DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO Clausole campione

DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO. Le strutture affidate dall’A.C. all’I.A. devono essere da questa utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato, salvo diversa autorizzazione. L’appaltatore, per sè ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente a mantenere in buono stato le strutture ad essa affidate e a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO. L’aggiudicatario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d’ora e per tutta la durata dell’appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione dell’Amministrazione aggiudicatrice e nei limiti indicati dallo stesso.
DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO. L'Impresa, per sé e per gli aventi diritto a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali a essa affidati, tranne diversa disposizione della Stazione Appaltante e nei limiti dalla stessa indicati.
DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO. La Concessionaria, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d’ora e per tutta la durata della concessione a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali ad essa affidati.
DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO. L’impresa, per sé od aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d’ora e per tutta la durata dell’appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali ad essa affidati (es. utilizzare il centro cottura per produrre pasti destinati ad utenze diverse da quelle previste nel presente Capitolato o auto- rizzate dall’Amministrazione Comunale, uso di locali per lo sporzionamento e distribuzione dei pasti all’interno de plessi scolastici diversi da quelli consegnati dalla Stazione Appaltante, etc.), tranne diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale e nei limiti consentiti dalla stessa.
DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO. Il Concessionario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'affidamento a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati.
DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO. I locali concessi in comodato d’uso devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto d’appalto.
DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO. Le strutture affidate dalla Stazione appaltante all’OEA devono essere da questa utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato, salvo diversa autorizzazione. L’OEA, per se ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente a non mutare mai per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione del contratto, la destinazione d’uso dei locali ad esso affidati.
DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO. Le strutture affidate da Porto Conte Ricerche al Gestore devono essere da questi utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste da Porto Conte Ricerche, salvo diversa autorizzazione. Il Gestore, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga a non mutare mai per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione del contratto, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati.
DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO. Le strutture affidate dalla S.A. devono essere da questa utilizzate obbligatoriamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato, salvo diversa autorizzazione. L’impresa, per se ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente ad utilizzare dette strutture per l’erogazione del servizio di ristorazione di cui al presente capitolato ed a non mutarne mai per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione del contratto, la destinazione d’uso.