FRANCHIGIE E SCOPERTI Clausole campione

FRANCHIGIE E SCOPERTI. Dall’Indennizzo vengono sottratti, quando previsti, Franchigia e Scoperto. Lo Scoperto può prevedere un minimo. Massimale: 15.000,00 euro Valore del danno: 1.000,00 euro Franchigia: 200,00 euro Indennizzo: 800,00 euro Massimale: 15.000,00 euro Valore del danno: 17.000,00 euro Franchigia: 200,00 euro Indennizzo: 15.000,00 euro
FRANCHIGIE E SCOPERTI. Per le responsabilità conseguenti a danni materiali, danni patrimoniali e danni da vacanza rovinata si applicherà uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni danno, con il minimo di € 50,00 per ogni danneggiato ed il massimo di € 1.500,00 per evento.
FRANCHIGIE E SCOPERTI. La garanzia è soggetta allo scoperto del 20% con il minimo di Euro 300,00= per ciascun sinistro, a carico del Contraente.
FRANCHIGIE E SCOPERTI. Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia Eventi socio-politici sarà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 La Società Il Contraente ………………………. ………………………
FRANCHIGIE E SCOPERTI. Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia Eventi atmosferici sarà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 La Società Il Contraente ………………………. ………………………
FRANCHIGIE E SCOPERTI. L’importo di spesa rimborsabile, espresso in cifra fissa (“franchigia”) o in percentuale sulla spesa rimborsabile (“Scoperto”), che rimane a carico dell’Assicurato.
FRANCHIGIE E SCOPERTI. Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia Furto/rapina sarà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 300,00 La Società Il Contraente ………………………. ………………………
FRANCHIGIE E SCOPERTI. Nel caso che tra l’Impresa e l’Assicurato siano stati concordati una o più franchigie o scoperti a carico dell’Assicurato, come eventualmente specificato nel Certificato di Assicurazione della presente polizza, questa clausola non potrà essere opposta ai terzi danneggiati i quali avranno diritto a ricevere dagli Assicuratori l’integrale risarcimento dei danni occorsi. Il pagamento del risarcimento sarà pertanto effettuato dagli Assicuratori in forma integrale dopo che gli stessi avranno ricevuto dall’Assicurato il versamento dell’importo della franchigie e/o scoperti.
FRANCHIGIE E SCOPERTI. 6 – Dichiarazioni da parte dell’assicurato in merito alle circostanze del rischio – nullità AVVERTENZE: Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell’assicurazione. A tal proposito leggere attentamente l’Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio per le conseguenze e gli articoli del codice civile richiamati. Ai sensi dell’art. 1895 C.C. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
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