Disponibilità e Interruzioni Clausole campione

Disponibilità e Interruzioni. 19.1. 1 T Olanda si adopererà in modo commercialmente ragionevole per mantenere la disponibilità della Piattaforma 1T.
Disponibilità e Interruzioni. Il Cliente riconosce e accetta che di volta in volta il servizio DPML potrebbe essere inaccessibile o inutilizzabile per qualsiasi ragione incluso, ma non limitato a: (i) malfunzionamento delle apparecchiature; (ii) manutenzione periodica, riparazioni o sostituzioni su cui noi Donuts / Rightside ci impegniamo di volta in volta; o (iii) cause oltre il ragionevole controllo o che non sono ragionevolmente prevedibili compresi, ma non limitatamente a interruzioni o fallimenti di telecomunicazioni o collegamenti di trasmissione digitale, attacchi ostili di rete, la congestione di rete o altri guasti. Registrar riconosce e accetta che noi Donuts / Rightside non abbiamo alcun controllo sulla disponibilità del servizio DPML su base continuativa o ininterrotto, e che noi Donuts / Rightside e i suoi subappaltatori non assumiamo alcuna responsabilità nei confronti del Cliente o di qualsiasi altra parte in relazione ad essa.
Disponibilità e Interruzioni. La Posta si impegna a garantire che la disponibilità del login, dei servizi online e delle funzioni sia la massima e la più costante possibile. Questa non garantisce tuttavia in alcun modo l’assenza di interruzioni del servizio, la sua disponibilità in uno specifico momento né la completezza, l’autenticità e l’integrità dei dati archiviati o trasmessi tramite il proprio sistema o via internet. La Posta si impegna inoltre a ridurre al minimo le interruzioni necessarie per l’eliminazione di guasti, l’esecuzione di interventi di manutenzione, l’introduzione di nuove tecnologie ecc. e a programmarle possibilmente nelle ore di minor traffico. 12 Responsabilità‌ 12.1 Nella misura consentita dalla legge, si esclude qualsiasi responsabilità della Posta per danni causati da negligenza lieve e media. 12.2 In particolare, nei limiti consentiti dalla legge, la Posta non risponde di danni mediati, indiretti o conseguenti, ad es. in caso di lucro cessante, perdita di dati o danni dovuti a download. 12.3 La Posta declina qualsiasi responsabilità per danni causati dal comportamento del personale ausiliario e degli eventuali terzi coinvolti (ad es. subappaltatori, fornitori ecc.) a seguito di negligenza lieve o media. 12.4 La Posta non risponde altresì, nei limiti consentiti dalla legge, di danni dovuti all’utilizzo non conforme alle disposizioni giuridiche o contrattuali delle sue prestazioni. 12.5 Restano salve le rivendicazioni derivanti dalla responsabilità del produttore e da danni personali. Nella misura consentita dalla legge, la Posta non risponde dei danni dovuti a guasti o a cause di forza maggiore che si verifi- xxxx in particolare per la mancanza di collegamento a internet, per interventi illeciti sui dispositivi e sulle reti di telecomunica- zione, per sovraccarico della rete, per intasamenti dolosi degli accessi elettronici da parte di terzi o per interruzioni.

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  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.