Effetti della valutazione negativa. 1. L'accertamento della responsabilita' dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell'art. 32, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia. 2. L'accertamento della responsabilita' dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l'assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere commisurati: a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale; b) all'entita' degli scostamenti rilevati. 3. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa puo' determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte; b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo incarico comporta l'attribuzione dell'indennita' di esclusivita' della fascia immediatamente inferiore; c) in caso di accertamento di responsabilita' particolarmente grave e reiterata, la revoca dell'incarico conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato; 4. I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che, comunque, al termine del periodo di incarico non superino positivamente la verifica per la conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di lavoro, sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'art. 27, lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di dirigente. 5. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art 32, comma 5, puo' determinare: a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato; b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), di valore economico inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997; c) in caso di responsabilita' grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b). 6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 e' fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione. 7. In presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine dell'incarico - definita in base ad elementi di particolare gravita', anche estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facolta' di recesso dell'azienda previa attuazione delle procedure previste dall'art. 23.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti della valutazione negativa. 1. L'accertamento L’accertamento della responsabilita' responsabilità dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell'artdell’art. 32, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento L’accertamento della responsabilita' responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l'assunzione l’assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito nell’ambito aziendale;
b) all'entita' all’entità degli scostamenti rilevati.
3. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilita' l’accertamento del- le responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza i- nosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa puo' ammini- strativa può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
b) la revoca dell'incarico dell’incarico e l'affidamento l’affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'artnell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo incarico comporta l'attribuzione dell'indennita' l’attribuzione dell’indennità di esclusivita' esclusività della fascia immediatamente inferiore;
c) in caso di accertamento di responsabilita' responsabilità particolarmente grave e reiterata, la revoca dell'incarico dell’incarico conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'artnell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato;
4. I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che, comunque, al termine del periodo pe- riodo di incarico non superino positivamente la verifica per la conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di lavoro, sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'art. 27nell’art.27, lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di dirigentediri- gente.
5. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'artdall’art. 27, comma 1 lett. c), l'accertamento l’accertamento delle responsabilita' responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato all’operato non conforme ai canoni di cui all'art all’art 32, comma 5, puo' può determinare:
a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato;
b) la revoca dell'incarico dell’incarico e l'affidamento l’affidamento di altro tra quelli previsti dall'artdall’art. 27, comma 1 lett. c), di valore economico inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997;
c) in caso di responsabilita' responsabilità grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b).
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 e' è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizioneposi- zione.
7. In presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine dell'incarico dell’incarico - definita in base ad elementi di particolare gravita'gravità, anche estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facolta' facoltà di recesso dell'azienda dell’azienda previa attuazione delle procedure previste dall'artdall’art. 23.
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Effetti della valutazione negativa. 1. L'accertamento della responsabilita' responsabilità dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell'art. 32, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento della responsabilita' responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l'assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;
b) all'entita' all'entità degli scostamenti rilevati.
3. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilita' responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa puo' può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
b) la revoca dell'incarico e dell'incaricoe l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo incarico comporta l'attribuzione dell'indennita' dell'indennità di esclusivita' esclusività della fascia immediatamente inferioreinferiore ;
c) in caso di accertamento di responsabilita' responsabilità particolarmente grave e reiterata, la revoca dell'incarico conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di c)di valore economico inferiore a quello revocato;
4. I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che, comunque, al termine del periodo di incarico non superino positivamente la verifica per la conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di lavoro, sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'art. 27nell'art.27, lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di dirigente.
5. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), l'accertamento delle responsabilita' responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art 32, comma 5, puo' può determinare:
a) xxxxxxxxxxxxxx , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), di valore economico inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997C.C.N.L. 2 luglio 1997;
c) in caso di responsabilita' responsabilità grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b).
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 e' è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione.
7. In presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine dell'incarico - definita in base ad elementi di particolare gravita'gravità, anche estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facolta' facoltà di recesso dell'azienda previa attuazione delle procedure previste dall'art. 23.
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Effetti della valutazione negativa. delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
1. L'accertamento della responsabilita' dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell'art. 32, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento della responsabilita' dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l'assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;
b) all'entita' degli scostamenti rilevati.
3. Per i dirigenti Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplicecomplessa, l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali rilevato a seguito previo espletamento delle procedure di valutazionepreviste, la valutazione negativa delle attività professionali svolte e dovuto dei risultati raggiunti da parte del Collegio Tecnico ovvero il non superamento della verifica alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa puo' determinarescadenza dell’incarico comporta:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in partea. non conferma dell’incarico;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo incarico comporta l'attribuzione dell'indennita' di esclusivita' della fascia immediatamente inferiore;
c) in caso di accertamento di responsabilita' particolarmente grave e reiterata, la revoca dell'incarico conferito ai sensi della lettera b) e b. conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato;
4. I dirigenti con un incarico di direzione di struttura complessa che, comunque, al termine del periodo di incarico non superino positivamente la verifica per la conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di lavoro, sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'artnell’art. 27, lett. b) o c)) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigenteDirigente;
c. perdita della relativa indennità di struttura complessa, ove attribuita, e attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore;
2. Per i Dirigenti con incarico di responsabilità di struttura semplice dipartimentale, distrettuale o articolazione di complessa e per i Dirigenti con incarico professionale, previo espletamento delle procedure previste, la valutazione negativa da parte del Collegio Tecnico, ovvero il non superamento della verifica alla scadenza dell’incarico comporta:
a. non conferma dell’incarico in atto
b. affidamento di altro incarico dirigenziale di valore economico inferiore tra quelli ricompresi nell’ex art. 27 comma c) del CCNL 1998/2001
c. ritardo nell’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività, qualora sia da attribuire nel medesimo anno
3. Per i Dirigenti con meno di 5 anni di servizio, previo espletamento delle procedure previste, il risultato negativo della verifica al termine del quinquennio comporta il ritardo di un anno nell’eventuale conferimento di un nuovo incarico tra quelli compresi nell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL, nonché nell’applicazione degli artt. 4 comma 2 e art. 5 comma 5 del CCNL relativo al II biennio economico 08.06.2000 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A.
4. I Dirigenti di cui ai commi 2 e 3 sono soggetti ad una nuova verifica l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai Dirigenti del comma 3 uno degli incarichi di cui all’art. 27 lettera c) CCNL 1998/2001 delle rispettive aree contrattuali.
5. Per i dirigenti cui siano conferiti gli Nel caso di revoca degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali rilevato a seguito delle procedure causa di valutazione e dovuto negativa la retribuzione minima contrattuale unificata è decurtabile sino alla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art 32, comma 5, puo' determinare:
a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), di valore economico inferiore, misura massima del 40% ai sensi del CCNL 2.7.1997degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito;
c) in caso di responsabilita' grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b).
6. Nei nei casi di cui ai commi 31, 4 2 e 5 e' 3 è comunque fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione.
7. In presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine dell'incarico - definita in base ad elementi di particolare gravita', anche estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facolta' facoltà di recesso dell'azienda previa attuazione delle procedure previste dall'artdell’azienda o ente ai sensi dell’art. 23.36 del CCNL 1994/1997 della dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A.
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