RISCHI ACCESSORI Clausole campione
RISCHI ACCESSORI. (Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)
RISCHI ACCESSORI. (GARANZIE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI)
RISCHI ACCESSORI. (Garanzie valide, SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI) Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato , contro i rischi di:
RISCHI ACCESSORI. L’assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante – dall’organizzazione, dalla preparazione e dallo svolgimento di eventi e incontri aziendali di ogni genere (ad es. feste o escursioni aziendali, corsi di formazione, giornate delle porte aperte, manifestazioni pubblicitarie, assemblee generali). – dalla partecipazione a esposizioni e fiere. – dal corpo di pompieri o dall’infermeria aziendale, dagli asili nido e dalle mense per il personale aziendali. – dalle associazioni aziendali (ad es. associazione sportiva).
RISCHI ACCESSORI. (Le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 sono valide solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)
RISCHI ACCESSORI. (Le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 sono valide solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati. Tutte le altre garanzie sono sempre operanti.)
RISCHI ACCESSORI. 1. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l’autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i mede- simi: – sono connessi con il rischio principale; – riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale; e – sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 non possono essere considerati rischi accessori di altri rami.
2. Tuttavia, il rischio compreso nel ramo 17 (assicurazione tutela giudiziaria) può considerarsi rischio accessorio del ramo 18 quando ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1 lettera C del presente allegato e il rischio principale riguardi solo l’assistenza prestata alle persone in difficoltà durante spostamenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente.
3. L’assicurazione tutela giudiziaria può del pari considerarsi rischio accessorio alle condizioni di cui al paragrafo 1 lettera C del presente allegato allorché riguardi controversie o rischi che derivano dall’utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.
RISCHI ACCESSORI. (Garanzie valide, solo se espressamente richieste dalla Contraente, inserite negli appositi allegati e richiamate per i veicoli identificati)
RISCHI ACCESSORI. (Garanzie operanti per i soli veicoli identificati per i quali sia espressamente indicato nell’allegato 1 di polizza il relativo valore commerciale nonché )
RISCHI ACCESSORI. (Le garanzie seguenti sono tutte automaticamente operanti salvo quelle di cui agli artt. 9, 10, 12 che saranno operanti solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati. )
