro 300 per anno assicurativo.
Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
La garanzie non è valida per:
- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto di Assicurazione.
PACCHETTO PREMIUM
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Articolo 40 Assicurazione cristalli
La Società assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo identificato in Polizza, fino alla concorrenza di Euro 1.000 per anno assicurativo, se la sostituzione/riparazione avviene presso i centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetrocar, PuntoGlass, Motorglass e SOS Cristalli indipendentemente dal numero dei cristalli rotti).
In alternativa, qualora la sostituzione/riparazione avvenga presso centri diversi da quelli indicati la garanzia sarà prestata fino a Euro 400 per anno assicurativo. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
La garanzie non è valida per:
- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto di Assicurazione.
PROTEZIONE CONDUCENTE CONDIZIONI GENERALI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Articolo 1
Cosa è assicurato
Con la presente Copertura Assicurativa denominata "Protezione Conducente" la Società garantisce la corresponsione di un Indennizzo nel caso in cui l'Assicurato-Conducente subisca un Infortunio a seguito di un evento occasionato dal veicolo indicato in Polizza, durante la Circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia è prestata anche qualora il contraente, o un suo famigliare convivente, sia alla guida di un'autovettura presa a noleggio tramite car sharing. La Copertura Assicurativa è prestata a condizione che l'Assicurato risulti in possesso, al momento dell'Infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo venga usato secondo le disposizioni vigenti ed in conformità alle indicazioni della carta di Circolazione.
Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autocarri sino a 3.500 kg e camper, la Copertura Assicurativa vale anche per gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria.
Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo la Copertura Assicurativa vale anche per gli infortuni subiti:
- nel salire e nel discendere dal veicolo;
- durante la messa in moto del veicolo;
- in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
- in caso di caduta in acqua del veicolo.
L'Indennizzo è determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette, esclusivamente ed obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell'Infortunio.
Nel caso in cui l'Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del Sinistro, la presente garanzia coprirà solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra.
Sono compresi nella presente Copertura Assicurativa anche gli infortuni derivanti/subiti:
a) da annegamento;
b) da folgorazione;
c) da asfissia non di origine morbosa;
d) da assideramento o da congelamento;
e) da colpi di sole e di calore;
f) occasionati da xxxxxx o perdita di conoscenza;
g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
h) da colpa grave dell'assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 c.c.);
Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'assicurato o, in caso di suo decesso, ai beneficiari.
Articolo 2
Limitazioni alla copertura (Esclusioni e rivalsa)
Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa gli infortuni determinati o conseguenti a:
1. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da Infortunio non indennizzabile ai sensi del presente Contratto di Assicurazione;
2. azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
3. guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di Stupefacenti o Sostanze allucinogene secondo quanto previsto dal codice della strada;
4. uso del veicolo diverso da quello stabilito dalla carta di Circolazione;
5. guida del veicolo da parte di un allievo/Conducente non munito della prescritta autorizzazione e non affiancato da una persona in possesso dei requisiti previsti dalla Xxxxx;
6. infarti, ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, sforzi muscolari non aventi carattere traumatico anche quando siano conseguenza diretta dell'infortunio;
7. partecipazione dei veicolo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;
8. guerre, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
9. pratica di sports comportanti l'uso di veicoli e natanti a motori;
10.eventi verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo;
11.trasmutazione del nucleo dell'atomo provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 12.manovre ed esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazioni o per
motivi di carattere eccezionale.
Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in Polizza contro la volontà del Contraente.
Articolo 3 Limiti di età
La Copertura Assicurativa vale per le persone di età compresa tra i 18 ed gli 75 anni compiuti in possesso di valida patente di guida.
Articolo 4
Risoluzione del Contratto
Premesso che non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., Parkinson, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Alzheimer, qualora tali affezioni insorgano o sopravvengono in corso di Contratto, trattandosi di aggravamento di Rischio in relazione al quale la Società non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione, il Contratto si intenderà risolto dalla prima scadenza del contratto successiva all'insorgenza dell'affezione.
SEZIONE SINISTRI
Cosa fare in caso di sinistro
Sezione RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
Articolo 1
Modalità per la denuncia del Sinistro
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente, approvato dall'IVASS (ex ISVAP) ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.
La denuncia deve essere presentata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.
L'assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, tutti i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di sinistro, così come della documentazione prevista, trova applicazione l'art. 1915 del codice civile e conseguentemente la Società ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.
Incidenti stradali con controparti estere
La richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, può essere inoltrata dall'assicurato oltre che al responsabile del sinistro anche all'Impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
Articolo 2
Indennizzo diretto - Modalità per la denuncia del Xxxxxxxx
Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge (risarcimento diretto) e ai sensi del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'Assicurato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Società a mezzo:
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata a Vera Assicurazioni C/O CATTOLICA SERVICE - Ufficio Sinistri - Casella Postale 29 - Xxxxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
- telegramma, inoltrato a Vera Assicurazioni C/O CATTOLICA SERVICE - Ufficio Sinistri - Casella Postale 29 - Xxxxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
- e-mail inviata all'indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Articolo 3
Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società ha diritto di rivalersi verso l'assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.
Sezione ASSISTENZA
Articolo 4
Disciplina delle prestazioni
In caso di Xxxxxxxx, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. La richiesta di rimborso, sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenuti da parte dell'Assicurato. Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di due volte per tipo per ogni annualità assicurativa. Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.
Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.
Sezione PROTEZIONE LEGALE
Articolo 5
Denuncia del sinistro
Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800 282323, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di procedimento penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800341143, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
Articolo 6
Modalità di gestione del sinistro
6.1.Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
6.2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;
6.3.Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
0.0.Xx termine delle verifiche amministrative, DAS provvede alla liquidazione della somma a favore dell'assicurato entro 15 giorni dall'invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico.
6.5.DAS gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
Sezione CORPI VEICOLI TERRESTRI
Articolo 7
Denunce di Sinistro
Le denunce di sinistro, con l'indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni, devono essere inviate alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.
Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo. Dovrà inoltre essere allegata copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa. L'assicurato salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Società.
Articolo 8
Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro.
Il valore del veicolo al momento del Sinistro è determinato in base alla quotazione di Infocar per i veicoli in esso compresi; per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore Assicurato. Qualora il beneficiario dell'Indennizzo sia una società di leasing e l'importo Assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'Indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario.
Al momento del sinistro si dovrà tener conto del degrado commerciale delle parti del veicolo, in rapporto al loro valore di listino. Limitatamente ai danni parziali sulle autovetture, uso privato o agli autoveicoli trasporto promiscuo, la liquidazione avverrà:
• relativamente alle garanzie incendio, eventi atmosferici, furto e atti vandalici, senza tener conto del degrado d'uso sui pezzi di ricambio;
• relativamente alla garanzia kasko e collisione con animali selvatici, senza tener conto del degrado d'uso sui pezzi di ricambio qualora il danno si verifichi entro 6 anni dalla data di prima immatricolazione;
• relativamente agli accessori fono-audio-visivi di serie e non:
- senza tener conto del degrado commerciale qualora il danno si verificasse entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione;
- nella misura del 50% del valore originario indicato in fattura o altro documento equipollente qualora il danno si verificasse oltre 5 anni dalla data di prima immatricolazione.
Il degrado commerciale è invece applicato a tutte le parti soggette ad usura: pneumatici, batteria, motopropulsore e parti meccaniche, linea di scarico, fanali in materiale plastico, capote e selleria.
Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Assicurazione parziale
Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore Assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del Sinistro.
Articolo 9 Scoperto
Quando la garanzia è convenuta con scoperto, la Società corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo non indennizzabile che resterà a carico dell'assicurato.
Articolo 10
Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Articolo 11
Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Ciascuna delle parti, tuttavia, ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede il Contraente. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria. I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico.
Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.
Articolo 12
Riparazioni - sostituzioni in natura delle cose danneggiate
La Società ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il Sinistro corrispondendone il controvalore.
Articolo 13
Pagamento dell'Indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Nel caso di danno parziale (esempio: furto con asportazione di parti del veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di atti vandalici) a richiesta della Società, l'assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione veicoli. Nel caso di danno totale:
• per le garanzie incendio, atti vandalici e Kasko, a richiesta della Società, l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A del veicolo;
• per la garanzia incendio dovrà produrre copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità;
• per la garanzia furto, la liquidazione avrà luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia di sinistro e per questo l'assicurato deve produrre alla Società i seguenti documenti:
1. estratto cronologico generale del P.R.A. o libretto di circolazione relativi al veicolo rubato;
2. copia della ricevuta rilasciata dai sistemi informatici ACI contenente il codice di accesso per la visualizzazione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con inserita la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A. e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;
3. procura notarile a vendere in originale, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
4. dichiarazione d'impegno, in caso di ritrovamento del veicolo ad estinguere il debito con l'erario o a rientrare in possesso del veicolo con restituzione dell'indennizzo;
5. documentazione riguardante la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
6. tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo.
Sezione PACCHETTI ESTENSIONI FURTO E PACCHETTI CRISTALLI MEDIUM, E PREMIUM
Articolo 14 Denunce di Sinistro
Le denunce di sinistro, con l'indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni, devono essere inviate alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.
Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo. Per talune prestazioni dovrà inoltre essere allegata copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.
Articolo 15
Liquidazione dei danni e pagamento dell'Indennizzo
La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti e per talune prestazioni previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Il pagamento dell'Indennizzo viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.
Sezione PROTEZIONE CONDUCENTE
Articolo 16
Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato in caso di Xxxxxxxx
Il Contraente o l'Assicurato o, nel caso in cui essi siano impossibilitati a farlo, i loro famigliari, devono comunicare per iscritto alla Società il verificarsi di ogni Sinistro, entro tre giorni dal momento in cui l'Infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza. ai sensi dell'Art. 1913 C.C.
Articolo 17
Denuncia dell'Infortunio e oneri relativi
La denuncia dell'Infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato con una dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni. L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Articolo 18
Pagamento dell'Indennizzo
La Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.
Articolo 19
Controversie in merito alla determinazione dell'Indennizzo
Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad Infortunio, la determinazione ad essi relativa può essere demandata a un collegio di tre medici.
L'incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti. Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.
Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo medico, quest'ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta.
Xxxxxxxx parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del medico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.
Articolo 20
Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916
C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.
Caso MORTE
Articolo 21
Morte per Infortunio
La Società corrisponde, in caso di decesso dell'Assicurato per Infortunio, la somma assicurata ai beneficiari designati o in difetto di designazione agli eredi in parti uguali.
Articolo 22
Cumulo dell'indennità
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.
Articolo 23 Morte presunta
Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, la Società liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli articoli 60 e 62 del codice civile.
Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.
Caso INVALIDITA' PERMANENTE
Articolo 24
Invalidità Permanente per Infortunio
La Società corrisponde l'Indennizzo in caso di Invalidità Permanente per Infortunio totale o parziale dell'Assicurato.
L'Indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di Invalidità Permanente, al netto dell'eventuale franchigia operante in Polizza, secondo i seguenti criteri:
- se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente per Infortunio totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata;
- se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente parziale, l'Indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella sotto riportata.
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
un arto superiore | 70% |
una mano o un avambraccio | 60% |
un pollice | 18% |
un indice | 14% |
un medio | 8% |
un anulare | 8% |
un mignolo | 12% |
una falange del pollice | 9% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
perdita anatomica di un rene | 15% |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
sordità completa di un orecchio | 10% |
sordita completa di ambedue le orecchie | 40% |
perdita totale della voce | 30% |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
dodicesima dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
Anchilosi: | |
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% |
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% |
dell'anca in posizione favorevole | 35% |
del ginocchio in estensione | 25% |
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa: | |
del nervo radiale | 35% |
del nervo ulnare | 20% |
dello sciatico popliteo esterno | 15% |
Amputazione o perdita funzionale di un arto inferiore: | |
sopra la metà della coscia | 70% |
ambedue i piedisotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio | 60% |
sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio della gamba | 50% |
Amputazione o perdita parziale di: | |
un piede | 40% |
ambedue i piedi | 100% |
un alluce | 5% |
un altro dito del piede | 1% |
una falange dell'alluce | 2,5% |
xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo non operabile max | 10% |
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Criteri specifici di indennizzabilità.
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali indicate nella tabella di valutazione del danno sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Criteri particolari di indennizzabilità
Se l'Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente parziale non prevista in Tabella si fa riferimento ai seguenti criteri:
- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'Infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella indicata nella scheda di Polizza e ai criteri sopra elencati, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx per lesioni plurime
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il 100%.
Articolo 25
Franchigia su Invalidità Permanente
Le prestazioni previste dall'art. 24, indipendentemente dalla somma assicurata, sono soggette all'applicazione di una franchigia del 3%. Pertanto, qualora l'invalidità permanente sia di grado inferiore al 3% non si farà luogo ad alcun indennizzo. Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.
Articolo 26 Invalidità specifica
Si conviene che i casi di Invalidità Permanente, indennizzabili a termini di Polizza, di grado non inferiore al 60%, accertato con i criteri di cui all'art. 24, e che rendano definitivamente inabile alla guida l'Assicurato con conseguente ritiro della patente di guida, verranno indennizzati con il 100% del capitale Assicurato per il caso di invalidità permanente. Le presenti pattuizioni contrattuali non sono operanti per gli Assicurati in possesso di patente F e per quelli che al momento del Sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all'art. 24.
Articolo 27
Decesso indipendente dall'Infortunio
Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato. Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.
Articolo 28
Cumulo d'indennità
Se dopo il pagamento dell'Indennizzo per Invalidità Permanente e in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, senza tuttavia richiedere il rimborso nel caso contrario.
DIARIA DA RICOVERO
(valida solo se espressamente richiamate)
Articolo 29
Diaria da ricovero per infortunio
In caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Società corrisponde un'indennità giornaliera, indicata in polizza, per ciascun giorno di degenza (il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno). Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici. La durata massima dei giorni indennizzabili è di 90 giorni per evento e di 120 giorni per anno assicurativo.
La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro trenta giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.
RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO
(valida solo se espressamente richiamate)
Articolo 30
Xxxxxxxx spese di cura per infortunio
In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e applica, per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato, uno scoperto del 10% con il minimo di 75,00 euro e il massimo di 250,00 euro.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute riguarda:
• Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale - accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale:
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale; Limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata;
- tickets relativi alle prestazioni che precedono. Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica conseguenti all'infortunio.
Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.
• Cure e protesi dentarie da infortunio.
Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio. Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).
La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Società, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.
Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'assicurato per visite medico legali non richieste dalla Società ai fini della liquidazione del sinistro.
La Società restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.
Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei tickets, la Società corrisponde una diaria sostitutiva di 50,00 euro per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo.
• Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale - gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei giorni successivi all'infortunio.
Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.
• Cure e protesi dentarie da infortunio.
Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.
Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattu-ra o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).
La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Società, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.
Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'assicurato per visite medico legali non richieste dalla Società ai fini della liquidazione del sinistro.
La Società restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.
Condizioni di assicurazione 69 di 69 Edizione 01/05/2019
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
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La Società Vera Assicurazioni S.p.A con sede in xxx Xxxxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati
(1), anche agli eventuali interessati (2):
• cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
• i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,
fornisce le seguenti informazioni.
DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:
1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx ), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social . In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;
(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;
(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;
(6) quali ad esempio analisi tariffarie;
(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;
(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;
(9) di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;
(10) cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";
(11) vedi nota 9;
(12) vedi nota 9;
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di marketing ;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni ;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (15), che li tratteranno per proprie finalità di marketing , effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.
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COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, broker , intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni .
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.
(13) vedi nota 9;
(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;
(15) vedi nota 14;
(16) vedi nota 9;
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:
• sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4 (17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
• per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
• il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (18), comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
• i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.
Il Titolare r.l.p.t.
(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;
(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.
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La Società Vera Assicurazioni S.p.A con sede in xxx Xxxxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati
(19), anche agli eventuali interessati (20):
• cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
• i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,
fornisce le seguenti informazioni.
DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi (21), immagini e/o video, dati amministrativi e contabili, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi (22), raccolti anche dalla società telematica, Responsabile del trattamento dei dati, tramite eventuale applicazione per smartphone e/o dispositivi telematici installati a bordo del veicolo e comunicati al Titolare, con le modalità e nelle ipotesi previste nella sezione del fascicolo informativo dedicata a VERA BOX, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:
1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (23) e conseguenti (24) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (25) alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto il Titolare (26); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati; per finalità di raccolta ed elaborazione dati registrati tramite eventuale applicazione per smartphone e dispositivi telematici installati a bordo del veicolo (quali ad esempio il chilometraggio, tipo di strada, coordinate spazio/temporali, accelerazioni ed altre informazioni rilevate):
• per finalità di consultazione dei dati, allarme automatico in caso di crash, allarme automatico in caso di furto totale (se previsto), servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina (se previsto), servizio di allarme in caso di pressione del Pulsante assistenza (se previsto), e per consentire la corretta erogazione di eventuali servizi aggiuntivi, anche attraverso la comunicazione dei dati in forma aggregata a terzi;
• in caso di sinistro, per verificare la dinamica del sinistro, anche al fine di consentire successivamente al Titolare la localizzazione del veicolo al momento dell'incidente e l'ubicazione del punto d'urto;
• per offrire condizioni tariffarie specifiche e/o per affinare le tecniche di personalizzazione dei rischi, attraverso l'utilizzo dei dati che concorrono all'indice di merito (quali, ad esempio, percorrenza annua, km percorsi per tipo di strada/fascia oraria, percentuale di km percorsi oltre i limiti di velocità, percentuali di accelerazione e decelerazione oltre la soglia per tipologia di strada, presenza di sinistri).
(19) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
(20) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;
(21) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail , recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
(22) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;
(23) quali ad esempio la stesura di preventivi;
(24) quali ad esempio analisi tariffarie;
(25) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;
(26) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;
2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (27), salvo opposizione (28), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi, ad esempio, ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx ), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing , effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (29);
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (30).
La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social . In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (31), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (32) per finalità di marketing ;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni , con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (33), che li tratteranno per proprie finalità di marketing , effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (34), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, quali applicazione per smartphone e/o dispositivi telematici installati a bordo del veicolo, ad opera di soggetti designati Responsabili. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti quali, a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker , intermediari; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.
Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di marketing di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni .
(27) di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore
o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;
(28) cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";
(29) vedi nota 9;
(30) vedi nota 9;
(31) vedi nota 9;
(32) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;
(33) vedi nota 14;
(34) vedi nota 9;
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del REG.UE, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alle finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo ma, in difetto, il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Il mancato conferimento dei dati e dei consensi al trattamento degli stessi, per dare attuazione alla sezione del fascicolo informativo dedicata VERA BOX, impedisce al Titolare di dar corso alle operazioni di trattamento descritte, e quindi non sarà possibile stipulare la polizza. Si veda quanto precisato sopra per i trattamenti facoltativi.
Si precisa inoltre che:
• sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4 (35), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
• per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
• il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (36), comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
• i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.
Il Titolare r.l.p.t.
(35) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;
(36) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.
Privacy 6 di 6 Edizione 01/05/2019
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