Common use of Effetti della valutazione negativa dei risultati Clause in Contracts

Effetti della valutazione negativa dei risultati. 1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, previo esperimento della procedura di cui all'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27 comma 1, punto 1, può determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica; b) la revoca dell'incarico prima della sua scadenza e l'affidamento di altro tra quelli compresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità di struttura complessa; c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione del comma 5; 2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può determinare: a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica; b) la revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4; c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione del comma 5. 3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica. 4. L'azienda o ente può disporre la revoca dell'incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito. 5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell'azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art. 20 del presente contratto. 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL

Effetti della valutazione negativa dei risultati. 1. Per i dirigenti Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplicecomplessa, la valutazione negativa, previo esperimento della procedura di cui all'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito espletamento delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27 comma 1, punto 1previste, può determinarecomportare: a) perdita a. Perdita parziale o totale della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno riferita all’anno della verifica; b) la revoca dell'incarico prima della sua scadenza b. Revoca anticipata dell’incarico in atto con le procedure di cui al successivo comma 5 e l'affidamento affidamento di altro tra quelli compresi nell'artincarico dirigenziale di valore economico inferiore - art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità 1998/2001 delle rispettive aree contrattuali - e attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità dell’indennità di struttura complessa;complessa . c) c. in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'artnell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione ; d. eventuale applicazione del successivo comma 57; 2. Per i dirigenti Dirigenti con incarico di responsabilità di struttura semplice dipartimentale, distrettuale o articolazione di complessa, la valutazione negativa, previo espletamento delle procedure previste, può comportare: a. Perdita parziale o totale della retribuzione di risultato riferito all’anno della verifica b. Revoca dell’incarico in atto con le procedure di cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'artal successivo comma 5, c. Affidamento di altro incarico dirigenziale di valore economico inferiore: responsabilità di struttura semplice o incarico professionale di alta specializzazione - art. 27, 27 comma 1 lett. b) e c) del CCNL 8 giugno 20001998/2001 delle rispettive aree contrattuali -. d. eventuale applicazione del successivo comma 7; 3. Per i Dirigenti con incarico di natura professionale o di alta specializzazione, previo esperimento espletamento delle procedure dell'art. 29previste, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, la valutazione negativa può determinarecomportare: a) xxxxxxx, in tutto a. Perdita parziale o in parte, totale della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica;risultato b) la revoca b. Xxxxxx anticipata dell'incarico dell’incarico in atto e l'affidamento affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, incarico dirigenziale di valore economico inferiore a quello in atto atto, con le procedure del di cui al successivo comma 45; c) c. in caso di responsabilità reiterata, reiterata ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione del fatto salvo il recesso qualora vi sia responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertati secondo le procedure previste dal successivo comma 5.7; 34. Per i dirigenti cui siano conferiti gli Dirigenti con meno di 5 anni di anzianità con incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000professionali di base, previo esperimento espletamento delle procedure dell'art. 29previste, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all'inosservanza all’inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni dell'artdi cui al precedente art. 27, 17 comma 1 punto 2II, può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno all’anno della verifica.; 45. L'azienda o ente L’azienda può disporre la revoca dell'incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) dell’incarico prima della sua prevista scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. 6. Nell'attribuzione Nel caso di un incarico revoca degli incarichi di minor valore economico è fatta salva cui all’art. 27 comma a), b) e c) del CCNL 1998/2001 delle rispettive aree contrattuali, a causa di valutazione negativa la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, unificata è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. 43 CCNL 3/11/2005 dei Medici e Veterinari e corrispondente S.P.T.A. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.; 57. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti prima descritte e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell'azienda dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, Dirigenti previa attuazione delle procedure previste dagli artpreviste 8. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art. 20 del presente contrattoI relativi provvedimenti vengono adottati dal Direttore Generale. 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Effetti della valutazione negativa dei risultati. 1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, previo esperimento della procedura di cui all'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27 comma 1, punto 1, può determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica; b) la revoca dell'incarico prima della sua scadenza e l'affidamento di altro tra quelli compresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o ce) del CCNL C.C.N.L. 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità di struttura complessa; c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lettlet. ce) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione del comma 5; 2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può determinare: a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica; b) la revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4; c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione del comma 5. 3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica. 4. L'azienda o ente può disporre la revoca dell'incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito. 5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell'azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art. 20 del presente contratto. 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Effetti della valutazione negativa dei risultati. 1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, semplice previo esperimento della procedura di cui all'artall’art. 29, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni di cui all'artall’art. 27 27, comma 1, punto 1), può determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno all’anno della verifica; b) la revoca dell'incarico dell’incarico prima della sua scadenza e l'affidamento l’affidamento di altro tra quelli compresi nell'artricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità dell’indennità di struttura complessa; c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'artnell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione l’applicazione del comma 5;. 2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'artdall’art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'artdell’art. 29, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza alla inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni dell'artdell’art. 27, comma 1 1, punto 2, può determinare: a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno all’anno della verifica; b) la revoca anticipata dell'incarico dell’incarico e l'affidamento l’affidamento di altro tra quelli previsti dall'artdall’art. 27, lett. . c) del CCNL 8 giugno 2000, 2000 di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4; c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione del comma 5. 3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica. 4. L'azienda o ente può disporre la revoca dell'incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito. 5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell'azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art. 20 del presente contratto. 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.

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Effetti della valutazione negativa dei risultati. 1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, previo esperimento della procedura di cui all'artall’art. 29, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni di cui all'artall’art. 27 comma 1, punto 1, può determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno all’anno della verifica; b) la revoca dell'incarico dell’incarico prima della sua scadenza e l'affidamento l’affidamento di altro tra quelli compresi nell'artnell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità dell’indennità di struttura complessa; c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'artnell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione l’applicazione del comma 5; 2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'artdall’art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'artdell’art. 29, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza all’inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni dell'artdell’art. 27, comma 1 punto 2, può determinare: a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno all’anno della verifica; b) la revoca anticipata dell'incarico dell’incarico e l'affidamento l’affidamento di altro tra quelli previsti dall'artdall’art. 27, lett. . c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4; c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione del comma 5. 3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica. 4. L'azienda o ente può disporre la revoca dell'incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito. 5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell'azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art. 20 del presente contratto. 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.le

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Effetti della valutazione negativa dei risultati. 1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, semplice previo esperimento della procedura di cui all'artall’art. 29, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni di cui all'artall’art. 27 27, comma 1, punto 1), può determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno all’anno della verifica; b) la revoca dell'incarico dell’incarico prima della sua scadenza e l'affidamento l’affidamento di altro tra quelli compresi nell'artricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità dell’indennità di struttura complessa; c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'artnell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione l’applicazione del comma 5;. 2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'artdall’art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'artdell’art. 29, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza alla inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni dell'artdell’art. 27, comma 1 1, punto 2, può determinare: a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno all’anno della verifica; b) la revoca anticipata dell'incarico dell’incarico e l'affidamento l’affidamento di altro tra quelli previsti dall'artdall’art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, 2000 di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4; c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione l’applicazione del comma 5. 3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'artdall’art. 27, comma 1 1, lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'artdell’art. 29, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali, dirigenziali dovuto all'inosservanza alla inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni dell'artdell’art. 27, comma 1 1, punto 2, può determinare la perditaperdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno all’anno della verifica. 4. L'azienda L’azienda o ente può disporre la revoca dell'incarico dell’incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'artdell’art. 31, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione Nell’attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata dall’entrata in vigore del presente contratto, contratto la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 44 e 4345. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto già percepito. 5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell'azienda dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 35 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'artdall’art. 23 del CCNL dell'8 dell’8 giugno 2000, come integrato dall'artdall’art. 20 del presente contratto. 6. Il presente articolo sostituisce l'artl’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.

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Effetti della valutazione negativa dei risultati. 1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, semplice previo esperimento della procedura di cui all'artall’art. 29, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni di cui all'artall’art. 27 27, comma 1, punto 1), può determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno all’anno della verifica; b) la revoca dell'incarico dell’incarico prima della sua scadenza e l'affidamento l’affidamento di altro tra quelli compresi nell'artricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità dell’indennità di struttura complessa; c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'artnell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione l’applicazione del comma 5;. 2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'artdall’art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'artdell’art. 29, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza alla inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni dell'artdell’art. 27, comma 1 1, punto 2, può determinare: a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica; b) la revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4; c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione del comma 5. 3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno all’anno della verifica; b) la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art. 27, lett. 4. L'azienda o ente può disporre la revoca dell'incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito. 5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell'azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art. 20 del presente contratto. 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.2000 di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure

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Effetti della valutazione negativa dei risultati. 1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, semplice previo esperimento della procedura di cui all'artall’art. 29, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni di cui all'artall’art. 27 27, comma 1, punto 1), può determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno all’anno della verifica; b) la revoca dell'incarico dell’incarico prima della sua scadenza e l'affidamento l’affidamento di altro tra quelli compresi nell'artricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità dell’indennità di struttura complessa; c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'artnell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione l’applicazione del comma 5;. 2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'artdall’art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'artdell’art. 29, l'accertamento l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza alla inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni dell'artdell’art. 27, comma 1 1, punto 2, può determinare: a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno all’anno della verifica; b) la revoca anticipata dell'incarico dell’incarico e l'affidamento l’affidamento di altro tra quelli previsti dall'artdall’art. 27, lett. . c) del CCNL 8 giugno 2000, 2000 di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4; c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione del comma 5. 3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica. 4. L'azienda o ente può disporre la revoca dell'incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito. 5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell'azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art. 20 del presente contratto. 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.procedure

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