Common use of DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Clause in Contracts

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. 3 (tre) anni III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: a) da una garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da primari gruppi bancari o assicurativi nazionali, o rilasciata da uno degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. b) dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure, di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione o polizza assicurativa, relativa alla cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base di gara. Inoltre, pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente, l'aggiudicatario dovrà fornire: a) una garanzia fideiussoria definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base di gara. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa,rilasciata da primari gruppi bancari o assicurativi nazionali, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.

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Samples: Bando Di Gara D’appalto

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. 3 Durata in mesi: 48 (trequarantotto) annimesi, dalla data che sarà indicata nel contratto d'appalto. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOCondizioni relative all’appalto III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:Xxxxxxxx e garanzie richieste: l'offerta dovrà essere corredata dalla garanzia prevista dall'articolo 75 del d.lgs. n. 163/2006, alle condizioni ivi previste ed ulteriormente disciplinate nel capitolato d’oneri. aIII.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le modalità di pagamento del corrispettivo dell’appalto saranno indicate nel capitolato d’oneri. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: una delle forme consentite ed indicate dall’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 ai fini della partecipazione alla gara (cfr. infra, punto III.2.1). Gli operatori economici di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti in gara (articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006), non ancora costituiti e che risultino aggiudicatari dell'appalto, conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi - da una garanzia provvisoria indicare in sede di importo pari al 2% (due domanda di partecipazione e qualificato come mandatario - il quale stipulerà il contratto in nome e per cento) dell’importo a base conto proprio e dei mandanti. Si sottolinea che nell'eventualità di formazioni di raggruppamenti c.d. “sovrabbondanti”, l'esclusione dalle procedure di gara sotto forma non sarà comunque automatica. Nello specifico sarà assicurata alle imprese la possibilità di cauzione giustificare, di fronte alla stazione appaltante, la necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo presentando idonea documentazione. Tale giustificazione non dovrà, tuttavia, limitarsi ad una mera “autocertificazione”, ma dovrà essere basata su precisi elementi in grado di corroborare la tesi delle imprese associate quali, ad esempio, il piano di business che evidenzi l'opportunità di partecipare in RTI alla luce del valore/dimensione/tipologia del servizio richiesto o dell'attuale stato delle imprese coinvolte (coinvolgimento in altri servizi, stato di fideiussionedifficoltà, temporanea impossibilità di utilizzare i mezzi a scelta dell'offerentedisposizione). III.1.4) Altre condizioni particolari. La cauzione può essere costituita in contanti, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, realizzazione dell'appalto è soggetta a titolo di pegno a favore di AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da primari gruppi bancari o assicurativi nazionali, o rilasciata da uno degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000condizioni particolari: sì. b) dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure, di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione o polizza assicurativa, relativa alla cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base di gara. Inoltre, pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente, l'aggiudicatario dovrà fornire: a) una garanzia fideiussoria definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base di gara. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa,rilasciata da primari gruppi bancari o assicurativi nazionali, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.

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Samples: Appalto Per Servizi Di Ristorazione

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. 3 (tre) anniDurata lavori appalto: 365 giorni SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOALL’APPALTO DI CONCESSIONE III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: aXxxxxxxx e garanzie richieste (se del caso) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 1) Cauzione provvisoria € 189.180,00 (euro centottantanovemila centottanta/00) determinata già in maniera dimidiata ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, atteso che, per la partecipazione alla procedura, è richiesto quale requisito obbligatorio il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da una garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerenteun ente certificatore accreditato. La cauzione può stessa deve essere costituita in contanti, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso con le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da primari gruppi bancari o assicurativi nazionali, o rilasciata da uno degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie modalità e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi nel rispetto delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. b) dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure, di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale prescrizioni di cui all’art. 107 75 del D.Lgs. 385/199312.04.2006, contenente l’impegno n. 163. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia L’appalto è finanziato con Fondi Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 000 del 22/11/2013 recante ad oggetto “POR Campania XXXX 0000-0000: iniziative di accelerazione della spesa DD.G.R. nn. 148 e 378 del 2013 – Adempimenti – dove nell’ALLEGATO 1 approvato al punto 1.) del deliberato stesso, riporta l’elenco dei progetti potenzialmente coerenti da ammettere a rilasciarefinanziamento sul POR FESR 2007/2013, qualora dove ricade, fra gli altri, il concorrente risultasse affidatarioComune di CAPACCIO al progressivo 58 e 59 con 2 interventi in riferimento alla DGR 378-2013 – P.I.P. – obiettivo operativo 2.5, una fideiussione o polizza assicurativache al punto 5.) del deliberato espressamente riporta “di demandare ai dirigenti ratione materiae l’istruttoria finalizzata all’emissione del decreto di ammissione a finanziamento per gli interventi di cui ai punti 1.), relativa alla cauzione definitiva 2.), 3.) e 4.) a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi Operativi del POR FESR che determinerà l’effettiva modifica della fonte finanziaria dei singoli progetti;“. Al progressivo 59 dell’ALLEGATO 1 sopra detto, è riportato il progetto di “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto (Completamento)”, di importo complessivo pari ad € 28.700.000,00. Il presente Disciplinare di gara allegato al 10% (dieci Bando di gara per cento) dell’importo l’affidamento di lavori sopra soglia comunitaria, viene pubblicato senza la previa acquisizione del decreto regionale di ammissione a base finanziamento al solo fine di anticipare i tempi in quanto i finanziamenti in capo al - POR Campania XXXX 0000-0000 – “Iniziative di accelerazione della Spesa” hanno, in ogni caso, il limite temporale fissato al 31/12/2015 per il completamento della rendicontazione e, quindi, nell’eventualità in cui tale finanziamento non dovesse concretizzarsi o non dovesse concretizzarsi per l’importo complessivo di cui sopra, il Comune di CAPACCIO provvederà alla revoca / annullamento del bando e degli eventuali ulteriori atti consequenziali e non si procederà ad alcuna sottoscrizione di contratto qualora con la procedura di gara si sia arrivato all’aggiudicazione definitiva; in tali casi, ai singoli concorrenti non saranno riconosciuti, rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara. Inoltre, pena né saranno riconosciuti indennizzi e/o risarcimenti di sorta, né potranno essere avanzate da parte dei concorrenti pretese di risarcimenti o di indennizzi di qualsiasi tipo: i concorrenti sono espressamente resi edotti di quanto sopra sicché con la decadenza dall’affidamento e loro spontanea partecipazione alla gara accettano incondizionatamente ed irreversibilmente le altre conseguenze previste dalla normativa vigente, l'aggiudicatario dovrà fornire: a) una garanzia fideiussoria definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base di gara. La garanzia fideiussoriaclausole sopra riportate che rendono ufficiali, a scelta dell'offerentepena di esclusione, può essere bancaria o assicurativa,rilasciata da primari gruppi bancari o assicurativi nazionali, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo con la sottoscrizione del Modello F. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di cui all'articolo 106 operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti caso) III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso) La realizzazione dell’appalto è soggetta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.condizioni particolari ○ si ● no

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Samples: Bando Di Gara

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. 3 Periodo in mesi: 16 (tresedici) annimesi, dalla data che sarà indicata nel contratto. • SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOCondizioni relative all’appalto III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: a) da una Xxxxxxxx e garanzie richieste: l'offerta dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria prevista dall'articolo 75 del d.lgs. n. 163/2006. Fatto salvo quanto ivi disciplinato, il termine di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da primari gruppi bancari o assicurativi nazionali, o rilasciata da uno degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività validità della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia provvisoria deve avere validità per dovrà essere di almeno 120 (centoventi) centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione dell’offerta e l'offerta dovrà contenere l'impegno del contratto garante a rinnovarla, su richiesta del Consiglio regionale della Puglia, per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sottoscrizione del contratto medesimosua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. L'importo della garanzia L'offerta è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciataaltresì corredata, da organismi accreditatia pena di esclusione, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. b) dalla dichiarazione dall'impegno di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure, di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, contenente l’impegno fideiussore a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione o polizza assicurativa, relativa alla cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base di gara. Inoltre, pena rilasciare la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente, l'aggiudicatario dovrà fornire: a) una garanzia fideiussoria definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base di gara. La garanzia fideiussorial'esecuzione del contratto, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa,rilasciata da primari gruppi bancari o assicurativi nazionali, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 113 del decreto legislativo d.lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario dell’appalto. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, la garanzia in parola deve essere prestata da tutti i componenti degli stessi. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il finanziamento è totalmente a carico del bilancio del Consiglio regionale: Le modalità di pagamento del corrispettivo dell’appalto sono indicate nel Capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: una delle forme consentite ed indicate dall’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 ai fini della partecipazione alla gara (cfr. infra, punto III.2.1). Gli operatori economici di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti in gara (art. 34, comma 1° settembre 1993, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 385163/2006), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie non ancora costituiti e che sono sottoposti a revisione contabile risultino aggiudicatari dell'appalto, conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da parte indicare in sede di una società domanda di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente partecipazione e qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per realizzazione dell’appalto: non è ammesso il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàsubappalto.

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Samples: Bando Per La Realizzazione E Manutenzione Di Un Sistema Di Monitoraggio Dell’emittente Televisiva Locale