Forniture e servizi in economia Clausole campione

Forniture e servizi in economia. (Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi)
Forniture e servizi in economia. Le forniture ed i servizi in economia sono ammessi: - per le autorità governative centrali: per importi fino a 137.000 euro; - per le altre amministrazioni: per importi inferiori a 211.000 euro. Le soglie così determinate (identiche alle soglie di rilievo comunitario di cui all’articolo 28 del codice) sono adeguate in relazione alle modifiche previste dal citato articolo 28, con lo stesso meccanismo previsto dall’articolo 24816. Il comma 10 conferma la necessità per le Amministrazioni di dotarsi di un regolamento per le spese in economia riferite a beni e servizi che individui l’oggetto ed il limite di importo delle singole voci di spesa.
Forniture e servizi in economia. Art. 5 Divieto di frazionamento
Forniture e servizi in economia. Gli acquisti di beni e servizi in economia possono essere effettuati entro l’importo complessivo di EURO 200.000,00, IVA esclusa. Il ricorso all’acquisizione dei beni e servizi in economia è ammesso nelle seguenti ipotesi, di cui all’art. 125, comma 10 del Codice: a) la risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) il completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché per l’igiene e salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale; Possono inoltre essere eseguiti in economia, purché attinenti a beni di proprietà aziendali o riferibili a necessità collegate a contratti di servizio, le seguenti forniture di beni e servizi: 1. servizi relativi alla manutenzione del verde pubblico; 2. servizi relativi alla manutenzione dei cimiteri; 3. servizi relativi alla gestione delle spiagge del litorale libero; 4. servizi relativi alla gestione delle soste a pagamento; 5. servizi relativi alla gestione delle pulizie degli immobili comunali; 6. servizi relativi alla manutenzione di canali e fossati; 7. servizi relativi alla manutenzione delle strade; 8. assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l’espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni o altre manifestazioni, nell’interesse dell’azienda, quando non vi siano disponibili, sufficienti ovvero idonei locali di proprietà o in uso; 9. contratti di allacciamento, installazione, spostamento e chiusura contatori; fornitura di acqua, gas energia elettrica e telefono, rinnovi contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario; 10. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 11. spese per divulgazione dei bandi di concor...
Forniture e servizi in economia. 1. Il presente Capo disciplina le procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Comune di Udine, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 2. Per quanto non previsto dal presente Capo, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. 3. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applica il principio della prevalenza economica. 4. Si può procedere all’acquisizione in economia di beni e servizi, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 25, nei casi in cui l’Amministrazione non ritenga di aderire ad una delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e successive modificazioni (Convenzioni CONSIP). 5. L’acquisizione di beni e servizi in economia può avvenire anche attraverso il ricorso alle procedure telematiche attraverso le seguenti modalità: a. Mercato elettronico della P.A. realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze (Consip) effettuando acquisti su cataloghi elettronici predisposti da fornitori selezionati ed abilitati con apposito bando attraverso un ordine di acquisto (OdA) oppure attraverso una richiesta di offerta ai fornitori abilitati (RdO); b. Gare telematiche: attraverso l’utilizzo della apposita piattaforma informatica comunale.
Forniture e servizi in economia. 1. I servizi da eseguirsi in economia comprendono tutte le categorie di servizi elencati nell’allegato II A del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2001, compresi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nonché i servizi tecnici di cui all’art. 252 del D.P.R. 10/10/2010 n. 207, come indicato anche dalla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4/2007.3 2. Le forniture da eseguire in economia sono determinate annualmente nell’ambito del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, in corrispondenza dell’intervento 02 “acquisto beni” in relazione alle funzioni e ai servizi svolti dal comune.
Forniture e servizi in economia 

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  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.