Dotazione tecnica minima. Per poter partecipare alla Procedura, il Partecipante dovrà essere in possesso della dotazione tecnica minima elencata al seguente indirizzo: Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta economica, è altresì richiesto il possesso, (laddove espressamente indicato) da parte del Partecipante o, in caso di partecipazione alla Procedura in forma d’Impresa, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore sottoscrittore del Documento 1 “Istanza di ammissione alla Procedura” , di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGITPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB. PI e FS effettueranno la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale o, nel caso di verifica con esito negativo, una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzeranno i software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Autority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). Si suggerisce, pertanto, ai Partecipanti di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. Un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto durante il periodo di validità del certificato della firma. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: N.B.* Sono altresì ammessi certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei predetti casi, sarà onere del Partecipante indicare quale ipotesi sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova ed indicando altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link). N.B. I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente PI, FS e BravoSolution da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.
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Samples: Disciplinare Per L’alienazione Del Compendio Immobiliare, Disciplinare Per L’alienazione Del Compendio Immobiliare
Dotazione tecnica minima. Per poter partecipare alla Procedura, presente procedura è richiesto il Partecipante dovrà essere in possesso della dotazione tecnica minima elencata riportata al seguente indirizzo: Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta economica, è altresì richiesto il possesso, La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove espressamente indicatorichiesto) da parte del Partecipante o, in caso di partecipazione alla Procedura in forma d’Impresa, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore sottoscrittore del Documento 1 “Istanza di ammissione alla Procedura” , di utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale digitale – ex DIGITPA DigitPA - (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. Sono ammessi certificati Il limite di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CEfase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dall’Impresa concorrente. N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare E’ onere dell’Impresa concorrente verificare la validità della firma se la dimensione del digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti: ▪ (per file è inferiore di dimensioni inferiori ai 25 MB. PI e FS effettueranno la verifica della validità delle firme digitali utilizzando ) lo strumento automatico di verifica presente all’interno del sistema; ▪ (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul portale o, nel caso di verifica con sistema restituisce un esito negativo, una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzeranno i ) uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle delle Certification Autority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). Si suggerisce, pertanto, ai Partecipanti di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumentiAuthority Italiane. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione inserimento del documento stesso nel sistema. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:
1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia digitale e non è scaduto;
3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. Un È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto apposta durante il periodo di validità del certificato della firma). La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: N.B.* Sono altresì ammessi certificati I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale rilasciati con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative). Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l’Italia digitale - n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da un certificatore stabilito altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento. E’ necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici. Si fa inoltre presente che, in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti caso di partecipazione come consorzio di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglioall’art. 45, del 13 dicembre 1999comma 2, ed è accreditato in uno Stato membro;
lettera b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europeao c), in possesso dei requisiti la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di cui ciascuna delle imprese consorziate indicate dal consorzio ai fini della partecipazione alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionalipresente gara. Nei predetti casi, sarà onere del Partecipante indicare quale ipotesi sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova ed indicando altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link). N.B. I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente PI, FS BravoSolution e BravoSolution Coni Servizi da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Articoli Promozionali, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Informatico
Dotazione tecnica minima. Per poter partecipare alla Procedura, presente procedura è richiesto il Partecipante dovrà essere in possesso della dotazione tecnica minima elencata riportata al seguente indirizzo: Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta economica, è altresì richiesto il possesso, La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove espressamente indicatorichiesto) da parte del Partecipante o, in caso di partecipazione alla Procedura in forma d’Impresa, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore sottoscrittore del Documento 1 “Istanza di ammissione alla Procedura” , di utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale digitale – ex DIGITPA DigitPA - (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. Sono ammessi certificati Il limite di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CEfase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dall’Impresa concorrente. N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare E’ onere dell’Impresa concorrente verificare la validità della firma se la dimensione del digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti: ▪ (per file è inferiore di dimensioni inferiori ai 25 MB. PI e FS effettueranno la verifica della validità delle firme digitali utilizzando ) lo strumento automatico di verifica presente all’interno del sistema; ▪ (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul portale o, nel caso di verifica con sistema restituisce un esito negativo, una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzeranno i ) uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle delle Certification Autority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). Si suggerisce, pertanto, ai Partecipanti di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumentiAuthority italiane. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione inserimento del documento stesso nel sistema. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:
1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia digitale e non è scaduto;
3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. Un È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto certificatori apposta durante il periodo di validità del certificato della firma). La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: N.B.* Sono altresì ammessi certificati I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale rilasciati con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative). Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l’Italia digitale - n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da un certificatore stabilito altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento. E’ necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici. Si fa inoltre presente che, in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti caso di partecipazione come consorzio di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglioall’art. 45, del 13 dicembre 1999comma 2, ed è accreditato in uno Stato membro;
lettera b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europeao c), in possesso dei requisiti la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di cui ciascuna delle imprese consorziate indicate dal consorzio ai fini della partecipazione alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionalipresente gara. Nei predetti casi, sarà onere del Partecipante indicare quale ipotesi sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova ed indicando altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link). N.B. I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente PI, FS BravoSolution e BravoSolution Coni Servizi da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.
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Samples: Accordo Quadro
Dotazione tecnica minima. Per poter partecipare alla Procedura, presente procedura è richiesto il Partecipante dovrà essere in possesso della dotazione tecnica minima elencata riportata al seguente indirizzo: Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta economica, è altresì richiesto il possesso, La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove espressamente indicatorichiesto) da parte del Partecipante o, in caso di partecipazione alla Procedura in forma d’Impresa, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore sottoscrittore del Documento 1 “Istanza di ammissione alla Procedura” , di utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale digitale – ex DIGITPA DigitPA - (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. Sono ammessi certificati Il limite di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CEfase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dall’Impresa concorrente. N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare E’ onere dell’Impresa concorrente verificare la validità della firma se la dimensione del digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti: ▪ (per file è inferiore di dimensioni inferiori ai 25 MB. PI e FS effettueranno la verifica della validità delle firme digitali utilizzando ) lo strumento automatico di verifica presente all’interno del sistema; ▪ (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul portale o, nel caso di verifica con sistema restituisce un esito negativo, una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzeranno i ) uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle delle Certification Autority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). Si suggerisce, pertanto, ai Partecipanti di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumentiAuthority Italiane. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione inserimento del documento stesso nel sistema. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:
1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia digitale e non è scaduto;
3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. Un È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto apposta durante il periodo di validità del certificato della firma). La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: N.B.* Sono altresì ammessi certificati I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale rilasciati con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative). Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l’Italia digitale - n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da un certificatore stabilito altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento. E’ necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici. Si fa inoltre presente che, in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti caso di partecipazione come consorzio di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglioall’art. 45, del 13 dicembre 1999comma 2, ed è accreditato in uno Stato membro;
lettera b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europeao c), in possesso dei requisiti la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di cui ciascuna delle imprese consorziate indicate dal consorzio ai fini della partecipazione alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionalipresente gara. Nei predetti casi, sarà onere del Partecipante indicare quale ipotesi sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova ed indicando altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link). N.B. I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente PI, FS BravoSolution e BravoSolution Coni Servizi da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.
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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Arredi