Common use of DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI Clause in Contracts

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano: • circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; • circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; • circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; • circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. Ai sensi della L. n.25 del 28.03.2022 art. 29 let. b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a) , quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati: • desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti; • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, xxxx e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

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DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano: Riproduzione del documento . Protocollo n. 0029366/2022 del 25/07/2022 • circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; • circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; • circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; • circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. Ai Fino al 31 dicembre 2023(1) Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo (ai sensi della L. n.25 del 28.03.2022 artdell'art. 29 let29, comma 1 DL 27 gennaio 2022 n. 4). b) per Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a) ), quarto periodoperiodo del DLgs 50/2016, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano diminuzione superiori al cinque per cento 5% rispetto al prezzo, prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto con decreto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sostenibili, nell'anno di cui al comma 2presentazione dell'offerta, secondo periodo. In tal caso si procede fa luogo a compensazionecompensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento 5% e comunque in misura pari all’80 per cento all'80% di detta eccedenza, eccedenza alle seguenti condizioni: le compensazioni sono ammesse nel limite delle risorse indicate nel comma 7 dell'art. 29 ovverosia: • somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa; • somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; • somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL. Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS di cui al comma 72 dell'art. Se le variazioni ai prezzi 29, di contratto comportino categorie un'istanza di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali compensazione alla Stazione appaltante, per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati: • desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti; • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, xxxx e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese eseguiti nel rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettaticronoprogramma(2).

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DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI. I prezzi unitari sui quali verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, saranno dedotti dai seguenti elenchi prezzi posti a base ai quali saranno pagati di gara: I prezzi con cui valutare i lavori appaltati a misura comprendono misura” e compensanosui quali verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, saranno dedotti dai seguenti elenchi prezzi: • circa - Elenco prezzi unitari; - Listino Prezzi Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Anno 2019; - Listini DEI ultimi aggiornati rispetto all’anno 2019. Resta inoltre stabilito che non troverà applicazione, ai fini del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, l’art. 1664 del codice civile. Pertanto i materiali: ogni spesa corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’accordo quadro. Si evidenzia, inoltre, che nell’elenco prezzi, tutti i prezzi indicati sono comprensivi dell’eventuale onere per l’esecuzione in ambiente disagiato e per le problematiche di tipo logistico che dovessero presentarsi nell’espletamento dei lavori (per fornituraricerca del luogo, trasportoinquadramento problema, dazirilievo impianto, cali, perdite, sprechilavorazioni contemporanee alle attività commerciali, ecc.). Le misurazioni saranno effettuate "in opera” secondo le reali dimensioni in sito dei lavori eseguiti, nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; • circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione o sulla base dei cantieri in caso di lavoro notturno; • circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; • circa i criteri indicati negli elenchi prezzi. La contabilità dei lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di caveavverrà con applicazione dei prezzi unitari, di passaggi o cui agli elenchi prezzi, alle misurazioni effettuate con i sistemi descritti nello stesso. Nel caso di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. Ai sensi della L. n.25 del 28.03.2022 art. 29 let. b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a) , quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali interventi per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale sia possibile utilizzare i prezzari indicati, in quanto le tipologie di lavoro non risultano incluse nello stesso, i prezzi si provvederà alla formazione ricaveranno nell'ordine: • dall’elenco prezzi dei materiali e delle opere pubblicato sui Prezzari DEI ultimi aggiornati; • da operazioni di nuovi prezzi. I confronto con quelli di lavorazioni similari compresi nell'appalto; • determinando nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati: • desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni secondo quanto previsto dall’art. 32, commi 2 e dalle province autonome territorialmente competentiseguenti del DPR 207/2010, ove esistenti; • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, xxxx e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un elaborati in contraddittorio tra il direttore Direttore dei lavori Lavori e l’esecutore, e l'Appaltatore ed approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta Responsabile del RUPProcedimento. Se l’esecutore non accetterà accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l’esecuzione ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabilicontabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intenderanno intendono definitivamente accettati. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori e prestazioni interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte. I predetti prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento dei lavori e delle prestazioni oggetto dell’appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari. Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall’Appaltatore nei modi e termini indicati dalla D.L. non saranno in alcun modo riconosciute. Agli oneri della sicurezza, rivenienti dall’attuazione di misure di sicurezza previste nei piani di cui al D.Lgs. n°81/08, non verrà applicato il ribasso d'asta. Nella determinazione dell’offerta, l’Appaltatore terrà debito conto, ai sensi dell’art. 26 co. 6 del D. Lgs. 81/2008, degli oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa specificamente connessi all'entità e alle caratteristiche dei lavori che dovranno essere indicati in sede di offerta. In conseguenza, i prezzi unitari non potranno subire in alcun caso variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall’Appaltatore, così come per le valutazioni degli oneri della sicurezza che si intendono verificati e accettati dall’Appaltatore, avendo egli effettuato già in fase di gara i necessari sopralluoghi.

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DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI. I prezzi unitari sui quali verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, saranno dedotti dai seguenti elenchi prezzi posti a base di gara da utilizzare secondo il seguente ordine prioritario: Resta altresì stabilito che non troverà applicazione, ai quali fini del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, l’art. 1664 del codice civile. Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno pagati in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’accordo quadro. Si evidenzia, inoltre, che nell’elenco prezzi, tutti i prezzi indicati sono comprensivi dell’eventuale onere per l’esecuzione in ambiente disagiato, e per le problematiche di tipo logistico che dovessero presentarsi nell’espletamento dei lavori appaltati a misura comprendono e compensano: • circa i materiali: ogni spesa (per fornituraricerca del luogo, trasportoinquadramento problema, dazirilievo impianto, cali, perdite, sprechilavorazioni contemporanee alle attività commerciali, ecc.). Le misurazioni saranno effettuate "in opera” secondo le reali dimensioni in sito dei lavori eseguiti, nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; • circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione o sulla base dei cantieri in caso di lavoro notturno; • circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; • circa i criteri indicati negli elenchi prezzi. La contabilità dei lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di caveavverrà con applicazione dei prezzi unitari, di passaggi o cui agli elenchi prezzi, alle misurazioni effettuate con i sistemi descritti nello stesso. Nel caso di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. Ai sensi della L. n.25 del 28.03.2022 art. 29 let. b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a) , quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali interventi per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale sia possibile utilizzare i prezzari indicati, in quanto le tipologie di lavoro non risultano incluse nello stesso, i prezzi si provvederà alla formazione ricaveranno nell'ordine: • dall’elenco prezzi dei materiali e delle opere pubblicato sui Prezzari DEI ultimi aggiornati e del Comune di nuovi prezzi. I Milano; • da operazioni di confronto con quelli di lavorazioni similari compresi nell'appalto; • determinando nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati: • desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni secondo quanto previsto dall’art. 32, commi 2 e dalle province autonome territorialmente competentiseguenti del DPR 207/2010, ove esistenti; • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, xxxx e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un elaborati in contraddittorio tra il direttore Direttore dei lavori Lavori e l’esecutorel'Affidatario dell’Accordo Quadro, e ed approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta Responsabile del RUPProcedimento. Se l’esecutore non accetterà accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l’esecuzione ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabilicontabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intenderanno intendono definitivamente accettati. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori e prestazioni interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte. I predetti prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento dei lavori e delle prestazioni oggetto dell’appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari. Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall’Affidatario dell’Accordo Quadro nei modi e termini indicati dalla D.L. non saranno in alcun modo riconosciute. Agli oneri della sicurezza, rivenienti dall’attuazione di misure di sicurezza previste nei piani di cui al D.Lgs. n°81/08, non verrà applicato il ribasso d'asta. Nella determinazione dell’offerta, l’Affidatario dell’Accordo Quadro terrà debito conto, ai sensi dell’art. 26 co. 6 del D. Lgs. 81/2008, degli oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa specificamente connessi all'entità e alle caratteristiche dei lavori che dovranno essere indicati in sede di offerta. In conseguenza, i prezzi unitari non potranno subire in alcun caso variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall’Affidatario dell’Accordo Quadro, così come per le valutazioni degli oneri della sicurezza che si intendono verificati e accettati dall’Affidatario dell’Accordo Quadro, avendo egli effettuato già in fase di gara i necessari sopralluoghi. Qualora alcune lavorazioni e/o prestazioni, ordinati dalla Stazione Appaltante, richiedano l’impiego di prezzi unitari non compresi nei listini ufficiali, si procederà secondo le seguenti modalità, in ordine decrescente di utilizzo: • Saranno applicati i prezzi unitari ricavati per ragguaglio a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall’Affidatario dell’Accordo Quadro; • Saranno stabiliti nuovi prezzi specificatamente negoziati, con elaborazione in contradditorio di apposita analisi per ogni nuovo prezzo, nella quale dovranno essere distinti: Sui nuovi prezzi unitari come sopra definiti, dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’Affidatario dell’Accordo Quadro in sede di gara.

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