Responsabilità per danni Clausole campione
Responsabilità per danni. 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente.
16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento.
16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.
16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
Responsabilità per danni. 1. I lavoratori sono responsabili dei danni dipendenti da loro colpa nell'esercizio delle proprie mansioni.
Responsabilità per danni. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Agenzia, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Agenzia stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.
Responsabilità per danni. Gli assegnatari sono pienamente responsabili degli eventuali danni causati a seguito di mancati e tempestivi interventi loro competenti o di lavori eseguiti o fatti eseguire sia nell’alloggio che in tutte le parti comuni dell’edificio e, pertanto, anche in caso di rimessa in pristino o cessazione dell’adempimento, si assumono le conseguenze per ogni danno derivato a Siena Casa, a coinquilini o terzi in genere sollevando il Soggetto gestore rispetto a qualunque pretesa o contenzioso relativo agli eventuali risarcimenti. In caso di omissione, il soggetto gestore, in relazione all'entità del danno, si riserva di eseguire o far eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio. In tal caso saranno poste a carico degli assegnatari inadempienti tutte le spese per materiali e mano d'opera, oltre la quota delle spese generali ed ogni altro onere sostenuto dal soggetto gestore. In caso di intervento di urgenza e nell’ipotesi di mancata collaborazione o assenza da parte degli assegnatari, il soggetto gestore potrà chiedere l’intervento della Polizia Municipale del comune interessato o quello di altri soggetti preposti alla tutela della pubblica incolumità al fine di consentire l’ingresso nell’alloggio locato e far cessare la situazione di pericolo in atto. In tale caso l’assegnatario non avrà comunque diritto ad alcun rimborso per danni eventualmente causati ad oggetti o cose presenti nell’alloggio, salvo quanto eventualmente coperto dalla polizza assicurativa del soggetto gestore. Gli assegnatari sono tenuti a segnalare tempestivamente al soggetto gestore le riparazioni e sostituzioni di competenza di quest'ultimo; in mancanza di tale segnalazione resta esclusa la responsabilità del soggetto gestore stesso per eventuali danni. Al fine di contrastare il degrado delle parti comuni determinato da usi scorretti e contrari alla normativa vigente, su richiesta del soggetto gestore, i Comuni Soci possono eseguire controlli ai fini dell’individuazione dei responsabili di scarichi abusivi di rifiuti e abbandono di automezzi, o altre azioni contrarie alla regolamentazione urbanistica comunale, con l’ausilio della Polizia Municipale. In difetto di quanto sopra, oltre al risarcimento del danno e agli eventuali costi sostenuti dal soggetto gestore, ivi compresi i lavori di ripristino, si applicherà quanto previsto dagli artt. 5 e 29 del presente Regolamento.
Responsabilità per danni. 1. In merito alla responsabilità per danni causati a terzi dai dipendenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
2. Il dipendente è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza e può essere chiamato a risarcire il danno. La misura della diligenza dovuta dal dipendente si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e alle attitudini del dipendente, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e CO).
Responsabilità per danni. La responsabilità per danni causati a terzi dai dipendenti della CPA è ret- ta dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
Responsabilità per danni. Il GESTORE è responsabile delle provviste, dei mobili, degli oggetti e degli attrezzi che si trovano nei locali affidati in concessione, rimanendo la custodia e la conservazione a totale suo carico, rischio e pericolo. Il GESTORE risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alla scuola o a terzi nonché per la responsabilità civile verso terzi. la valutazione tecnica sulla adeguatezza dei massimali in discussione, così come quella sull’affidabilità economica della compagnia assicuratrice, ricadono completamente sotto la responsabilità d’impresa del GESTORE. A tal fine il GESTORE è obbligato a provvedere, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a stipulare una copertura assicurativa con massimali adeguati all’ampiezza dell’attività svolta per danni a persone e/o a cose. Con riguardo all’inizio del rapporto, copia della relativa polizza dovrà essere consegnata all’Istituto entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto; in caso di mancato o tardivo rispetto di tale obbligo il contratto s’intende risolto di diritto. Ove la polizza avesse durata di inferiore al periodo di durata prevista dal contratto, il GESTORE è obbligato a rinnovare la garanzia assicurativa senza soluzione di continuità e a consegnare all’Istituto copia della relativa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇) giorni successivi. Anche in tal caso, il mancato o tardivo rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto.
Responsabilità per danni. La ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale:
a) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
b) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà di Start;
c) a terzi e/o cose di loro proprietà. La Ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire ogni danno comunque causato a Start ovvero a terzi nel corso della durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo. A tale scopo essa è tenuta a sottoscrivere appropriata polizza assicurativa per rischi da responsabilità civile per danni a terzi, con massimale di importo non inferiore a € 2.000.000,00 comprensiva dell’estensione di danni da incendio ed R.C.O.; gli estremi o copia della polizza devono essere comunicati a Start.
Responsabilità per danni. Gli assegnatari sono pienamente responsabili degli eventuali danni causati a seguito dilavori da loro eseguiti ed in particolare di quelli relativi al manto di copertura del fabbricato. Gli assegnatari si assumono la piena responsabilità per ogni danno eventualmente derivante dall'Ente gestore, a coinquilini o a terzi, dalla mancata tempestiva esecuzione dei lavori di competenza degli assegnatari medesimi. In caso di omissione l'Ente gestore, in relazione all'entità del danno, si riserva di eseguire o far eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio. In tal caso saranno poste a carico degli assegnatari inadempienti tutte le spese per materiali e mano d'opera, oltre la quota delle spese generali ed ogni altro onere sostenuto dall'Ente gestore, salva l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 26 e le sanzioni di cui all’art. 27. Gli assegnatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Ente gestore le riparazioni e sostituzioni di competenza di quest'ultimo; in mancanza di tale segnalazione resta esclusa la responsabilità dell'Ente gestore per eventuali danni.
Responsabilità per danni. 1Il lavoratore è responsabile dei danni che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo del rischio professionale, del grado dell’istruzione o delle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché delle capacità ed attitudini dal lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere. 2Le pretese di risarcimento devono essere fatte valere al più presto. Si presume che il datore di lavoro abbia rinunciato al risarcimento, se non lo fa valere nel termine di un mese dalla scoperta del danno.
