Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi. 1. Con riferimento a ciascun Lotto l’Accordo Quadro avrà una durata indicativa di 36 (trentasei) mesi, naturali e consecutivi, dalla data di sua sottoscrizione, salvo anticipato o successivo esaurimento delle quantità in esso previste. Rimangono ferme la facoltà di ripetizione dei servizi analoghi, di cui al successivo comma 5. 2. I Contratti Attuativi potranno essere stipulati fino al raggiungimento dell’importo massimo utilizzabile, eventualmente incrementato in virtù degli ampliamenti contrattuali previsti dal presente Disciplinare, ed avranno una durata massima pari a 1 (uno) anno. 3. In ogni caso, il termine di durata temporale sia dell’Accordo Quadro sia dei Contratti Attuativi è ricollegato all’esaurimento dei quantitativi in essi previsti, nel limite massimo di 36 mesi per l’Accordo Quadro, e di 1 (uno) anno per i Contratti Attuativi. 4. L’affidamento dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi avviene a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Per il caso di affidamento del Contratto Attuativo, la remunerazione dell’Appaltatore verrà commisurata in relazione ai volumi effettivamente forniti, ivi inclusi i servizi a richiesta. 5. Sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedere all’affidamento di nuovi servizi, conformi al progetto a base di gara, consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, per un periodo massimo di tre anni. 6. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 1 anno e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 7. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante. 8. Durante il periodo contrattuale l’Affidatario di ciascun Xxxxx dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato. 9. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
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Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi. 1. Con riferimento a ciascun Lotto l’Accordo L’Accordo Quadro avrà una durata indicativa di 36 24 (trentaseiventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, dalla data di della sua sottoscrizione, salvo anticipato o successivo esaurimento delle quantità in esso previste. Rimangono ferme la facoltà di ripetizione dei servizi analoghiopzione di cui al precedente articolo, e quella di proroga di cui al successivo comma 54°.
2. I Contratti Attuativi potranno essere stipulati fino al raggiungimento dell’importo massimo utilizzabile, eventualmente incrementato in virtù degli ampliamenti contrattuali previsti dal presente Disciplinare, ed avranno una durata massima pari a 1 (uno) anno.
3. In ogni caso, il termine di durata temporale sia dell’Accordo Quadro sia dei Contratti Attuativi è ricollegato all’esaurimento dei quantitativi in essi previsti, nel limite massimo di 36 mesi 4 (quattro) anni per l’Accordo Quadro, e di 1 (uno) anno per i Contratti Attuativi.
4. L’affidamento dell’Accordo Sarà facoltà dell’Istituto, all’esaurimento delle quantità complessive previste dall’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi avviene nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a misura, sulla base dei prezzi unitari proroghe contrattuali nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di aggiudicazione. Per il caso di affidamento individuazione del Contratto Attuativo, la remunerazione dell’Appaltatore verrà commisurata in relazione ai volumi effettivamente forniti, ivi inclusi i servizi a richiestanuovo Appaltatore.
5. Sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedere all’affidamento di nuovi servizi, conformi al progetto a base di gara, consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, per un periodo massimo di tre anni.
6. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 1 anno e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
7. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
8. Durante il periodo contrattuale l’Affidatario di ciascun Xxxxx dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.
9. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto della Fornitura in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 3211, comma 8, 9° del CodiceD.Lgs. n. 163/06.
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Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi. 1. Con riferimento a ciascun Lotto l’Accordo L’Accordo Quadro avrà una durata indicativa di 36 24 (trentaseiventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, salvo anticipato o successivo esaurimento delle quantità in esso previste. Rimangono ferme la facoltà di ripetizione dei servizi analoghi, di cui al successivo comma 5.
2. I Contratti Attuativi potranno essere stipulati nel corso della vigenza dell’Accordo Quadro fino al raggiungimento dell’importo massimo utilizzabile, eventualmente incrementato in virtù degli ampliamenti adempimenti contrattuali previsti dal presente Disciplinare, ed avranno una durata massima pari a 1 (uno) anno.
3. In ogni caso, il termine di durata temporale sia dell’Accordo Quadro sia dei Contratti Attuativi è ricollegato all’esaurimento dei quantitativi in essi previsti, nel limite massimo di 36 mesi 4 (quattro) anni per l’Accordo Quadro, Quadro e di 1 (uno) anno per i Contratti Attuativi.
4. L’affidamento dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi avviene a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Per il caso di affidamento del Contratto Attuativo, la remunerazione dell’Appaltatore verrà commisurata in relazione ai volumi effettivamente forniti, ivi inclusi i servizi a richiesta.
5. Sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedere all’affidamento di nuovi servizi, conformi al progetto a base di gara, consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, per un periodo massimo di tre anni.
6. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio la Fornitura alla scadenza del Contrattodell’Accordo quadro, nella misura massima di 1 anno 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
75. L’opzione di cui al precedente comma 4° sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto all’Accordo quadro già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
86. Durante il periodo contrattuale l’Affidatario di ciascun Xxxxx dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.
97. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto della Fornitura in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8°, del Codice.
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Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi. 1. Con riferimento a ciascun Lotto l’Accordo L’Accordo Quadro avrà una durata indicativa di 36 24 (trentaseiventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, dalla data di della sua sottoscrizione, salvo anticipato o successivo esaurimento delle quantità in esso previste. Rimangono ferme la facoltà di ripetizione dei servizi analoghiopzione di cui al precedente articolo, e quella di proroga di cui al successivo comma 53°.
2. I Contratti Attuativi potranno essere stipulati fino al raggiungimento dell’importo massimo utilizzabile, eventualmente incrementato in virtù degli ampliamenti contrattuali previsti dal presente Disciplinare, ed avranno una durata massima pari a 1 (uno) anno.
3. In ogni caso, il termine di durata temporale sia dell’Accordo Quadro sia che dei Contratti Attuativi è ricollegato all’esaurimento dei quantitativi in essi previsti, nel limite massimo di 36 mesi 4 (quattro) anni per l’Accordo Quadro, e di 1 (uno) anno per i Contratti Attuativi.
4. L’affidamento dell’Accordo Sarà facoltà dell’Istituto, all’esaurimento delle quantità complessive previste dall’Accordo Quadro e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali dalla durata semestrale, per non più di due volte e per un periodo complessivo di proroga non superiore a un anno dalla scadenza dell’Accordo Quadro, nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore, e dei singoli Contratti Attuativi avviene a misura, sulla base dei prezzi unitari corrispondenti quantitativi di aggiudicazione. Per il caso di affidamento del Contratto Attuativo, la remunerazione dell’Appaltatore verrà commisurata in relazione ai volumi effettivamente forniti, ivi inclusi i servizi a richiestaVoucher.
5. Sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedere all’affidamento di nuovi servizi, conformi al progetto a base di gara, consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, per un periodo massimo di tre anni.
6. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 1 anno e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
7. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
8. Durante il periodo contrattuale l’Affidatario di ciascun Xxxxx dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.
9. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto della Fornitura in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 3211, comma 89°, del CodiceD.Lgs. n. 163/06.
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