Common use of DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI Clause in Contracts

DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI. La Ditta aggiudicataria non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del presente capitolato e del contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’’Agenzia. La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale da parte della Ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Agenzia a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

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DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI. La Ditta aggiudicataria non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del presente capitolato e del contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’’Agenzial’Agenzia. La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale da parte della Ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Agenzia a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

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DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI. La Ditta aggiudicataria non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del presente capitolato e del contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’’Agenzia. La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale da parte della Ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Agenzia a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)fax seguito da raccomandata A.R., non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

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