POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
Stipulata tra:
Città di Alessandria
e
[Nome Società]
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI
Art. 1 – Definizioni
Accessori di serie
Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e
compresi nel prezzo base del listino
Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Accessori aggiuntivi/optionals | Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente |
Accessori fono/audiovisivi | Radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico |
Annualità assicurativa (o periodo di assicurazione) | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Assicurato
Assicurato aggiunto
Assicurazione Broker
Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
I soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale.
Il contratto di Assicurazione.
Xxxxx X.x.X., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Contraente
Cose
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Gli oggetti materiali e gli animali.
Danni materiali diretti e consequenziali
Danni patrimoniali puri/Perdite patrimoniali
I danni materiali (intendendosi: distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, furto nonché i danni ad esso conseguenti, danneggiamento totale o parziale) che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall’evento, purché in conseguenza dell’evento stesso.
Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti, nonché i pregiudizi economici consequenziali ad un danno materiale
Danno indennizzabile | In applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta all’avente diritto. |
Danno Parziale | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
Danno Totale | Il danno si considera “totale” nei casi in cui il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia più stato ritrovato ovvero ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
Franchigia assoluta | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell’assicurato, anche se anticipata dalla Società. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l’indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall’indennizzo quanto ricompreso nella franchigia. |
Franchigia relativa | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell’assicurato, anche se anticipata dalla Società. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado pari o inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l’indennizzo verrà corrisposto per l’intero senza deduzione di alcuna franchigia. |
Legge | D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni nonché i regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni. |
Massimale per sinistro o limite di indennizzo | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Periodo di efficacia | Il periodo compreso tra la data di retroattività (se prevista) e la data di scadenza della polizza. |
Danno
Danno corporale
Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Enti o cose assicurati Beni (persone, cose o animali) oggetto di copertura assicurativa.
Franchigia aggregata annua L’ammontare massimo cumulato di indennizzi che l’Assicurato ritiene a proprio carico, in eccedenza all’eventuale franchigia per sinistro, per più sinistri che colpiscono la polizza nella medesima annualità assicurativa (conteggiato – pro rata – in caso di periodi assicurativi inferiori ad un anno).
Garanzie
Indennizzo
Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società.
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno
La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima
annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Polizza
Premio
Primo rischio assoluto
Il documento che prova l'assicurazione.
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della
Regolamento | I regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni |
somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.
Sinistro
Sinistro in serie
Società
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all’Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro.
L’impresa assicuratrice o le imprese in coassicurazione
Risarcimento La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato. |
Terzi interessati | Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell’assicurazione. |
Valore commerciale | Il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato |
Valore intero | La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c. |
Art. 2 – Acquisizione dell’attestato di rischio dematerializzato
All’atto della stipula del contratto di Responsabilità Civile, la Società acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, la Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Compagnia di provenienza. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, la Società, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto, richiedendo al Contraente l’eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l’azione di rivalsa nei confronti del Contraente.
Art. 3 – Massimale
Massimale unico per singolo veicolo assicurato pari a € 10.000.000,00
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L’assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
L’Assicurazione comprende pertanto:
a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto,
b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate (limitatamente alle operazioni eseguite con mezzi o dispositivi meccanici il limite massimo annuo è di Euro 1.000.000). Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo,
e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento,
f) entro il limite massimo di € 1.500.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto anche in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,
g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo dei veicoli in aree private,
h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all’art. 122, 1° comma della Legge (autore dell’atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest’ultimo.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l’ausilio dei mezzi meccanici.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L’Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.
Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri casi in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 2 bis) “Rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e del Conducente”.
In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 bis – Rinuncia al diritto di rivalsa
L’impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:
a) del Contraente e del conducente del veicolo:
1) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
2) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
3) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
b) del Contraente:
1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada.
Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti
Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di
dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 4 - Oneri a carico del contraente
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 5 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 6 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 7 – Durata del contratto – Pagamento del premio
Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP.
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo; è facoltà delle parti stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per una durata massima di dodici mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:
a) a parziale deroga dell’art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione;
b) La Società si impegna in ogni caso a consegnare i documenti necessari e/o ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o le scadenza delle rate annuali, ferma la possibilità della società di agire in rivalsa in caso di sospensione;
c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell’effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall’Impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell’art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell’effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di cui alla lettera a).
Il pagamento del premio per le rate successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma potrà essere corrisposto, in deroga al 2° comma dell’art. 1901 C.C.., entro il 30° giorno successivo alla data di decorrenza del periodo annuale o alla data di decorrenza delle appendici, fermo il rilascio del certificato di assicurazione da parte della Società nel rispetto dei medesimi termini previsti all’attivazione della polizza (rif. punti b) e c) di cui sopra).
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 9 – Polizza Libro matricola
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
• le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
• i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purchè non antecedenti la data e l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell’aumento per frazionamento.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.
Art. 10 – Denuncia del sinistro
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.
Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice.
Art. 14 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
L’impresa si impegna comunque a richiesta dell’Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rendere disponibile al Contraente un'attestazione che contenga:
• la denominazione della Società;
• il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
• il numero del contratto di assicurazione,
• i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
• la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
• la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
• nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
• l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
• la firma dell’assicuratore.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
• coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
• coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
II Contraente deve rendere disponibile alla Società l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 16 - Sostituzione del certificato
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.
Se la perdita del certificato è dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In deroga all’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice.
Art. 18 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30/06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura massima di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 21 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente o l’assicurato.
Art. 22 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Torino – Xxx Xxxxxx, 0.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 4%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 23 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 24 - Caduta di aeromobili od altri corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.
Art. 25 - Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant’altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
GARANZIE COMPLEMENTARI OPERANTI
Fermo veicolo
L’indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di giorni 30, per la indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente del veicolo, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell’Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.
Sequestro penale del veicolo
L'indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di 30 giorni, in caso di forzata sosta del veicolo a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali ed il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, purché instaurata e seguita da legali di fiducia della Società.
L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.
Recupero-Traino – Custodia
Il rimborso della spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Xxxxx, Rapina o Incendio indennizzabili a termini di polizza.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 200,00 per ogni sinistro.
Cristalli
Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali.
La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro 550,00= per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Trasporto in ambulanza
Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto in ospedale con autoambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 200,00 per ogni sinistro.
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N° 6– POLIZZA RCAUTO
Il sottoscritto: ......................................................................................................................................................
codice fiscale: ......................................................................................................................................................
nato a: ............................................................................................................................
il:
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domiciliato
per
la
carica
presso
la
sede
societaria,
nella
sua
qualità
di:1..............................................................................................................................................................................
e legale rappresentante dell’Impresa: ......................................................................................................................
con sede legale in:
...............................................................................................................................................
Via/Piazza:
....................................................................................................
C.A.P. ................................
Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:.................................................
codice fiscale: ........................................................
Partita I.V.A.:
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avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;
DICHIARA
che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a il % rispetto
all’importo dei ricavi ;
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:
i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
non è ammessa offerta superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l’attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall’applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.
Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,
€ 45.000,00=
PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
il concorrente presenta offerta con i seguenti valori
€ In cifre
PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE
(comprensivo di imposte e altre tasse)
Luogo e data Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore
........................................, lì ../../.... .................................................................................