Modalità per indire le elezioni Clausole campione

Modalità per indire le elezioni. 1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all’indizione l’Aran convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario elettorale15▸.
Modalità per indire le elezioni. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni sindacali di cui al punto 1 dell’accordo per la costituzione della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, prov- vederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione Aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
Modalità per indire le elezioni. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u. le associazioni sindacali di cui al punto 1 dell'accordo per la costituzione della r.s.u., congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione Aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
Modalità per indire le elezioni. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le Associazioni sindacali aventi diritto, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, da inviare altresì alla Direzione aziendale, che ne favorirà l'espletamento nell'ambito della normativa vigente.
Modalità per indire le elezioni. Trascorsi tre anni dalla data delle precedenti elezioni, le organizzazioni sindacali congiuntamente o disgiuntamente dalle altre, avvieranno la procedura per la elezione delle RLS, con una comunicazione scritta da affiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale é di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno compreso quello dell'affissione.
Modalità per indire le elezioni. 1. Con cadenza quinquennale, la Direzione Generale dell’Assessorato al Personale d’intesa con le associazioni sindacali rappresentative indice l’elezione per la predisposizione di un elenco di n. 30 nominativi del personale dell’Amministrazione da cui saranno sorteggiati n. 2 nominativi per far parte del Collegio Arbitrale in rappresentanza del personale.
Modalità per indire le elezioni. 1. Con riferimento al comma 1 dell’art. 2 della parte prima, con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle R.S.U. di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative firmatarie del C.C.N.L., congiuntamente, assumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell’apposito albo dell’Istituzione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla R.S.U. in scadenza di mandato.
Modalità per indire le elezioni. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni sindacali aventi diritto, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n° 300, da inviare altresì alla Direzione aziendale, che ne favorirà l’espletamento nell’ambito della normativa vigente.
Modalità per indire le elezioni. 1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali che ne siano titolari, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con il CO.RA.N. e con il Direttore Generale dell’Assessorato al Personale le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione negli appositi albi. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
Modalità per indire le elezioni. Ciascuna organizzazione, trascorsi tre anni dalla data delle precedenti elezioni, può, anche disgiuntamente dalle altre, avviare la procedura per la elezione delle RSA, con una comunicazione scritta da affiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale, nonché alle altre XX.XX.