Divieto di subappalto “a cascata”. L’art. 105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. vieta il c.d. “subappalto a cascata” delle prestazioni affidate al subappaltatore, mentre non vi sono norme che dispongono analogo divieto per i sub- contratti, a meno che non rientrino tra i “contratti similari” di cui al paragrafo 3.2.
Divieto di subappalto “a cascata”. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Divieto di subappalto “a cascata”. È vietato all'aggiudicatario di affidare in subappalto, anche indirettamente, i lavori oggetto del presente appalto a soggetti diversi da quelli indicati nell'elenco presentato all'amministrazione per l’approvazione. È altresì vietato qualsiasi ulteriore subappalto di secondo livello. Il divieto di subappalto a cascata è motivato da ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolare per la gestione di cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.