Durata e modifica unilaterale delle condizioni Clausole campione

Durata e modifica unilaterale delle condizioni. 15.1 Il Contratto ha durata indeterminata. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento secondo le modalità indicate al successivo articolo 16. La Banca, in presenza di giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni normative ed economiche del presente Contratto. Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 385/93, le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi. In tal caso, il Cliente potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l’applicazione della condizione variata, senza penalità e secondo le condizioni praticate precedentemente. Qualora il Cliente non eserciti il predetto diritto di recesso, le modifiche si ritengono accettate. Resta inteso che le variazioni contrattuali per le quali non sono state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente.