Licenziamento collettivo. 1. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente art. 77, si applicherà la procedura di cui alla Legge n. 223/1991.
2. Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle R.S.A e XX.XX. territoriali o nazionali, al Ministero del Lavoro nelle sue articolazioni provin- ciali e regionali e all'AGIDAE.
3. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al precedente comma, le R.S.A. e/o XX.XX manifesteranno con richiesta formale all'Istituto e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede sindacale.
4. La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è ridotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10.
5. L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro agli uffici periferici di riferimento del Ministero del Lavoro.
6. Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10.
7. A conclusione delle procedure previste ai precedenti commi, l'Istituto potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal successivo art. 82 e il lavoratore alla eventuale contestazione dello stesso.
Licenziamento collettivo. In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, il diritto alla reintegrazione sussiste solo se il licenziamento è intimato senza l’osservanza della forma scritta, mentre in caso di violazione delle procedure, compresa quella sindacale, a cui si aggiunge ora la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, si applica solo l’indennizzo monetario (tra un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità) al pari di quanto previsto per i licenziamenti individuali di carattere economico. Al fine di evitare il ricorso in giudizio, e ferma restando la possibilità di utilizzare le procedure di conciliazione esistenti, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni) in una delle sedi “protette”, di cui all’art. 2113, comma 4, del codice civile e all’art. 76, del d.lgs. n. 276/2003 (Direzione territoriale del lavoro, sede sindacale o giudiziale, commissioni di certificazione), un importo non assoggettato a tassazione né a contributo previdenziale pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’offerta da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. Dell’avvenuta (o non avvenuta) conciliazione va data obbligatoria comunicazione al Centro per l’impiego.
Licenziamento collettivo. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.
Licenziamento collettivo. Si verifica qualora il Datore che occupa più di 15 dipendenti, in applicazione della norma di riferimento e delle procedure previste dalla Legge L. 223/91, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l’attività. Al termine della procedura di legge, in assenza di diverso accordo con le Organizzazioni Sindacali di riferimento il criterio di scelta dei lavoratori il cui rapporto cesserà nei termini del preavviso contrattualmente previsto, sarà determinato dall’applicazione in concorso tra loro di tre criteri: anzianità, carichi di famiglia e esigenze tecnico produttive ed organizzative. Per quanto attiene le conseguenze del provvedimento di recesso da parte del datore impugnato e sottoposto a giudizio opera una normativa complessa ed articolata recentemente sostanzialmente modificata dalla nuova disciplina del lavoro “Jobs Act”.
Licenziamento collettivo. Quando in Enti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al licenziamento, nell’arco di 120 giorni, di almeno 5 dipendenti indipendentemente dal loro orario di lavoro, si applicherà la procedura di cui alla Legge 223/1991 e ss.mm.ii. Gli enti devono darne comunicazione preventiva alle RSA/RSU, alle XX.XX. e alla FISM ed alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio. Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione le RSA e le 00.XX potranno richiedere all'ente l’esame congiunto del provvedimento, con la partecipazione della FISM. La procedura deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Quando i lavoratori interessati sono meno di 10, il precedente termine è ridotto alla metà. L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dall’ente scolastico al Ministero del Lavoro. Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione al Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10. A conclusione delle procedure previste, l'ente potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero, nel rispetto dei termini di preavviso.
Licenziamento collettivo. L’articolo 10 disciplina le conseguenze del licenziamento collettivo illegittimo, nel senso di una riduzione dell’area della tutela reale (ossia della reintegrazione nel posto di lavoro) e, contemporaneamente, di un ampliamento dell’area della tutela obbligatoria (indennità) prevedendo l'estensione delle disposizioni in materia di licenziamento illegittimo anche ai licenziamenti collettivi disciplinati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. L’istituto del licenziamento collettivo è disciplinato principalmente dall’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Il comma 1 dell'articolo 9 prevede che:
Licenziamento collettivo. Quando in Enti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al licenziamento, nell’arco di 120 giorni, di almeno 5 dipendenti indipendentemente dal loro orario di lavoro, si applicherà la procedura di cui alla Legge 223/1991 e ss.mm.ii. Gli enti devono darne comunicazione preventiva alle RSA/RSU, alle XX.XX. e alla FISM ed alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.
Licenziamento collettivo. L’articolo 34, comma 54, lettere b, c, della legge 221/2012 (Decreto Sviluppo bis) modifica il citato articolo 4 estendendo l’accordo nelle procedure di licenziamento collettivo (ex articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991). Oltre all’intesa fra impresa e rappresentanze sindacali aziendali (diversamente dalle procedure di mobilità), è necessario che nell’accordo siano individuate la situazioni di eccedenza di personale esplicitando il criterio di scelta dei lavoratori (art. 5, comma 1, della legge 223/91) in base alla “prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento“: lo impone la circolare del Ministero del Lavoro 24/2013. Il lavoratore non può obiettare ma può scegliere fra prepensionamento e altri ammortizzatori sociali come la mobilità. Se sceglie la pensione anticipata, il datore di lavoro non deve pagare il contributo di mobilità (art. 5, comma 4, legge 223/91) e nemmeno quello ASPI (art. 2 comma 31, legge 223/91), acquisendo il diritto al recupero delle somme eventualmente corrisposte mediante conguaglio con i contributi dovuti (circolare Inps n.119 del 2013). Inoltre, può effettuare nuove assunzioni, anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti, in deroga al diritto di precedenza (articolo 8, comma 1, legge 223/91).
Licenziamento collettivo. Licenziamento collettivo nel corso di intervento CIGS: licenziamento di almeno un lavoratore nell’ambito di un programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Licenziamento collettivo per riduzione di personale: licenziamento di almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni.
Licenziamento collettivo. 16.1 Obbligo di trattare con le Organizzazioni sindacali