Common use of DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ Clause in Contracts

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ. (ARTT.27-42) Le disposizioni in esame intervengono sulla composizione e sulle funzioni degli organi istituzionali che presiedono la materia delle Pari Opportunità: le Consigliere di Parità e soprattutto il Comitato Nazionale di parità e pari opportunità, ad oggi disciplinati dal d.lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle Pari Opportunità). Per quanto riguarda la composizione del Comitato Nazionale, che è stata ridotta nella componente istituzionale e specialistica (meno rappresentanti dei Ministeri ed esperti), si segnala che è rimasta invariata la rappresentanza delle organizzazioni datoriali e sindacali (è stato peraltro specificato che l’attuale Comitato nazionale, così come composto, resterà in carica fino alla naturale scadenza). Il medesimo Comitato Nazionale assume con la riforma un ruolo più politico e dunque di indirizzo e di orientamento e meno tecnico, dato che perde tra i suoi compiti quello di valutazione dei progetti di azione positiva (ex L. 125/91) che viene ora demandata ad una apposita Commissione. Resta invece in capo al Comitato il compito di formulare entro il mese di febbraio (non più maggio) di ogni anno gli indirizzi, gli obiettivi nonché le tipologie di progetti di azioni positive che si intende promuovere per favorire le pari opportunità (da cui deriva la successiva pubblicazione del bando di finanziamento dei progetti di azioni positive a cura del Ministero del Lavoro). Per quanto riguarda le Consigliere di Parità la novità più rilevante è costituita dalla istituzione della “Conferenza Nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità” (in sostituzione della "Rete delle consigliere") con la funzione di coordinamento delle consigliere provinciali.

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