Common use of Durata e Decorrenza delle garanzie Clause in Contracts

Durata e Decorrenza delle garanzie. Ferme le Carenze stabilite dalle presenti Condizioni di Assicurazione, le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il Prestito Personale viene effettivamente erogato all’Assicurato a condizione che: • siano stati sottoscritti il Questionario Assuntivo e il Modulo di Adesione; • sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto; • non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.2. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze in- dicate dall’Assicurato nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione. Per maggiori dettagli in merito all’eventuale mancata accettazione da parte delle Società, si rinvia al successivo art. 1.9 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le garanzie producono la loro efficacia fino alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso originario del Prestito Personale, fermo restando in ogni caso quanto previsto, tra l’altro, per le ipotesi di estin- zione anticipata del Prestito Personale di cui al successivo art. 1.5. Pertanto, non dovranno essere considerati oggetto di Copertura i Sinistri verificatisi successivamente alla suddetta data di scadenza. Le garanzie Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale terminano inoltre alla data di effettivo pensionamento dell’As- sicurato. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di Sinistro liquidato per Morte o Invalidità Totale e Permanente.

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Durata e Decorrenza delle garanzie. Ferme le Carenze stabilite dalle presenti Condizioni di Assicurazione, le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il Prestito Personale Mutuo viene effettivamente erogato all’Assicurato a condizione che: • siano stati sottoscritti il Questionario Assuntivo e Assuntivo, il Questionario Anamnestico qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione; • sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto; • non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.21.3. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze in- dicate dall’Assicurato nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione. Per maggiori dettagli in merito all’eventuale mancata accettazione da parte delle Società, si rinvia al successivo art. 1.9 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le garanzie producono la loro efficacia fino alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso originario del Prestito PersonaleMutuo, fermo restando in ogni caso quanto previsto, tra l’altro, per le ipotesi di estin- zione estinzione anticipata del Prestito Personale Mutuo di cui al successivo art. 1.51.6. Pertanto, non dovranno essere considerati oggetto di Copertura i Sinistri verificatisi successivamente alla suddetta data di scadenza. Le garanzie Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale terminano inoltre alla data di effettivo pensionamento dell’As- sicurato. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di Sinistro liquidato per Morte o Invalidità Totale e Permanente. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati ai sensi del successivo art. 1.2, la cessazione delle ga- ranzie ha luogo unicamente nei confronti dell’Assicurato cui l’evento si riferisce; le garanzie rimangono in vigore per gli altri Assicurati cointestatari, con prestazioni pari a quelle definite al successivo art. 1.2. Per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.

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Durata e Decorrenza delle garanzie. Ferme le Carenze stabilite dalle presenti Condizioni di Assicurazione, le Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il Prestito Personale mutuo viene effettivamente erogato all’Assicurato all’Assicu- rato a condizione che: • siano stati sottoscritti il Questionario Assuntivo e il Modulo di Adesione; • sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto; • sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione; • non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.21.3. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze in- dicate indi- cate dall’Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute o eventualmente nel Questionario Assuntivo anamnestico. La durata dell’assicurazione, cioè l’arco di tempo che intercorre fra la data di Decorrenza e nel Modulo la data di Adesionescadenza, è pari alla durata del rapporto di Mutuo con il limite di 10 anni per le garanzie C) D) ed E). Per maggiori dettagli in merito all’eventuale mancata accettazione da parte delle Società, si rinvia al successivo art. 1.9 delle presenti Condizioni di Assicurazionei Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata iniziale del mutuo; eventuali allungamenti della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura. Le garanzie producono la loro efficacia fino alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso originario del Prestito Personale, fermo restando in ogni caso quanto previsto, tra l’altro, per le ipotesi di estin- zione anticipata del Prestito Personale di cui al successivo art. 1.5. Pertanto, non dovranno essere considerati oggetto di Copertura i Sinistri verificatisi successivamente alla suddetta data di scadenza. Le garanzie Inabilità temporanea totale e Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale terminano inoltre alla data di effettivo pensionamento dell’As- sicuratodell’Assicurato, se precedente il termine di 10 anni sopra stabilito. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di Sinistro liquidato per Morte Morte, Invalidità totale e permanente o Invalidità Totale e PermanenteMalattia grave. In caso di Mutuo cointestato la cessazione delle garanzie ha luogo unicamente nei confronti della persona cui l’evento si riferisce; le garanzie rimangono in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazioni pari a quelle definite al successivo art. 1.2.

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Durata e Decorrenza delle garanzie. Ferme le Carenze stabilite dalle presenti Condizioni di Assicurazione, le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il Prestito Personale Flessibile viene effettivamente erogato all’Assicurato a condizione che: • siano stati sottoscritti il Questionario Assuntivo e il Modulo di Adesione; • sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto; • non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.2. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze in- dicate indi- cate dall’Assicurato nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione. Per maggiori dettagli in merito all’eventuale mancata accettazione da parte delle Società, si rinvia al successivo art. 1.9 1.10 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le garanzie producono la loro efficacia fino alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso originario del Prestito PersonalePersonale Flessibile residuo, fermo restando in ogni caso quanto previsto, tra l’altro, per le ipotesi di estin- zione estinzione anticipata del Prestito Personale Flessibile di cui al successivo art. 1.51.6. Pertanto, non dovranno essere considerati oggetto di Copertura i Sinistri verificatisi successivamente alla suddetta data di scadenza. Le garanzie Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale terminano inoltre alla data di effettivo pensionamento dell’As- sicurato. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di Sinistro liquidato per Morte o Invalidità Totale e Permanente.

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Durata e Decorrenza delle garanzie. Ferme le Carenze stabilite dalle presenti Condizioni di Assicurazione, le Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il Prestito Personale mutuo viene effettivamente erogato all’Assicurato a condizione condi- zione che: • siano stati sottoscritti il Questionario Assuntivo e il Modulo di Adesione; • sia stato corrisposto il Premio premio contrattualmente previsto; • sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione; • non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.21.3. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze in- dicate indi- cate dall’Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute o eventualmente nel Questionario Assuntivo anamnestico. La durata dell’assicurazione, cioè l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e nel Modulo la data di Adesionescadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo con il limite di 10 anni per le garanzie C) D) ed E). Per maggiori dettagli in merito all’eventuale mancata accettazione da parte delle Società, si rinvia al successivo art. 1.9 delle presenti Condizioni di Assicurazionei mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata iniziale del mutuo; eventuali allungamenti della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura. Le garanzie producono la loro efficacia fino alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso originario del Prestito Personale, fermo restando in ogni caso quanto previsto, tra l’altro, per le ipotesi di estin- zione anticipata del Prestito Personale di cui al successivo art. 1.5. Pertanto, non dovranno essere considerati oggetto di Copertura i Sinistri verificatisi successivamente alla suddetta data di scadenza. Le garanzie Inabilità temporanea totale e Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale terminano inoltre alla data di effettivo pensionamento dell’As- sicuratodell’Assicurato, se precedente il termine di 10 anni sopra stabilito. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di Sinistro sinistro liquidato per Morte Morte, Invalidità totale e permanente o Invalidità Totale e PermanenteMalattia grave. In caso di mutuo cointestato la cessazione delle garanzie ha luogo unicamente nei confronti della persona cui l’evento si riferisce; le garanzie rimangono in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazioni pari a quelle definite al successivo art. 1.2.

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Durata e Decorrenza delle garanzie. Ferme le Carenze stabilite dalle presenti Condizioni di Assicurazione, le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il Prestito Personale Mutuo viene effettivamente erogato all’Assicurato a condizione che: • siano stati sottoscritti sottoscritto il Questionario Assuntivo e Assuntivo, il Questionario Anamnestico qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione; • sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto; • non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.21.3. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze in- dicate dall’Assicurato nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione. Per maggiori dettagli in merito all’eventuale mancata accettazione da parte delle Società, si rinvia al successivo art. 1.9 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le garanzie producono la loro efficacia fino alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso originario del Prestito PersonaleMutuo, fermo restando in ogni caso quanto previsto, tra l’altro, per le ipotesi di estin- zione estinzione anticipata del Prestito Personale Mutuo di cui al successivo art. 1.51.6. Pertanto, non dovranno essere considerati oggetto di Copertura i Sinistri verificatisi successivamente alla suddetta data di scadenza. Le garanzie Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale terminano inoltre alla data di effettivo pensionamento dell’As- sicurato. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di Sinistro liquidato per Morte o Invalidità Totale e Permanente. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati ai sensi del successivo art. 1.2, la cessazione delle ga- ranzie ha luogo unicamente nei confronti dell’Assicurato cui l’evento si riferisce; le garanzie rimangono in vigore per gli altri Assicurati cointestatari, con prestazioni pari a quelle definite al successivo art. 1.2. Per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.

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