Durata e sostituzione nell'incarico. 1. I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente fatta salva la richiesta unitaria di proroga esercitata congiuntamente dalle organizzazioni firmatarie del presente C.C.N.L. 2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concer- nere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conse- guente obbligo di procedere al suo rinnovo. In questo caso, le associazioni sindacali mag- giormente rappresentative firmatarie del presente C.C.N.L., congiuntamente procedono con la richiesta di indire nuove elezioni. 4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa R.S.U. e di esse va data comuni- cazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori, mediante affissione all’albo delle co- municazioni intercorse con le medesime; il nominativo del subentrante individuato nel primo non eletto nell’ambito della stessa lista purchè ancora associato ed inserito nella stessa, deve essere tempestivamente comunicato a cura della R.S.U., al servizio di gestione del personale e ai lavoratori, mediante affissione all’albo delle comunicazioni intercorse con le medesime. ART. 7
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Durata e sostituzione nell'incarico. 1. I componenti della R.S.U. restano in carica per 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni. Almeno tre annimesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., al termine dei quali decadono automaticamente fatta salva la richiesta unitaria le associazioni sindacali di proroga esercitata congiuntamente dalle organizzazioni firmatarie cui all’art. 1 comma 1, parte prima, del presente C.C.N.L.
2accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. La R.S.U. uscente, provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all'attività sindacale che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla direzione aziendale. Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza di 36 mesi. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera automaticamente decaduta. In caso di dimissioni di uno dei componentiun componente la R.S.U., lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concer- nere concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. delle R.S.U., con conse- guente conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo. In questo caso, secondo le associazioni sindacali mag- giormente rappresentative firmatarie del modalità previste dal presente C.C.N.L., congiuntamente procedono con la richiesta di indire nuove elezioniaccordo.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa R.S.U. e di esse va data comuni- cazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori, mediante affissione all’albo delle co- municazioni intercorse con le medesime; il nominativo del subentrante individuato nel primo non eletto nell’ambito della stessa lista purchè ancora associato ed inserito nella stessa, deve essere tempestivamente comunicato a cura della R.S.U., al servizio di gestione del personale e ai lavoratori, mediante affissione all’albo delle comunicazioni intercorse con le medesime. ART. 7
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