APERTURA E ANALISI DELLE RISPOSTE Clausole campione

APERTURA E ANALISI DELLE RISPOSTE. Allo scadere del termine fissato per la presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonché dell’offerta tecnica/economica, le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, saranno conservate dal portale stesso in modo da garantirne la segretezza. A seguito della chiusura delle RDO on line la commissione di gara procederà, attraverso il portale secondo le seguenti modalità:
APERTURA E ANALISI DELLE RISPOSTE. 32 10. CAUSE DI ESCLUSIONE 32 11. OFFERTA ANOMALA 33
APERTURA E ANALISI DELLE RISPOSTE. Allo scadere del termine fissato per la presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonché dell’offerta tecnica/economica, le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, saranno conservate dal portale stesso in modo da garantirne la segretezza. Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/20016 e ss.mm.ii. la presente procedura sarà gestita in modalità telematica all’interno del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx., ed in coerenza con quanto previsto dall’art.77 comma 2 del richiamato decreto, lo svolgimento di tutte le relative sedute di commissione sarà effettuato in modalità “riservata” da remoto, anche in considerazione della perdurante e complessa situazione sanitaria legata ai contagi Covid, delle conseguenti misure e indicazioni operative interne in Poste Italiane in tema di riduzione del relativo rischio, nonché tenendo conto dell’organizzazione delle attività lavorative che Poste Italiane ha implementato su modello Agile (Smart Working). A seguito della chiusura delle RDO on line la Commissione di gara procederà, attraverso il portale, all’apertura ed all’analisi della documentazione presentata, nonché delle offerte formulate dalle Imprese invitate secondo le seguenti modalità:
APERTURA E ANALISI DELLE RISPOSTE. Allo scadere del termine fissato per la presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonché dell’offerta tecnica/economica, le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, saranno conservate dal portale stesso in modo segreto. A seguito della chiusura delle RDO on line la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, attraverso il portale all’apertura ed all’analisi della documentazione presentata, nonché delle offerte formulate dalle Imprese invitate secondo le seguenti modalità: • apertura dell’area “Qualificazione” della “RDO amministrativa” con la constatazione della documentazione allegata da ciascuna Impresa; • apertura dell’area “Offerta tecnica” delle “RDO Lotto” con la constatazione della documentazione allegata da ciascuna Impresa; • comunicazione del punteggio tecnico e apertura delle offerte economiche delle “RDO Lotto”, comunicazione del punteggio economico e del punteggio totale e conseguente declaratoria della graduatoria di gara; comunicazione di eventuali offerte anormalmente basse. Tutte le restanti attività saranno svolte in seduta riservata. Poste comunicherà la data e l’ora delle sedute pubbliche tramite la messaggistica del portale. Alle sedute pubbliche è ammessa la presenza di un solo rappresentante per ogni operatore economico, munito di apposita delega o dei necessari poteri. Poste potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica on line, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi. Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica on line. Si procederà all’esclusione dalla gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/16, in ogni caso previsto espressamente dal presente CSO e nei relativi allegati, nonché nei casi previsti dall’art 80 del citato decreto. Saranno escluse dalla gara le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni minime e/o inderogabili del servizio stabilite nel presente CSO, nel bando e nel Capitolato tecnico e nei documenti allegati nonché ad ogni altra condizione specificata nei citati atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integri...
APERTURA E ANALISI DELLE RISPOSTE. (inversione documentale)
APERTURA E ANALISI DELLE RISPOSTE. Allo scadere del termine fissato per la presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonché dell’offerta tecnica/economica, le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, saranno conservate dal portale stesso in modo da garantirne la segretezza. A seguito della chiusura delle RDO on line la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, attraverso il portale all’apertura ed all’analisi della documentazione presentata, nonché delle offerte formulate dalle Imprese invitate secondo le seguenti modalità: Tutte le restanti attività saranno svolte in seduta riservata. Poste comunicherà la data e l’ora delle sedute pubbliche tramite la messaggistica del portale. Poste potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica on line, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi. Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica on line.
APERTURA E ANALISI DELLE RISPOSTE. Allo scadere del termine di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonché dell’offerta tecni- ca/economica le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, saranno conservate dal portale stesso in modo da garantirne la segretezza. A seguito della chiusura delle RDO on line la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, attraverso il portale all’apertura, ed all’analisi della documentazione presentata nonché delle offerte formulate dalle Imprese invitate secondo le seguenti modalità: comunicazione del punteggio tecnico e apertura dell’area ”Offerta economica” della RDO, , comunicazione del punteggio economico e complessivo e conseguente declaratoria della graduatoria di gara, comunicazione di offerte anormalmente basse Tutte le restanti attività saranno svolte in seduta riservata. Poste comunicherà data ed ora delle sedute pubbliche successive alla prima, relativa alla documentazione amministrativa ed indicata nel bando di gara, tramite la messaggistica del portale. Poste potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica on line, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi. Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica on line. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica on line, le Imprese a trasmettere eventuali chia- rimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di asse- gnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi. Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica on line.
APERTURA E ANALISI DELLE RISPOSTE. Allo scadere del termine di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonché dell’offerta economica, le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, saranno conservate dal portale stesso in modo da garantirne la segretezza. A seguito della chiusura delle RDO on line la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, attraverso il portale, all’apertura ed all’analisi della documentazione presentata nonché delle offerte formulate dalle Imprese invitate secondo le seguenti modalità: • apertura dell’area “Qualificazione” della RDO on line, con la constatazione della presenza della documentazione amministrativa allegata da ciascuna Impresa; • apertura delle offerte economiche per ogni lotto, declaratoria della graduatoria di gara, comunicazione di eventuali offerte anormalmente basse. Tutte le restanti attività saranno svolte in seduta riservata. Poste comunicherà data ed ora delle sedute pubbliche tramite la messaggistica del portale. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica on line, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi. Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica on line. 10.CAUSE DI ESCLUSIONE‌ Si procederà all’esclusione dalla gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Dlgs 50/16, in ogni caso previsto espressamente dall presente documento e nei relativi allegati, nonché nei casi previsti dall’art 80 del citato decreto. Saranno, escluse dalla gara le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate negli atti di gara nonché alle condizioni minime e/o inderogabili stabilite nel presente CSO e nei documenti allegati ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio. Costituirà altresì causa di esclusione: ▪ la presentazione di offerte economiche incomplete e/o parziali; ▪ la mancata presentazione dei documenti richiesti a pena di esclusione; ▪ La presenza di un documento sottoscritto con firma digitale non valida alla data di sottoscrizione del documento. La firma digitale è considerata valida se sussistono ques...

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: