Licenziamento collettivo. 1. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licen- ziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente art. 78, si applicherà la procedura di cui alla Legge n. 223/91.
Licenziamento collettivo. In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, il diritto alla reintegrazione sussiste solo se il licenziamento è intimato senza l’osservanza della forma scritta, mentre in caso di violazione delle procedure, compresa quella sindacale, a cui si aggiunge ora la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, si applica solo l’indennizzo monetario (tra un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità) al pari di quanto previsto per i licenziamenti individuali di carattere economico. Al fine di evitare il ricorso in giudizio, e ferma restando la possibilità di utilizzare le procedure di conciliazione esistenti, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni) in una delle sedi “protette”, di cui all’art. 2113, comma 4, del codice civile e all’art. 76, del d.lgs. n. 276/2003 (Direzione territoriale del lavoro, sede sindacale o giudiziale, commissioni di certificazione), un importo non assoggettato a tassazione né a contributo previdenziale pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’offerta da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. Dell’avvenuta (o non avvenuta) conciliazione va data obbligatoria comunicazione al Centro per l’impiego.
Licenziamento collettivo. 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. Art. 11 –
Licenziamento collettivo. Quando in Enti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al licenziamento, nell’arco di 120 giorni, di almeno 5 dipendenti indipendentemente dal loro orario di lavoro, si applicherà la procedura di cui alla Legge 223/1991 e ss.mm.ii. Gli enti devono darne comunicazione preventiva alle RSA/RSU, alle XX.XX. e alla FISM ed alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio. Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione le RSA e le 00.XX potranno richiedere all'ente l’esame congiunto del provvedimento, con la partecipazione della FISM. La procedura deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Quando i lavoratori interessati sono meno di 10, il precedente termine è ridotto alla metà. L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dall’ente scolastico al Ministero del Lavoro. Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione al Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10. A conclusione delle procedure previste, l'ente potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero, nel rispetto dei termini di preavviso.
Licenziamento collettivo. Si verifica qualora il Datore che occupa più di 15 dipendenti, in applicazione della norma di riferimento e delle procedure previste dalla Legge L. 223/91, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l’attività. Al termine della procedura di legge, in assenza di diverso accordo con le Organizzazioni Sindacali di riferimento il criterio di scelta dei lavoratori il cui rapporto cesserà nei termini del preavviso contrattualmente previsto, sarà determinato dall’applicazione in concorso tra loro di tre criteri: anzianità, carichi di famiglia e esigenze tecnico produttive ed organizzative. Per quanto attiene le conseguenze del provvedimento di recesso da parte del datore impugnato e sottoposto a giudizio opera una normativa complessa ed articolata recentemente sostanzialmente modificata dalla nuova disciplina del lavoro “Jobs Act”. Il decreto legislativo 23/20152 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. contratto a tutele crescenti. La norma riguarda le nuove regole da applicarsi in caso di licenziamento di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, giorno di entrata in vigore della stessa. Il legislatore stesso definisce alcune situazioni specifiche in cui trova applicazione: • nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato; • ai lavoratori, assunti precedentemente all’entrata in vigore del decreto, nel caso in cui il loro datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori3.
Licenziamento collettivo. L’articolo 10 disciplina le conseguenze del licenziamento collettivo illegittimo, nel senso di una riduzione dell’area della tutela reale (ossia della reintegrazione nel posto di lavoro) e, contemporaneamente, di un ampliamento dell’area della tutela obbligatoria (indennità) prevedendo l'estensione delle disposizioni in materia di licenziamento illegittimo anche ai licenziamenti collettivi disciplinati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. L’istituto del licenziamento collettivo è disciplinato principalmente dall’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Il comma 1 dell'articolo 9 prevede che:
Licenziamento collettivo. Si verifica qualora il Datore che occupa più di 15 dipendenti, in applicazione della norma di riferimento e delle procedure previste dalla Legge L. 223/91, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l’attività. Al termine della procedura di legge, in assenza di diverso accordo con le Organizzazioni Sindacali di riferimento il criterio di scelta dei lavoratori il cui rapporto cesserà nei termini del preavviso contrattualmente previsto, sarà determinato dall’applicazione in concorso tra loro di tre criteri: anzianità, carichi di famiglia e esigenze tecnico produttive ed organizzative. Per quanto attiene le conseguenze del provvedimento di recesso da parte del datore impugnato e sottoposto a giudizio opera una normativa complessa ed articolata recentemente sostanzialmente modificata dalla nuova disciplina del lavoro “Jobs Act”.
Licenziamento collettivo. La c.d. procedura di mobilità prevista dalla legge 223/1991 ha il fine di coinvolgere nel confronto le organizzazioni sindacali che abbiano un referente rappresentativo presso l’azienda e che, pertanto, assumano il ruolo di naturali interlocutori dell’azienda. La giurisprudenza ravvisa gli estremi della condotta antisindacale nel comportamento del datore di lavoro «consistente nell’avviare la procedura di riduzione del personale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza comunicare alle organizzazioni sindacali i fatti specifici e attuali che determinano la situazione di eccedenza di personale» (Pret. Milano, 29 giugno 1992), o che fornisca alle organizzazioni sindacali informazioni generiche o incomplete circa i requisiti prescritti dall’art. 4 della legge 223/1991. Sotto diverso profilo, la Suprema Corte ha ritenuto che «anche in ipotesi di licenziamento collettivo le organizzazioni sindacali sono legittimate a proporre il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. adducendo la sussistenza dell’intento del datore di lavoro di ostacolare od impedire il libero esercizio dell’attività sindacale e chiedendo quindi – come provvedimento repressivo della lamentata condotta antisindacale – la riammissione al lavoro dei dipendenti licenziati, a nulla rilevando che tale domanda sia formulata nei confronti di una parte soltanto dei lavoratori stessi» (Cass. 29 luglio 1986, n. 4858). Dewey & XxXxxxx è uno studio legale internazionale con sede principale a New York ed oltre 1100 avvocati in 15 paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Cina, Sud Africa, Kazakistan, Russia, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. In Italia lo Studio conta, nelle sedi di Milano e Roma, oltre 120 professionisti. Il Dipartimento di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali italiano è guidato da Xxxxxx Xxxxxxxx, responsabile di un team di 8 professionisti, tutti con un’approfondita conoscenza della complessa ed articolata legislazione italiana, anche nell’ambito del diritto comunitario, nonché comprovata esperienza processuale. Per maggiori informazioni: Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & XxXxxxx Studio Legale Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx Tel. +00 00 0000 0000 Fax +00 00 0000 0000
Licenziamento collettivo. (ART. 10) Il decreto include infine anche i licenziamenti collettivi per cui non siano state correttamente seguite le procedure o i criteri di scelta previsti dalla Legge n. 223/1991, prevedendo l’applicazione del medesimo criterio dei licenziamenti illegittimi per giustificato motivo oggettivo, ossia la semplice corresponsione di un’indennità compresa tra le 4 e le 24 mensilità ed escludendo qualsiasi possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro (sempre per i lavoratori indicati all’articolo 1 del provvedimento). Si tratta di uno degli aspetti più gravi del decreto che meriterebbe considerazioni approfondite. In questa nota ci limiteremo ad evidenziare quale disparità di trattamento si potrà determinare (all’interno di una stessa procedura di eccedenza di personale in cui il datore di lavoro non avesse rispettato i criteri di scelta) tra lavoratori licenziati ingiustamente ancora beneficiari del diritto alla reintegrazione e lavoratori licenziati altrettanto ingiustamente che potrebbero rivendicare soltanto un indennizzo monetario.
Licenziamento collettivo. Licenziamento collettivo nel corso di intervento CIGS: licenziamento di almeno un lavoratore nell’ambito di un programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Licenziamento collettivo per riduzione di personale: licenziamento di almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni.