Distribuzione dei documenti Clausole campione

Distribuzione dei documenti. La distribuzione può avvenire in forma non controllata o in forma controllata. Modalità non controllata 🡪 Non è richiesta alcuna avvertenza in merito alla distribuzione Modalità controllata 🡪 Un documento viene distribuito in firma controllata quando si ritiene di: ⮚ documentare la trasmissione del documento tra funzione emittente e funzione ricevente ⮚ garantire la funzione ricevente in merito al rilascio di eventuali successive revisioni/aggiornamenti del documento. La lista di distribuzione di ciascun documento è riportata nell’elenco dei documenti. Le copie controllate sono identificate attraverso la seguente dicitura: “COPIA CONTROLLATA” pubblicata nel Intranet Aziendale. Tutte le copie cartacee sono ritenute “di lavoro”; la corretta tenuta e la conservazione dell’ultima “copia aggiornata” sono a carico dell’utilizzatore e reperibili accedendo alla “Sicurezza sul lavoro del personale AULSS 8”. L’archiviazione dei documenti viene effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nell’elenco dei documenti. Gli archivi devono essere organizzati in modo da assicurarne la protezione e l’agevole rintracciabilità. Le modalità di catalogazione definiscono i criteri secondo i quali i documenti vengono archiviati e devono essere tali da: • facilitare l’archiviazione dei documenti; • favorire la ricerca, la consultazione e la rintracciabilità dei documenti stessi. • indicate nell’elenco dei documenti; • illustrate nelle procedure; • sintetizzate in un foglio guida o etichetta riportate sul dorso dei raccoglitori (se in forma cartacea). Il tempo di conservazione dei documenti superati è indicato nell’elenco dei documenti. L’Azienda ULSS 8 deve definire le modalità per la gestione della sicurezza e dell’accesso controllato dei documenti.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La SocietĂ  rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonchĂ© i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonchĂ© verso le Aziende da esso controllate o partecipate purchĂ© l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • ModalitĂ  di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalitĂ  di cui alla normativa vigente ed in conformitĂ  alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attivitĂ  assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attivitĂ  non dichiarate che comportino un premio piĂą elevato, purchĂ© il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attivitĂ  non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltĂ  economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilitĂ  gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole nĂ© corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato nĂ© viziato, re melius perpensa, invocare la nullitĂ  ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneitĂ  a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalitĂ  di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltĂ , ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualitĂ  dei servizi forniti oppure i tempi o le modalitĂ  di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravitĂ  dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrĂ  applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalitĂ  diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrĂ  avvalersi della facoltĂ  di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrĂ  risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrĂ  comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalitĂ  e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarĂ  condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrĂ  chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontĂ  ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrĂ  invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilitĂ  di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontĂ , ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrĂ  superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unitĂ  produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attivitĂ  di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unitĂ  produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unitĂ  produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unitĂ  produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unitĂ  produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unitĂ  produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: