Common use of Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa Clause in Contracts

Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa. 1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - l’ art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato 6 tavola 2. 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all’art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l’opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico; - non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art. 45; - è inibita l’attività libero – professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale. 3. Il ritorno dei dirigenti all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrati dall’art. 10, comma 3, e dall’art. 54 del presente CCNL). L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

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Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa. 1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto La richiesta di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - l’ art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato 6 tavola 2. 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, dell’opzione e comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti : a) non preclusione al mantenimento dell’incarico in essere o al conferimento di struttura complessa, divenuti tali dopo direzione di strutture semplici e complesse fermo restando quanto eventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai criteri per il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura; b) spettanza della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art. 3891, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000)comma 11, dopo l’opzione continuano a percepire tale indennità (Retribuzione di posizione) corrispondente all’incarico conferito senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico; - ulteriori interventi contabili da parte delle Aziende o Enti. c) non compete la spettanza della retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art. 45; - è inibita l’attività risultato; d) inibizione dell’attività libero – professionale intramuraria; - cessa ; e) cessazione di essere corrisposta l’indennità corresponsione dell’indennità di esclusività che - dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale.; 32. Il ritorno dei dirigenti all’opzione per il La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla non esclusivo a quello esclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell’opzione. Tale passaggio non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione è ridefinita sulla base dell’incarico successivamente conferito al dirigente con le procedure previste dal presente contratto e per quello di direzione di struttura complessa, anche con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento. Al dirigente che passa al rapporto esclusivo è riconosciuta la retribuzione di risultato, . Nel primo anno dal rientro essa è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrati dall’art. 10, comma 3, e dall’art. 54 del presente CCNL)determinata a consuntivo. L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive dell’indennità di esclusività si applica applicano le disposizioni del presente CCNL in materia. 3. Nei passaggi di cui ai commi 1 e 2 lo stipendio tabellare è quello previsto dall’ art. 85 (Incrementi dello stipendio tabellare) e restano ferme le altre voci del trattamento fondamentale ove spettanti. 4. Per i rapporti di lavoro ad esaurimento, resta applicabile l’art. 513 del CCNL del 3.11.2005 area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Rapporti di lavoro ad esaurimento) e per i dirigenti già di II livello ad esaurimento e a rapporto non esclusivo è fatto salvo quanto previsto dall’art. 47, commi 5 3 e 6 6, del CCNL 8 giugno 2000, II dell’8.6.2000 I biennio economicoeconomico dell’Area IV e dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo).

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Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa. 1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione l'opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - l’ artl'art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’artdell'art. 46, comma 1 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato nell'allegato 6 tavola 2. 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzionedell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all’artall'art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l’opzione l'opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incaricodell'incarico; - non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art. 45dall'art 43; - è inibita l’attività l'attività libero – professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l’indennità l'indennità di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale. 3. Il ritorno dei dirigenti all’opzione all' opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla la retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall’artdall'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrati dall’artmodificato dall'art. 10, comma 3, e dall’art3 nonché dall'art. 54 del presente CCNL58). L’indennità L'indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno dell'anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione all'atto dell'opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione l'acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’artl'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL

Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa. 1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - l’ art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato 6 tavola 2. 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all’art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l’opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico; - non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art. 45; - è inibita l’attività libero – professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale. 3. Il ritorno dei dirigenti all’opzione all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrati modificato dall’art. 10, comma 3, e 3 nonché dall’art. 54 del presente CCNL54). L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

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Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa. 1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto La richiesta di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - l’ art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato 6 tavola 2. 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, dell’opzione e comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti : a) non preclusione al mantenimento dell’incarico in essere o al conferimento di struttura complessa, divenuti tali dopo direzione di strutture semplici e complesse fermo restando quanto eventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai criteri per il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura; b) spettanza della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l’opzione continuano a percepire tale indennità 91 (Retribuzione di posizione) corrispondente all’incarico conferito senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico; - ulteriori interventi contabili da parte delle Aziende o Enti. c) non compete la spettanza della retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art. 45; - è inibita l’attività risultato; d) inibizione dell’attività libero – professionale intramuraria; - cessa ; e) cessazione di essere corrisposta l’indennità corresponsione dell’indennità di esclusività che - dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale.; 32. Il ritorno dei dirigenti all’opzione per il La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla non esclusivo a quello esclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell’opzione. Tale passaggio non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione è ridefinita sulla base dell’incarico successivamente conferito al dirigente con le procedure previste dal presente contratto e per quello di direzione di struttura complessa, anche con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento. Al dirigente che passa al rapporto esclusivo è riconosciuta la retribuzione di risultato, . Nel primo anno dal rientro essa è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrati dall’art. 10, comma 3, e dall’art. 54 del presente CCNL)determinata a consuntivo. L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive dell’indennità di esclusività si applica applicano le disposizioni del presente CCNL in materia. 3. Nei passaggi di cui ai commi 1 e 2 lo stipendio tabellare è quello previsto dall’ art. 85 (Incrementi dello stipendio tabellare) e restano ferme le altre voci del trattamento fondamentale ove spettanti. 4. Per i rapporti di lavoro ad esaurimento, resta applicabile l’art. 513 del CCNL del 3.11.2005 area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Rapporti di lavoro ad esaurimento) e per i dirigenti già di II livello ad esaurimento e a rapporto non esclusivo è fatto salvo quanto previsto dall’art. 47, commi 5 3 e 6 6, del CCNL 8 giugno 2000, II dell’8.6.2000 I biennio economicoeconomico dell’Area IV e dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo).

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Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa. (art. 12 ccnl 3/11/05 che disapplica l’art. 45 ccnl 8/6/00) 1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 L. 138/04 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - l’ art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ccnl 8/6/00 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato 6 tavola 2. 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all’art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000indennità), dopo l’opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico; - non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art. 45111; - è inibita l’attività libero – professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale. 3. Il ritorno dei dirigenti all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla la retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 ccnl 8/6/00 (integrati integrato dall’art. 1022, comma 3, 3 e dall’art. 54 del presente CCNL125). L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000ccnl 8/6/00, II biennio economicobiennio.

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Samples: Collective Labor Agreement

Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa. 1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - l’ artl’art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46, comma 1 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato 6 tavola 2. 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all’art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l’opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico; - non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art. 45dall’art 43; - è inibita l’attività libero – professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale. 3. Il ritorno dei dirigenti all’opzione all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla la retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrati integrato dall’art. 10, comma 3, e dall’art. 54 58 del presente CCNL). L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro