CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO
DEL POLITECNICO DI MILANO
CAMPUS XXXXXXXX –VIA VALVASSORI PERONI
CAMPUS BOVISA –VIA DURANDO
Sommario
PREMESSE 4
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 2 - DURATA DELLA GESTIONE 5
Art. 3 – CORRISPETTIVO A FAVORE DELL’AGGIUDICATARIO 6
Art. 4 - STANDARD MINIMI Dl QUALITA’ DEL SERVIZIO 7
Art. 5 -TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO 7
Art. 6 – UTENZA DEL SERVIZIO 8
Art. 7 – PERSONALE DELL’APPALTATORE 9
Art. 8 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 12
Art. 9 – CALENDARIO E ORARI 13
Art. 10 – OBBLIGHI DI PREVENZIONE E SICUREZZA 13
Art 11 - OBBLIGAZIONI DEL POLITECNICO DI MILANO 14
Art. 12 - OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO 14
Art. 13 – PROGETTO PEDAGOGICO E SCHEMA ORGANIZZATIVO DI BASE 15
Art. 14 – ASSICURAZIONE 16
Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA 16
Art. 16 – SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO 17
Art. 17 – CONTROLLI – COMITATO DI GESTIONE 17
Art. 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 18
Art. 19 – PENALI 18
Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 19
Art. 21 – RECESSO DAL CONTRATTO 20
Art. 22 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 20
Art. 23 – FORO 21
Art. 24 – REVISIONE PREZZI 21
Art. 25 – IMMOBILI 21
Art. 26 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 21
Art. 27 – ALLEGATI 21
Art. 28 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTO 22
Art. 29 – TRATTAMENTO DATI 22
Art. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 22
Art. 31 – UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITECNICO DI MILANO 22
Art. 32 – RISERVATEZZA 22
PREMESSE
Il servizio di Xxxxx Xxxx del Politecnico di Milano, destinato primariamente ad accogliere figli del personale tecnico, amministrativo e docente dell’Ateneo, si propone di offrire un servizio di accoglienza, custodia, crescita e formazione degli infanti in un ambiente laico ed aconfessionale in cui coltivare, con continuità rispetto alla figura dei genitori, l’educazione, i bisogni affettivi, la stimolazione sensoriale, motoria e creativa dei bambini, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.
Il servizio nasce da un’azione positiva del Comitato Pari Opportunità divenuto oggi Comitato Unico di Garanzia.
Il Politecnico di Milano, vista la collaborazione in atto e in prospettiva futura da concretizzarsi con altre istituzioni presenti sul territorio, si riserva di estendere il servizio di accoglienza qui definito anche ad enti che stipuleranno con esso accordi e convenzioni per la gestione congiunta dell’asilo nido.
I criteri di selezione all’accesso saranno determinati dal Politecnico di Milano.
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente Capitolato è l’affidamento in gestione ad idoneo soggetto del servizio di Xxxxx Xxxx di proprietà del Politecnico di Milano, destinato a bambini di età compresa tra i
7 mesi e 36 mesi, con possibilità di accogliere bambini dai 3 mesi su richiesta del Politecnico di Milano, nonché gli eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi secondo gli obiettivi indicati al successivo art. 4.
La gestione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Capitolato.
Il Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale. Il servizio di Xxxxx Xxxx è svolto presso due differenti strutture:
• Nido Campus Xxxxxxxx: Via Valvassori Peroni, in stabile idoneo ad ospitare fino ad un massimo di 30 bambini/e (escluso overbooking)
• Micronido Campus Bovisa: Via Durando 10, in stabile idoneo ad ospitare fino ad un massimo di 10 bambini/e
Sarà cura dell’aggiudicatario tenere aggiornato il Politecnico di Milano sul flusso di utenti e relazionare semestralmente sull’andamento del servizio, nonché presentare all’inizio dell’anno scolastico il calendario delle attività.
Gli immobili, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi di proprietà del Politecnico di Milano vengono concessi in uso per tutta la durata della gestione, nello stato in cui si trovano.
Il Politecnico per tutta la durata del contratto continuerà a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile.
Resta inteso che, se nel corso del contratto in essere fosse necessario acquisire nuove attrezzature, queste saranno definite in contraddittorio con il Politecnico di Milano e saranno a carico del Politecnico.
La sostituzione di piccole attrezzature di uso comune è a carico dell’aggiudicatario.
Prima dell’inizio della gestione sarà redatto un inventario descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile e dei beni mobili, in contraddittorio fra le parti. Alla scadenza l’aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.
Sarà a carico dell’aggiudicatario la sostituzione del materiale che risultasse mancante o danneggiato. Gli eventuali danni ai beni mobili, immobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.
Trascorso inutilmente il termine, il Politecnico avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.
Art. 2 - DURATA DELLA GESTIONE
La gestione avrà durata dal 1.8.2013 al 31.7.2015.
Nelle more della stipula del contratto il servizio potrà essere avviato previo verbale di consegna anticipata.
Al Politecnico è riconosciuta la facoltà di disdire il contratto di gestione dell’Xxxxx Xxxx, senza obbligo di motivazione, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza della fine dell’anno scolastico 2013/2014 (31.7.2014), mediante raccomandata a/r da inoltrare all’appaltatore.
Nel caso in cui il Politecnico di Milano si avvalga di detta possibilità il rapporto contrattuale si intende estinto alla scadenza dell’anno scolastico concluso: in tal caso, nessuna richiesta di risarcimento danni potrà essere avanzata dall’appaltatore.
Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di prorogare a propria discrezione il contratto, nei limiti previsti dalla normativa vigente e alle stesse condizioni indicate in offerta, per un periodo di anni 2 e quindi nuovamente per un ulteriore periodo di anni 2.
Il periodo contrattuale complessivo, comprese tutte le eventuali proroghe, non potrà essere superiore ad anni 6.
Il Concedente comunicherà al Concessionario, almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto, la propria volontà di prorogare il contratto.
Qualsiasi costo o investimento sostenuto dal concessionario per l’esecuzione dell’appalto dovrà essere considerato ammortizzato nella durata di 3 anni; nulla sarà dovuto al concessionario in caso di attivazione o meno del rinnovo previsto.
Al termine del periodo contrattuale nulla sarà dovuto al concessionario né a titolo di avviamento, né a titolo di rimborso per spese o investimenti eventualmente effettuati. Gli eventuali investimenti effettuati in attrezzature fisse ed arredi durante il periodo di concessione rimarranno in proprietà del Politecnico di Milano.
Allo stesso modo nulla sarà dovuto dall’aggiudicatario della presente procedura all’appaltatore uscente.
Art. 3 – CORRISPETTIVO A FAVORE DELL’AGGIUDICATARIO
L’ammontare annuo, presunto e non garantito, dell’appalto è stimato in € 200.000,00. L’ammontare stimato, presunto e non garantito, per l’intera durata del contratto è pari ad € 1.200.000,00.
Tutti gli importi succitati si intendono al netto di IVA ove prevista.
Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario consiste in un canone mensile comprendente tutti i servizi descritti nel presente Capitolato per la gestione del Nido Xxxxxxxx e del Micronido Bovisa.
Il canone mensile sarà corrisposto per 12 mesi l’anno, indipendentemente dal numero di bambini effettivamente iscritti.
L’importo del canone mensile sarà pari ad un dodicesimo dell’importo annuale per la gestione del servizio offerto in sede di gara.
Il canone sarà ridotto nella misura di € 20.000,00 all’anno qualora al Nido Xxxxxxxx risultino iscritti meno di 25 bambini.
L’importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale e dall’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara.
A tale importo deve essere aggiunta l’IVA se dovuta ai termini di legge.
La determinazione delle rette pagate dagli utenti, e la relativa riscossione, sarà interamente in carico al Politecnico di Milano. Nulla sarà dovuto al gestore oltre al canone per il servizio svolto.
Qualora sia necessario aumentare il personale dedicato al servizio in presenza di minori diversamente abili, i relativi oneri saranno a carico dell’Amministrazione.
Art. 4 - STANDARD MINIMI Dl QUALITA’ DEL SERVIZIO
Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dal Politecnico di Milano.
Ogni concorrente può presentare in fase di offerta proposte migliorative che saranno oggetto di specifica valutazione, fermo restando il livello degli standard minimi indicati. Per quanto non specificato in ordine a tali standard si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale.
Nell’erogazione del servizio l’aggiudicatario deve attenersi agli standard dei criteri di funzionamento previsti dalla normativa vigente, nonché ai requisiti organizzativi contenuti nella delibera della G.R. 11 febbraio 2005 n. 7/20588.
Qualora l’impresa affidataria non rispettasse uno o più dei requisiti organizzativi prescritti dalle predette normativa e delibera, anche in merito all’autorizzazione al funzionamento, il contratto è risolto in danno dell’impresa affidataria senza necessità di preavviso e con semplice lettera raccomandata a/r con cui si comunica l’intenzione di avvalersi di tale diritto e restando impregiudicate eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla sospensione del servizio.
Art. 5 -TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il Nido è un servizio educativo per le bambine e i bambini dai 7 ai 36 mesi. E’ un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative.
Fornisce risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell’educazione dei figli.
Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni educativi e formativi del bambino.
Vista l’età e le caratteristiche prettamente pedagogiche del servizio, verrà destinata particolare cura nell’ambientamento e inserimento del bambino secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’Allegato B.
L’Xxxxx Xxxx favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all’infanzia. Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto all’aggiudicatario, comprende:
1. il servizio educativo di Xxxxx Xxxx ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
2. la cura e l’igiene personale nel bambino;
3. il servizio di lavanderia, per la biancheria dei letti e di tutta quella di uso quotidiano al Nido;
4. la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico e di tutto il materiale necessario a garantire l’igiene dell’ambiente, i pannolini, le telerie da tavola e da letto. Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza;
5. l’organizzazione del servizio mensa per i bambini e gli operatori dell’Asilo Nido. I pasti saranno forniti a carico del Politecnico di Milano.
E’ a carico dell’appaltatore l’organizzazione del servizio mensa, la distribuzione del cibo, la raccolta e comunicazione di tutte le informazioni relative ai menù e alle diete personalizzate, il rispetto ed il controllo HACCP di tutte le fasi relative al servizio mensa.
Può essere richiesta la somministrazione di diete alternative per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o richiedano diete di carattere etico/religiose.
Presso il nido Bovisa, qualora risultino iscritti meno di 5 bambini e se richiesto del Politecnico, la preparazione dei pasti dovrà essere effettuata in loco dalle educatrici, debitamente formate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni.
Il Nido deve essere organizzato prevedendo una apposita sezione per i lattanti, con spazi, attività ed educatori separati. Il servizio per lattanti è indicativamente proposto a partire dai 7 mesi di età, tuttavia il gestore deve essere in grado di inserire anche bambini dai 3 mesi in caso di richiesta del Politecnico di Milano.
Art. 6 – UTENZA DEL SERVIZIO
L’utenza di riferimento del servizio è costituita prioritariamente dai figli del Personale Docente e Tecnico Amministrativo del Politecnico di Milano.
E’ esclusiva competenza del Politecnico di Milano ogni decisione in merito alle iscrizioni, alle categorie di utenti che possono accedere al servizio, alle eventuali convenzioni con altri enti per l’accesso al servizio.
Si segnala che, nell’ambito del progetto di internazionalizzazione del Politecnico di Milano, è prevista l’iscrizione di un numero sempre crescente di bambini provenienti da paesi stranieri, per i quali dovrà essere previsto un adeguato progetto di inserimento.
I momenti e le modalità di inserimento dei bambini all’asilo saranno concordati con il gestore, in considerazione delle esigenze educative dei bambini. Il Politecnico di Milano
si riserva comunque la facoltà di richiedere l’inserimento di bambini anche in momenti differenti, in considerazione di specifiche esigenze del personale, ad esempio qualora proveniente dall’estero per periodi di tempo limitati.
Art. 7 – PERSONALE DELL’APPALTATORE
L’aggiudicatario espleta il servizio in oggetto mediante personale educativo e ausiliario, in possesso dei titoli di studio e preparazione professionale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dall’offerta tecnica ed economica.
Oltre agli ausiliari, che svolgeranno mansioni di sostegno alle attività educative e sociali, il personale addetto all’Asilo Nido comprende le seguenti figure professionali a carico dell’aggiudicatario:
• Il coordinatore, che ha la funzione di provvedere al coordinamento del personale educativo e ausiliario presente nelle due strutture.
Il coordinatore deve definire gli inserimenti e programmare gli ingressi dei singoli bambini, organizzare tutte le attività che si svolgono al nido, coordinare il personale, essere punto di riferimento per i genitori.
Il coordinatore dovrà svolgere anche interventi educativi in appoggio al resto del personale in particolari momenti della giornata: nel momento dell’accoglienza al nido ed in quello del pranzo.
• Il dietista, in possesso di idoneo diploma di laurea e di abilitazione professionale, provvederà alla strutturazione dei pasti degli infanti ed al controllo qualità degli stessi una volta confezionati.
La presenza del dietista deve garantire una dieta personalizzata nei casi di intolleranza alimentare, di patologie particolari e di esigenze dietetiche di carattere etico/religioso.
• Gli educatori, che sono operatori dotati di specifica preparazione certificata da idoneo titolo di studio, che operano per il raggiungimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico, di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell’azione educativa della famiglia.
Agli educatori competono tutte le attività di cura ed igiene del bambino e la somministrazione degli alimenti.
Assecondando i bisogni personali del bambino, si permetterà all’educatore di entrare in stretto contatto con l‘emotività dell’infante, conquistandone la fiducia e creando un ambiente consono al suo sviluppo emotivo e sociale.
Gli educatori dovranno, attraverso l'osservazione, essere in grado di preparare l'ambiente e progettare/programmare delle attività rispondenti alle capacità e agli interessi di ogni singolo bambino.
La programmazione delle attività non potrà prescindere dal grado di crescita e di autonomia di ogni singolo bambino; pertanto si dovranno prevedere proposte differenziate per piccoli gruppi di bambini.
Il coordinatore deve essere laureato in scienze dell’educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale.
Il personale educativo impiegato deve vantare un’esperienza lavorativa di almeno 2 (due) anni presso asili nido ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
• diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
• diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
• diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
• diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
• diploma di vigilatrice d’infanzia;
• diploma di liceo con indirizzo psico-pedagogico;
• diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme dei cui all’art. 1 della
L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
• diploma di dirigente di comunità;
• attestato di educatrice per la prima infanzia;
• attestato di laurea in scienze dell’educazione indirizzo scolastico.
Il personale dovrà essere adeguato, per qualifica e numero, a quanto richiesto dal DGR 20588/2005. In particolare si ricorda che:
• per la gestione del Nido Xxxxxxxx il rapporto educatore/bambino non dovrà essere inferiore a 1:8.
• per la gestione del Micronido Bovisa è richiesto almeno 1 educatore
Si ricorda inoltre che è obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l’orario del servizio.
L’aggiudicatario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori diversamente abili, in quest’ultimo caso con oneri a carico del Politecnico di Milano.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l’organico del personale educativo venga mantenuto stabile per tutta la durata del contratto. Per permettere il rispetto dei parametri sopra indicati l’aggiudicatario assicura la tempestiva sostituzione del personale assente, nonché un responsabile immediatamente reperibile.
A tal fine saranno attivate forme di coordinamento che favoriscano il lavoro collegiale, la partecipazione alla elaborazione dei progetti e ad eventuali incontri promossi dal Politecnico di Milano.
L’aggiudicatario, infatti, dovrà impiegare, per il servizio e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire la continuità dello stesso.
In casi di forza maggiore, cioè per malattie o gravidanza degli operatori, l’aggiudicatario deve provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.
Prima dell’avvio del servizio, l’aggiudicatario invia nota al Politecnico di Milano con l’elenco dettagliato del personale specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore, nonché curriculum vitae e copia del libretto sanitario di ognuno di essi. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell’elenco, sia provvisoria che definitiva.
Tutto il personale impiegato nell’appalto dovrà avere regolare contratto di lavoro con l’aggiudicatario ed essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative.
L’aggiudicatario deve essere in grado di presentare i progetti formativi per la presenza di eventuali tirocinanti e concordarne l’ingresso con il Politecnico di Milano. Gli stessi possono affiancare ma non sostituire in alcun modo gli operatori.
L’aggiudicatario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di CCNL applicabili al proprio settore (applicazione del CCNL parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale) e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 28.
In particolare dovrà comunicare al Politecnico di Milano il nominativo del responsabile del Servizi di Prevenzione e Protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. L’aggiudicatario è garante dell’idoneità fisica sanitaria dei propri dipendenti attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo.
L’aggiudicatario si impegna ad utilizzare prioritariamente, in caso di nuove assunzioni presso l’asilo nido affidato, in qualità di dipendenti o soci lavoratori, personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato.
Il Politecnico di Milano si riserva il diritto di esprimere il proprio gradimento su tutto il personale impiegato nella struttura, sia preventivo che in corso di prestazione.
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a sostituire in qualsiasi momento il personale che, in base a contestazione motivata del Politecnico di Milano, abbia dato luogo alla non osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e/o non abbia dato prova di affidabilità personale e professionale.
L'appaltatore si impegna a riqualificare il personale qualora nuove norme in materia facessero obbligo di profili formativi aggiuntivi e/o sostitutivi, necessari per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto.
Il fornitore si impegna, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle norme in vigore in materia di cessazione e cambio appalto, così come stabilite dalla contrattazione
collettiva di riferimento e, in particolare, si impegna ad assorbire, nei modi e alle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal Contratto nazionale di lavoro applicato, il personale precedentemente impiegato nel servizio oggetto di appalto.
La tabella seguente riporta l’organico del personale attualmente addetto al servizio.
Ruolo | tipologia di contratto | n° ore settimanali frontali | titolo di studio |
educatrice D1 | Tempo indet.-‐anzianità 4 anni | 30 | Diploma di istituto magistrale |
educatrice D1 | Tempo indet.-‐anzianità 2 anni | 30 | Diploma di istituto magistrale |
educatrice D1 | Tempo indet.-‐anzianità 4 anni | IN MATERNITA ' (33 ore) | Diploma di Educatore Professionale |
educatrice D1 | Tempo determ.Sostituzione Maternità | 33,3 | Laurea Scienze Formazione |
educatrice D1 | Tempo indet.-‐anzianità 4 anni | IN MATERNITA ' (33 ore) | Diploma di istituto magistrale |
educatrice D1 | Tempo determ.Sostituzione Maternità | 33,3 | Laurea Scienze Formazione Primaria |
educatrice D1 | Tempo indet. -‐anzianità 9 anni | 35 | Diploma di istituto magistrale |
educatrice D1 | Tempo det. | 25 | Laurea Scienze Formazione Primaria |
ausiliaria A1 | Tempo indet.-‐anzianità 3 anni | 30 | Scuola dell'obbligo |
ausiliaria A1 | Tempo indet. Anzianità 2 anni | 20 | Scuola dell'obbligo |
COORDINATR ICE E1 | Tempo indet.-‐anzianità 8 anni | 25 | Laurea Specialistica in consulenza pedagogica e ricerca educativa |
Art. 8 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
Tutto il personale addetto al servizio, deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato in merito alle attività di cura dei bambini, alle norme in materia, sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Politecnico, la concessionaria dovrà programmare lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale che sarà impiegato nell’esecuzione dell’appalto, per almeno 20 ore annue a testa.
Il Politecnico di Milano si riserva di verificare la presenza di queste competenze per tutti gli operatori e di concordare insieme all’azienda il piano di formazione per il raggiungimento dei requisiti richiesti per tutto il personale adibito al servizio.
Al fine di facilitare l’inserimento di bambini provenienti da paesi esteri e il rapporto con le famiglie, il fornitore deve garantire la presenza in ciascun nido di almeno un educatore in grado di esprimersi correttamente in lingua inglese. Un adeguato piano di formazione deve essere predisposto ed attuato per incrementare le conoscenze di lingua inglese del personale impiegato.
Il Politecnico dovrà essere informato sul piano di formazione previsto e sul calendario di svolgimento.
Art. 9 – CALENDARIO E ORARI
Il servizio funzionerà 5 giorni alla settimana con orari 8:00 – 18:30, articolato sulle fasce orarie indicate all’Allegato B.
Si segnala che il Politecnico di Milano consente agli utenti di usufruire di un servizio a tempo ridotto, secondo le modalità specificate dal Regolamento, indicativamente articolato dalle ore 8.00 alle 13.30.
Sulla base dei dati storici a disposizione, circa il 40% degli utenti sceglie il tempo parziale.
L’asilo nido sarà aperto da settembre a luglio. Il calendario scolastico sarà fissato annualmente in accordo con il Politecnico di Milano in considerazione delle chiusure programmate dell’Ateneo.
L’aggiudicatario potrà estendere l’attività anche ad orari e in periodi diversi, attivando servizi aggiuntivi e/o accessori offerti in favore delle famiglie, previa autorizzazione del Politecnico di Milano. Tale estensione sarà da imputare economicamente a carico delle famiglie medesime.
Art. 10 – OBBLIGHI DI PREVENZIONE E SICUREZZA
L’Affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, prima dell’inizio del servizio, il Politecnico di Milano provvederà a redigere in contraddittorio con l’Affidatario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) contenente dettagliate informazioni sui rischi da interferenza esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività dell’Ateneo e
conseguentemente a determinare i relativi costi per la sicurezza da interferenza che saranno sostenuti dal Politecnico di Milano, per un massimo di 2.000 € per tutta la durata dell’appalto. Analogamente, l’Affidatario dovrà fornire al Politecnico di Milano informazioni dettagliate riguardo ai rischi da interferenza a cui potrebbe essere esposti il personale dell’ateneo a causa dello svolgimento del servizio da parte dell’Affidatario stesso, oltre alle misure di prevenzione e protezione adottate per prevenire tali rischi; tali informazioni verranno integrate nel DUVRI. Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che non vi siano rischi da interferenza indotti dalla presenza del proprio personale negli ambienti di lavoro all’interno dell’ateneo, dovrà comunque produrre un documento che attesti quanto ritenuto. Tale documento formerà parte integrante del contratto di appalto.
Art 11 - OBBLIGAZIONI DEL POLITECNICO DI MILANO
Il Politecnico di Milano assume a proprio carico i seguenti oneri:
1. la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili di proprietà;
2. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
3. la manutenzione dell’area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione);
4. la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
5. il costo delle utenze relative a telefono (unicamente per le attività della gestione dell’asilo), a energia elettrica e riscaldamento; quanto all’uso del telefono, il Politecnico di Milano fornirà un codice di sblocco per le chiamate al Coordinatore, che lo conserverà sotto la propria responsabilità;
6. la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
Art. 12 - OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti al Nido, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.
All’aggiudicatario compete, mediante la propria organizzazione tecnico economica aziendale:
• attivare le procedure previste per l’esercizio dell’attività di asilo nido nonché espletare ogni adempimento connesso all’erogazione dei servizio mensa presso le Autorità competenti
• assicurare l’esecuzione delle prestazioni prescritte dal presente Capitolato nonché quelle offerte nel Progetto Tecnico
• rispettare il Regolamento Asilo Nido del Politecnico di Milano
• la sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili;
• la cura della piccola manutenzione (secondo la definizione dell’art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti;
• la suddivisone ed il confezionamento dei rifiuti solidi secondo la normativa vigente, in particolare separando i pannolini e sigillando le confezioni in modo da garantire la fuoriuscita di odori e liquami;
• predisporre la Gestione dell’emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal DM 10/03/1998
• mantenere il Piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data di esecuzione
Sono a carico dell’aggiudicatario:
1. il costo del personale, compresi gli oneri previdenziali ed assicurativi;
2. il costo del materiale didattico, compreso quello specifico per handicap;
3. il costo della cancelleria e dei materiali da ufficio;
4. il costo del materiale sanitario per l’igiene dei bambini (compresi i pannolini) e dei prodotti di pronto soccorso;
5. il costo della pulizia periodica dei locali, comprensivo delle spese per i detersivi, per il materiale igienico necessario e per ogni attrezzatura;
6. il costo della biancheria da mensa;
7. il costo del vestiario per il personale, incluso il costo per l’acquisto delle tessera di riconoscimento che dovrà essere fornita ad ogni operatore;
Art. 13 – PROGETTO PEDAGOGICO E SCHEMA ORGANIZZATIVO DI BASE
L’appaltatore si impegna al rispetto della legislazione vigente in materia di Asili Nido, della normativa emanata dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento agli standard gestionali e strutturali tuttora vigenti, nonché del Regolamento Asilo Nido del Politecnico di Milano e di altre disposizioni che potranno essere emanate al riguardo.
La ditta appaltatrice deve predisporre:
• La progettazione annuale delle attività, dei tempi e delle modalità tecniche di gestione del servizio;
• Modalità di ambientamento dei bambini;
• La composizione dei gruppi dei bambini in base all’orientamento pedagogico;
• La proposta dell’articolazione tipo della giornata al nido con relativa strategia educativa;
• L’organizzazione di angoli e/o spazi interni ed esterni alla sezione e relativi materiali didattici ed attività;
• L’organizzazione e qualificazione dei momenti del pasto, cambio e del sonno;
• Le modalità e l’organizzazione dei rapporti asilo nido – famiglia (colloqui, riunioni di gruppo, contatti giornalieri...);
• La capacità organizzativa generale del servizio: turnazioni, presenza del personale, integrazione del personale educativo, ed ausiliario, rapporto settimanale ore frontali con i bambini / ore di programmazione;
• La fissazione di criteri di sostituzione del personale assente per malattie brevi;
Nella gestione dei servizi l’affidatario si obbliga all’osservanza del progetto pedagogico presentato in sede di gara che forma parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.
La ditta appaltatrice provvederà alla Redazione della Carta dei Servizi per gli utenti ai sensi della normativa regionale vigente
Art. 14 – ASSICURAZIONE
L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte del Politecnico di Milano.
Prima dell’avvio del Servizio, l’aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, per la copertura dei seguenti rischi:
Polizza di responsabilità civile:
• R.C.T. massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00.
• R.C.O. massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00.
La polizza dovrà esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti il nido.
Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA
Il Concessionario dovrà, prima della stipula dell'atto di Concessione, costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’Art.113 del D.Lgs.163/2006 di importo pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo, in riferimento:
• alle obbligazioni contrattuali;
• al risarcimento degli eventuali danni e alle penali dipendenti dal mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali;
• al rimborso di somme che, eventualmente, il Committente gli abbia corrisposto indebitamente.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita nei modi previsti dalla L. 10 giugno 1982 n. 348, e cioè mediante fideiussione bancaria da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni secondo la legislazione vigente.
Per la validità di tali forme di garanzia, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare: L’istituto garante dovrà dichiarare:
• di aver preso conoscenza di tutti i documenti contrattuali, di ogni clausola dei medesimi e di ogni atto da essi citato;
• di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• di rinunciare al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.;
• che la garanzia avrà operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Politecnico di Milano;
• di procedere a pagamento dell’intera somma garantita o di parte della medesima, su esplicita richiesta del Politecnico di Milano, senza opporre alcuna eccezione e/o ritardo;
• di ritenere valida la garanzia in oggetto per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Art. 16 – SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali l’imposta di bollo, la tassa di registro ecc. Nessun compenso è dovuto, dal Politecnico di Milano, per la formulazione del progetto d’offerta.
Art. 17 – CONTROLLI – COMITATO DI GESTIONE
Il Politecnico di Milano si riserva il diritto di controllare che il servizio sia conforme alle caratteristiche previste dal Capitolato speciale d’appalto e al progetto offerto dall’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Politecnico di Milano dovessero compiere per l’esercizio di tali controlli, con modalità da concordarsi.
Per accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato sarà costituito un Comitato di gestione, secondo i termini e le modalità di cui al regolamento. Detto Comitato potrà adottare procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell’utenza. Rilevazioni periodiche o saltuarie potranno, ovviamente, essere espletate da altri organismi a ciò dedicati qualora ricadessero nelle rispettive competenze (ad es. controlli della ASL).
Art. 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione in tutto od in parte del contratto.
E’ consentito il subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. La ditta deve indicare, nella propria offerta, le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi.
E’ diritto del Politecnico di Milano di formulare parere negativo in merito alla ditta sub- appaltatrice e non ammettere la stessa all’attività.
Non è in ogni caso subappaltabile il servizio educativo.
Art. 19 – PENALI
Qualora l’aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l’eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:
• € 80,00 (ottanta/00) all’ora (o frazione di ora) per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
• € 700,00 (settecento/00) al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
• € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno successivo al quindicesimo giorno dalla contestazione con cui il Politecnico ha chiesto la sostituzione di un operatore, a seguito di contestazione motivata dal Politecnico stesso, per le ragioni di cui al precedente art. 4.1;
• € 500,00 (cinquecento/00) per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato dal Comitato di Gestione di cui all’art.11 a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per almeno due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
• € 1.500,00 (millecinquecento/00) per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dall’Amministrazione; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
• € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l’obbligo dell’immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
• carenze di gestione, ritardo o irregolarità nell’esecuzione dei servizi: qualora si verificassero, da parte dell’aggiudicatario, comprovate carenze di gestione, (a puro titolo di esempio: utilizzo di prodotti vietati; mancato assortimento di materiale ludico, ecc.) o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali le penalità varieranno da un minimo di € 200,00 (duecento/00) a un massimo di € 4.000,00 (quattromila/00), per ogni infrazione, oltre alla decurtazione del servizio eventualmente non effettuato, con progressione aritmetica per le successive, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Politecnico di Milano;
• mancato rispetto del rapporto personale/bambini: € 2.000,00 (duemila/00), per ogni infrazione, con progressione aritmetica per le successive, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Politecnico di Milano.
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata o a mezzo di Raccomandata A/R, alla quale l’aggiudicatario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa.
Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l’aggiudicatario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l’inadempimento, l’Amministrazione applicherà le penali del presente articolo.
E’ altresì a carico dell’aggiudicatario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.
Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Politecnico intenderà il presente contratto senz’altro decaduto in caso di scioglimento, cessazione o fallimento dell’aggiudicatario.
Nel caso l’aggiudicatario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Politecnico di Milano lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con invito ad eliminare l’inadempimento entro breve termine e a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l’inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto.
Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l’Amministrazione avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, comunicato nelle stesse forme, di 20 giorni. Alla scadenza l’Amministrazione rientrerà nella detenzione dei propri beni mobili ed immobili.
E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
b) in caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni alla norme di legge o al presente capitolato, regolarmente contestate;
c) gestione in subappalto, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto;
d) negli altri casi citati a pena di risoluzione dal presente Capitolato.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del danno per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
Art. 21 – RECESSO DAL CONTRATTO
Il Politecnico di Milano ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicarsi alla ditta con lettera raccomandata a/r nei seguenti casi:
• Giusta causa; (per giusta causa – a titolo esemplificativo – si intendono le seguenti circostanze: contro la ditta sia stato presentato un ricorso ai sensi della Legge fallimentare; qualora la ditta perda i requisiti minimi del bando e del capitolato; qualora taluno dei componenti la ditta sia condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione; qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate nel corso della presente gara; qualora gli accertamenti antimafia risultino positivi; ecc) ;
• Mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato;
• Modifiche nell’organizzazione e gestione delle attività oggetto del presente appalto. Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con il Politecnico di Milano, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti alcun danno all’Ateneo.
In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso , anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Art. 22 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO
Qualora l’aggiudicatario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Politecnico di Milano si riserva di trattenere, a titolo di penale, l’intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall’assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.
In questo caso nulla sarà dovuto all’aggiudicatario per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
Nel caso di disdetta del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 23 – FORO
Per ogni controversia, non risolta in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 24 – REVISIONE PREZZI
L’Amministrazione ogni anno nell’ultimo mese di servizio aprirà un’istruttoria per verificare l’effettivo aumento dei costi di fornitura del servizio e quantificare l’eventuale revisione dei prezzi dovuta. L’impresa dovrà dimostrare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, l’effettivo aumento dei costi di fornitura del servizio. L’istruttoria si concluderà con una determina dell’Amministrazione che quantificherà la revisione dovuta, che potrà essere quantificata al massimo nella misura della media annuale dell’indice ISTAT F.O.I. .
Art. 25 – IMMOBILI
Il Politecnico di Milano mette a disposizione i locali e gli impianti, nello stabile di Via Valvassori Peroni e di Xxx Xxxxxxx 00, individuati nella planimetria di cui all’allegato A al presente Capitolato. L’impresa si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione del dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Art. 26 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO
L’aggiudicatario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d’ora e per tutta la durata dell’appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione dell’Amministrazione aggiudicatrice e nei limiti indicati dallo stesso.
Art. 27 – ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente Capitolato:
• Allegato A - Planimetria dei locali in gestione;
• Allegato B - Regolamento Asilo Nido del Politecnico di Milano.
L’Allegato B – Regolamento Asilo Nido del Politecnico di Milano è suscettibile di variazioni, a discrezione del Politecnico.
Art. 28 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTO
La fattura dovrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx con cadenza mensile.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.
Art. 29 – TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dal Politecnico di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è il Politecnico di Milano.
Art. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010. A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.
Art. 31 – UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITECNICO DI MILANO
Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Art. 32 – RISERVATEZZA
L’Impresa si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornitale dal Committente.
L’Impresa si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Committente e al suo know-how.
L’Impresa si impegna altresì a restituire al Committente, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele, tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dal Committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabile, ogni altro atto.