Durata del contratto – Pagamento del premio. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo; è facoltà delle parti stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per una durata massima di dodici mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale. E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. Fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:
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Durata del contratto – Pagamento del premio. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2015 e scadrà, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del 31/12/2017; rimane ferma la facoltà per il Contraente di recedere annualmente a mezzo di lettera raccomandata da riceversi con preavviso non inferiore a 90 giorni. Il contratto ha è rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti. La Società si impegna tuttavia a concedere la continuazione del servizio, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso, per la durata indicata in frontespizio massima di 6 mesi qualora, alla cessazione del presente contratto, non sia intervenuta la stipulazione di una nuova polizza; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 6 mesi di cui sopra, scegliere l’effettivo periodo di continuazione del servizio e cesserà irrevocabilmente la Società è obbligata all’accettazione di quanto richiesto. Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Al termine di detto periodo, la Società resta comunque obbligata a mantenere operante la garanzia fino all'effetto della nuova polizza stipulata dal Contraente, eventualmente anche con altra Impresa, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del detto periodo; è facoltà delle parti stipulare suddetto periodo di 6 mesi. Decorso tale ulteriore termine la prosecuzione del servizio, una sola volta per una durata massima di dodici mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale. E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, garanzia si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversariaintenderà definitivamente cessata. Fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:
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Durata del contratto – Pagamento del premio. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. Il contratto L’Assicurazione ha la durata indicata in frontespizio effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2017 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza alle ore 24:00 del detto periodo; è 30/06/2021, con facoltà delle per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per una durata massima di dodici mesi fino alle ore 24:00 del 30/06/2024 ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale. E’ inoltre però facoltà del Contraente Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premiopremio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una scadenza o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversariacessazione. Fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:
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Durata del contratto – Pagamento del premio. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. Il contratto L’assicurazione ha la durata indicata in frontespizio effetto dalle ore 24 del 30/12/2017 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza scadrà, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del detto periodo; è 30/12/2020, con facoltà delle parti per le Parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per una durata massima di dodici mesi fino alle ore 24:00 del 30/12/2023 ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale. Il Contraente ha comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, con preavviso di almeno 4 mesi. E’ inoltre facoltà del Contraente per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premiopremio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una scadenza o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversariacessazione. Fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:
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