Disciplina. Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’artt. 43, comma 7, D. Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavorato- ri qualificati secondo le seguenti misure: o primo e secondo anno: 50%; o terzo anno: 65% o eventuale quarto anno: 70% Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendi- stato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall’art. 43, comma 9 D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conse- guimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istru- zione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato pro- fessionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato profes- sionalizzante.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina. Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’artdell'art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’arttdall' artt. 43, comma 7, D. LgsD.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavorato- ri lavoratori qualificati secondo le seguenti misure: o - primo e secondo anno: 50%; o - terzo anno: 65% o %; - eventuale quarto anno: 70% %. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 I livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendi- statol'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall’artdall'art. 43, comma 9 D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conse- guimento conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istru- zione istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato pro- fessionalizzanteprofessionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato profes- sionalizzante.l'apprendistato professionalizzante dal C.C.N.L. Terziario 30.3.2015. Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. C), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45 comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai finì della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. --------
(1) La disciplina del presente capo sull'apprendistato di 1 e 3 livello è stata definita con l'Accordo del 19.10.2016. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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Disciplina. Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’artdell'art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’arttdall'art. 43, comma 7, D. LgsD.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavorato- ri lavoratori qualificati secondo le seguenti misure: o - primo e secondo anno: 50%; o - terzo anno: 65% o %; - eventuale quarto anno: 70% %. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendi- statol'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall’artdall'art. 43, comma 9 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conse- guimento conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istru- zione istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato pro- fessionalizzanteprofessionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato profes- sionalizzantel'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
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Disciplina. Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’arttdall’art. 43, comma 7, D. LgsD.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavorato- ri lavoratori qualificati secondo le seguenti misure: o - primo e secondo anno: 50%; o - terzo anno: 65% o %; - eventuale quarto anno: 70% %. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendi- statol’apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall’art. 43, comma 9 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conse- guimento conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istru- zione istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato pro- fessionalizzanteprofessionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato profes- sionalizzanteprofessionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. Gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
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Disciplina. Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’artdell'art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’arttdall' artt. 43, comma 7, D. Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavorato- ri lavoratori qualificati secondo le seguenti misure: o primo e secondo anno: 50%; o terzo anno: 65% o eventuale quarto anno: 70% Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendi- statol'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall’artdall’ art. 43, comma 9 D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conse- guimento conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istru- zione istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato pro- fessionalizzanteprofessionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato profes- sionalizzanteprofessionalizzante dal CCNL Terziario 30 marzo 2015. Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 45 comma 3, D. Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di for azione curriculare: o 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
o 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
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