Common use of Domanda di arbitrato Clause in Contracts

Domanda di arbitrato. 1. L’attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato. 2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è ac- compagnata da: a. il nome e il domicilio delle parti; b. la descrizione della controversia; c. l’indicazione delle domande e del relativo valore economico; d. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta; e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documen- to che la parte ritenga utile produrre; f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato; g. la procura conferita al difensore eventualmente nominato; h. la convenzione arbitrale. 3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito al fine della decorrenza dei termini regolamentari. É facoltà dell’attore provvedere alla notificazione della domanda al convenuto, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.

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Samples: Arbitration Agreement, Arbitration Agreement

Domanda di arbitrato. 1. L’attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato. 2. La domanda è sottoscritta dalla parte o e dal difensore munito di procura e contiene ovvero è ac- compagnata dacontiene: a. a) il nome nome, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio delle partiparti nonché il codice fiscale del difensore; b. la descrizione b) l’oggetto della controversia; c. c) l’indicazione delle domande e del relativo valore economico; d. d) la nomina dell’arbitro dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta; e. l’eventuale indicazione e) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documen- to documento che la parte ritenga utile produrre; f. f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato; g. g) la procura conferita al difensore eventualmente nominatodifensore; h. h) la convenzione arbitralearbitrale ove esistente. 3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari. É facoltà dell’attore provvedere alla notificazione della domanda al convenuto, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.

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Samples: Arbitration Regulation

Domanda di arbitrato. 1. L’attore La parte istante (attore) deve depositare presso la Segreteria Generale della Camera arbitrale la domanda di arbitrato. 2. La Segreteria provvede a trasmettere alle parti la domanda entro 5 giorni dal deposito. 3. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è ac- compagnata dadeve contenere al suo interno: a. Il nome completo, il nome domicilio e il domicilio codice fiscale della parte attrice e delle altre parti; b. la descrizione Una esposizione dei fatti della controversia; c. l’indicazione controversia e delle domande e proposte con l’indicazione del relativo loro valore economico; d. la c. La preferenza sulla nomina dell’arbitro del Tribunale arbitrale o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità sulla loro scelta tra quelli iscritti negli elenchi della loro scelta;Camera arbitrale MPR. e. l’eventuale d. L’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda delle domande e ogni documen- to documento che la parte ritenga utile produrre; f. le eventuali e. Eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero controversia, sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato; g. la f. La procura conferita al difensore eventualmente difensore, se nominato; h. la g. La convenzione arbitrale. 3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito al fine della decorrenza dei termini regolamentari. É facoltà dell’attore provvedere alla notificazione della domanda al convenuto, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.

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Samples: Arbitration Regulation

Domanda di arbitrato. 1. L’attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato. 2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è ac- compagnata accompagnata da: a. il nome e il domicilio delle parti; b. la descrizione della controversia; c. l’indicazione delle domande e del relativo valore economico; d. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta; e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documen- to documento che la parte ritenga utile produrre; f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato; g. la procura conferita al difensore eventualmente nominato; h. la convenzione arbitrale. 3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito al fine della decorrenza dei termini regolamentari. É facoltà dell’attore provvedere alla notificazione della domanda al convenuto, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.

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Samples: Arbitration Agreement

Domanda di arbitrato. 1. L’attore deve depositare notificare alle altri parti la domanda di arbitrato e successivamente depositarla presso la Segreteria Generale la domanda di arbitratodella Camera Arbitrale, entro 30 giorni dalla notifica. 2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è ac- compagnata accompagnata da: a. il nome completo, il domicilio e il codice fiscale della parte attrice nonché il nome completo e il domicilio delle altre parti; b. la descrizione una esposizione dei fatti della controversia; c. l’indicazione controversia e delle domande e proposte con l’indicazione del relativo loro valore economico; d. c. la preferenza sulla nomina dell’arbitro dell’Organo Arbitrale o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità sulla loro scelta tra quelli iscritti negli elenchi della loro sceltaCamera Arbitrale; e. d. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda delle domande e ogni documen- to documento che la parte ritenga utile produrreallegare; f. le e. la esposizione degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande ed eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato; g. f. la procura conferita al difensore eventualmente difensore, se questo è stato nominato; h. g. la convenzione arbitrale. 3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito al fine della decorrenza dei termini regolamentari. É facoltà dell’attore provvedere alla notificazione della domanda al convenuto, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.

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Samples: Arbitration Regulation

Domanda di arbitrato. 1. L’attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato. Qualora la controversia supera l’importo di € 5.000,00 o è di valore indeterminato l’attore deve essere assistito obbligatoriamente da un Avvocato . 2. La domanda è sottoscritta dalla parte e/o dal difensore – se necessario – munito di procura e contiene ovvero è ac- compagnata dacontiene: a. a) il nome nome, i dati anagrafici, il codice fiscale, la mail, la pec e il domicilio delle parti, nonché il codice fiscale, la mail, la pec ed il domicilio del difensore; è ammessa la elezione di domicilio; b. la descrizione b) l’oggetto della controversia; c. c) l’indicazione delle domande e del relativo valore economico; d. la nomina dell’arbitro o d) le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro sceltaarbitri; e. l’eventuale indicazione e) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documen- to documento che la parte ritenga utile produrre; f. f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato; g. g) la procura conferita al difensore eventualmente nominatodifensore; h. h) la convenzione arbitralearbitrale ove esistente. 3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 10 giorni lavorativi dalla data del deposito al fine della decorrenza dei termini regolamentarideposito. É facoltà dell’attore provvedere alla notificazione della L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito entro i successivi 10 giorni della domanda stessa presso la Segreteria GeneraleSegreteria.

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Samples: Arbitration Regulation