Responsabilità per danni Clausole campione

Responsabilità per danni. 1. I lavoratori sono responsabili dei danni dipendenti da loro colpa nell'esercizio delle proprie mansioni.
Responsabilità per danni. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Agenzia, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Agenzia stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.
Responsabilità per danni. 1. Nel caso di responsabilità per danni causati a terzi dai dipendenti si appli- xxxx le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
Responsabilità per danni. 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
Responsabilità per danni. Gli assegnatari sono pienamente responsabili degli eventuali danni causati a seguito di lavori da loro eseguiti, ed in particolare di quelli relativi al manto di copertura del fabbricato. Gli assegnatari si assumono la piena responsabilità per ogni danno eventualmente derivante al soggetto gestore, a coinquilini o a terzi, dalla mancata tempestiva esecuzione dei lavori di competenza degli assegnatari medesimi. In caso di omissione il soggetto gestore, in relazione all'entità del danno, si riserva di eseguire o far eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio. In tal caso saranno poste a carico degli assegnatari inadempienti tutte le spese per materiali e mano d'opera, oltre la quota delle spese generali ed ogni altro onere sostenuto dal soggetto gestore, salvo quanto previsto dai successivi artt. 24 e 26. Gli assegnatari sono tenuti a segnalare tempestivamente al soggetto gestore le riparazioni e sostituzioni di competenza di quest'ultimo; in mancanza di tale segnalazione resta esclusa la responsabilità del soggetto gestore stesso per eventuali danni. Gli assegnatari sono pienamente responsabili dei danni all’alloggio, al fabbricato, agli impianti, ai beni mobili ed immobili di proprietà altrui causati da loro comportamenti scorretti o negligenti, compresi i danni derivanti da incendi da loro provocati.
Responsabilità per danni. Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico dell’Aggiudicatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni all'Amministrazione Comunale o a terzi (compresi i casi di tossinfezione e intossicazione alimentare nel servizio ristorazione) derivanti dall'espletamento dei servizi affidati senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici. La responsabilità della corretta esecuzione dei servizi affidati grava sull’Aggiudicatario. In particolare il Gestore è tenuto a contrarre, per tutta la durata dell'affidamento, con una primaria compagnia di assicurazione, apposita polizza contro i relativi rischi, contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice di ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Gergei; Tale polizza dovrà coprire contro il rischio di responsabilità civile anche i seguenti danni: − danni alle cose di xxxxx in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto; − rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione; − danni derivanti anche da comportamenti anche omissivi del proprio personale per tutte le attività ed i servizi in gestione nelle strutture. Copia della polizza deve essere prodotta all’Amministrazione Comunale prima dell’attivazione del servizio. L’Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa all’Aggiudicatario ed al personale di questo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Si conviene a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel prezzo dell’appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO. Qualora l’Aggiudicatario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, egli dovrà produrre specifica dichiarazione dal soggetto garante di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.
Responsabilità per danni. 1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamento.
Responsabilità per danni. 1 Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968323 sulla procedura amministrativa.
Responsabilità per danni. Il soggetto incaricato, per l’attività di progettazione, deve possedere idonea polizza per la copertura dei rischi professionali ai sensi dell’art. 24 c. 4 del Codice da produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, per un massimale almeno pari al 10% del costo dell’opera e pertanto di € 110.300,00. Tale polizza oltre ai rischi di cui all’art 106 commi 9 e 10 del Codice deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che possano determinare, a carico del Comune, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente.
Responsabilità per danni. 1Il lavoratore è responsabile dei danni che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo del rischio professionale, del grado dell’istruzione o delle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché delle capacità ed attitudini dal lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere. 2Le pretese di risarcimento devono essere fatte valere al più presto. Si presume che il datore di lavoro abbia rinunciato al risarcimento, se non lo fa valere nel termine di un mese dalla scoperta del danno.