Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ai sensi dell’art. 2 della L. 266/2002 e del D.lgs. 276/2003, il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. che attesta e certifica la regolarità della posizione contributiva ed assicurativa dell'impresa o del lavoratore autonomo presso i suddetti gli enti e presso eventuali altri gestori di forme di previdenza e/o assicurazione obbligatoria. il DURC ha validità mensile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24/10/2007. La validità del DURC è inoltre limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto. Ne consegue che l'efficacia temporale del documento non sarebbe certa e predeterminata, ma legata a ciascuna fase dell’appalto. Il documento emesso per un appalto pubblico non può essere utilizzato per fini diversi da quello della richiesta.
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