Obblighi in materia di sicurezza Clausole campione

Obblighi in materia di sicurezza. Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. ♦ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ♦ D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada ♦ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ♦ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ♦ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie in riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e forma parte integran...
Obblighi in materia di sicurezza. Nella qualità di datore di lavoro, l’Impresa è tenuta ad osservare e a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l’esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché nel campo ambientale. A tal fine l’Impresa è, tra gli altri obblighi, tenuta a: - informarsi sui rischi specifici presenti nella sezione coordinata dell’Ufficio 5 Motorizzazione Ci- vile di Perugia – sede di Terni, dove avviene la raccolta delle targhe; - fornire al proprio personale ogni istruzione e mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni; - impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti; - vigilare, attraverso il proprio Responsabile del contratto, affinché il personale che espleta le pre- stazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite all’Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte; - dotare il proprio personale, nell’ambito dello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; - informare l’Amministrazione di eventuali prescrizioni che dovesse ricevere in virtù delle attività conseguenti al presente contratto, nonché di ogni infortunio che dovesse verificarsi al proprio personale utilizzato; - sottostare a controlli e verifiche da parte dell’Amministrazione in materia di riduzione dei rischi inerenti sia la sicurezza del lavoro che l’ambiente.
Obblighi in materia di sicurezza. L’Assicuratore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Assicuratore s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. L’Assicuratore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori. L’Assicuratore, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza. L’Assicuratore s’impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta. L’Assicuratore è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.
Obblighi in materia di sicurezza. L’Appaltatore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, e dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. A tale proposito l’Appaltatore deve: A) comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze; B) formare il personale alla gestione dell’emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio. Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore presenta, con le modalità previste dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Oneri, il Piano Operativo di Sicurezza conforme a quanto disposto nel Piano di Sicurezza Indicativo predisposto per la presente procedura. L’Appaltatore s’impegna a manlevare il Commettente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta. I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte e adeguatamente formati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. L’Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e di applicare le norme contenute nella Legge Regione Liguria 30/2007, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
Obblighi in materia di sicurezza. Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano pari a € 300,00 in quanto sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Obblighi in materia di sicurezza. E’ obbligo della Ditta redigere e presentare alla data della stipula del contratto il Piano Generale di Sicurezza ed il Documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81/08 artt.17-28) per lo specifico cantiere di Talana, in cui andranno specificate anche le attrezzature di protezione individuali necessarie per le specifiche operazioni previste nell’esecuzione dei servizi, di cui all’appalto, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. Qualora lacunoso, il Documento dovrà essere immediatamente aggiornato senza alcun maggior onere per la Stazione Appaltante. In caso di mancato adempimento entro il termine che verrà assegnato, la Stazione Appaltante potrà insindacabilmente risolvere il rapporto contrattuale. La Ditta dovrà espressamente dichiarare nel progetto-offerta che per la determinazione del canone richiesto ha fatto riferimento a tutte le misure di sicurezza da prevedere per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, determinati a seguito di accurato esame dei servizi da eseguire e dei luoghi di espletamento degli stessi. La Ditta Aggiudicataria è obbligata al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e delle successive modifiche ed integrazioni. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte della Ditta Aggiudicataria di situazioni di pericolo, quest’ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà informare la Stazione Appaltante in modo da consentirle di verificare le cause che li hanno determinati.
Obblighi in materia di sicurezza. In merito agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, si precisa che non viene predisposto il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza in quanto non si evidenziano rischi da interferenza nelle attività descritte nel capitolato. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature devono essere effettuate fuori dall’orario di lavoro dei Laboratori interessati. La Ditta aggiudicataria deve, in caso di modifica delle lavorazioni e/o in caso si evidenzino rischi da interferenza durante l’attività lavorativa, darne immediata comunicazione al R.U.P. Alla Ditta aggiudicataria sarà comunque consegnata apposita informativa sulle procedure in tema di “sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” vigenti presso questa Azienda. Tali procedure non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dalla Ditta aggiudicataria, ma devono integrarsi con esse per garantire un’adeguata informazione al personale anche sui regolamenti vigenti nell’Azienda Committente. Restano, in ogni caso, immutati gli obblighi a carico delle imprese relativi all’applicazione della normativa vigente in tema di “sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” a tutela dei propri lavoratori per i rischi dovuti dalla propria attività lavorativa.
Obblighi in materia di sicurezza. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi. La ditta è responsabile della corretta applicazione del D.lgs. 81/08, come modificato dal D.lgs. 106/09, relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Dall’esame dell’oggetto della gara non si evidenziano costi dovuti alle interferenze. La Ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 decreto sopra citato.
Obblighi in materia di sicurezza. La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. In merito agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008, si precisa che non viene predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in quanto non sono stati evidenziati, dal Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Azienda, rischi di interferenza nelle attività descritte nel capitolato. Nei casi in cui l’impresa aggiudicataria individui, nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, rischi da interferenza deve darne immediata comunicazione al R.U.P. per i conseguenti adempimenti.