Common use of Durata della Convenzione e dei contratti Clause in Contracts

Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, indicata in Convenzione. La Convenzione si intenderà conclusa qualora: 🞎 siano esauriti gli importi massimi previsti per ciascun lotto. 🞎 sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della Convenzione. Si precisa altresì che, con specifico riferimento al lotto 7 (lotto accessorio), la Convenzione si intenderà conclusa, oltre al verificarsi delle due condizioni sopraindicate, anche nell’ipotesi in cui venga attivata da Consip una nuova convenzione per la fornitura di buoni pasto. Sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx viene comunque data comunicazione della scadenza di ciascun lotto relativo alla convenzione, per uno dei motivi di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui al xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi, gli importi – eventualmente incrementati del sesto e del settimo quinto – non siano stati ancora esauriti, la Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. La durata del singolo contratto di fornitura, attuativo della Convenzione, viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordine di acquisto ed è compresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine di acquisto medesimo.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per La Fornitura Del Servizio Sostitutivo Di Mensa

Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha una durata contrattuale di 12 18 (dodicidiciotto) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, indicata in Convenzione. Nel periodo di efficacia della Convenzione, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d’acquisto ricevuti, nei limiti degli importi massimi fissati per ciascun Lotto. La Convenzione si intenderà conclusa qualoraal sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi: 🞎 siano esauriti gli• emissione di Ordini d’acquisto per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun lottLotto, a prescindere dall’ammontare delle Richieste di Approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordini d’acquistoo. 🞎 sia decorso il termine di 1• xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 2 (dodixxxxxxxxci) mesi dalla data di attivazione della Convenzione. Si precisa altresì che, con specifico riferimento al lotto 7 (lotto accessorio), la Convenzione si intenderà conclusa, oltre al verificarsi delle due condizioni sopraindicate, anche nell’ipotesi in cui venga attivata da Consip una nuova convenzione per la fornitura di buoni pasto. Sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx viene comunque data comunicazione della scadenza di ciascun lotto relativo alla convenzioConvenzionene, per uno dei motivi di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui al xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 (xxxxxxxxxxxxxx) mesi, gli importi – eventualmente incrementati del sesto e del settimo quinto – non siano stati ancora esauriti, la Convenzione pupotrà ò essere prorogatprorogata, a fino ad un massimo di ulteriori 16 2 (dodiseici) mesi. La durata del singolo contrattContratto o di fornitura, attuativo della Convenzionefornitura , viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordindiretto d’acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini: 1. relativamente ai buoni pasto elettronici: • in caso e di acquisto ed è compresprimo Ordine diretto d’acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo; • nel caso dei successivi Ordini diretto d’acquisto a in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine di acquistdiretto d’acquisto o medesim 2. relativamente ai buoni pasto cartacei: la durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall’Unità ordinante nell’Ordine diretto d’acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo.o.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Buoni Pasto

Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha una durata contrattuale di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, indicata in Convenzione. Nel periodo di efficacia della Convenzione, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d’acquisto ricevuti, nei limiti degli importi massimi fissati per ciascun Lotto. La Convenzione si intenderà conclusa qualoraal sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi: 🞎 siano esauriti gli• emissione di Ordini d’acquisto per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun lottLotto, a prescindere dall’ammontare delle Richieste di Approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordini d’acquistoo. 🞎 sia decorso il termine di 1• xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 2 (dodixxxxxxci) mesi dalla data di attivazione della ConvenzioneSul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx viene comunque data comunicazione della scadenza di ciascun lotto relativo alla Convenzione, per uno dei motivi di cui ai punti precedenti. . Si precisa altresì che, con specifico riferimento al lotto 7 (lotto accessoriai lotti accessorio), la Convenzione si intenderà conclusa, oltre al verificarsi delle due condizioni sopraindicate, anche nell’ipotesi in cui venga attivata da Consip una nuova convenzione per la fornitura di buonBuoni i pasto. Sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx viene comunque data comunicazione della scadenza di ciascun lotto relativo alla convenzione, per uno dei motivi di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui al xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi, gli importi – eventualmente incrementati del sesto e del settimo quinto – non siano stati ancora esauriti, la Convenzione pupotrà ò essere prorogatprorogata, a fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. La durata del singolo contrattContratto o di fornitura, attuativo della Convenzionefornitura , viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordindiretto d’acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini: 1. relativamente ai buoni pasto elettronici: • in caso e di acquisto ed è compresprimo Ordine diretto d’acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo; • nel caso dei successivi Ordini diretto d’acquisto a in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine di acquistdiretto d’acquisto o medesim 2. relativamente ai buoni pasto cartacei: la durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall’Unità ordinante nell’Ordine diretto d’acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo.o.

Appears in 1 contract

Samples: Buoni Pasto

Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha una durata contrattuale di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, indicata in Convenzione. Nel periodo di efficacia della Convenzione, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d’acquisto ricevuti, nei limiti degli importi massimi fissati per ciascun Lotto. La Convenzione si intenderà conclusa qualoraal sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi: 🞎 siano esauriti gli• emissione di Ordini d’acquisto per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun lottLotto, a prescindere dall’ammontare delle Richieste di Approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordini d’acquistoo. 🞎 sia decorso il termine di 1• xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 2 (dodixxxxxxci) mesi dalla data di attivazione della Convenzione. Si precisa altresì che, con specifico riferimento al lotto 7 (lotto accessorio), la Convenzione si intenderà conclusa, oltre al verificarsi delle due condizioni sopraindicate, anche nell’ipotesi in cui venga attivata da Consip una nuova convenzione per la fornitura di buoni pasto. Sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx viene comunque data comunicazione della scadenza di ciascun lotto relativo alla convenzioConvenzionene, per uno dei motivi di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui al xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi, gli importi – eventualmente incrementati del sesto e del settimo quinto – non siano stati ancora esauriti, la Convenzione pupotrà ò essere prorogatprorogata, a fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. La durata del singolo contrattContratto o di fornitura, attuativo della Convenzionefornitura , viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordindiretto d’acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini: 1. relativamente ai buoni pasto elettronici: • in caso e di acquisto ed è compresprimo Ordine diretto d’acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo; • nel caso dei successivi Ordini diretto d’acquisto a in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine di acquistdiretto d’acquisto o medesim 2. relativamente ai buoni pasto cartacei: la durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall’Unità ordinante nell’Ordine diretto d’acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo.o.

Appears in 1 contract

Samples: Buoni Pasto