Common use of EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA Clause in Contracts

EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA. Art. 4 La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell’intero premio. Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque, salvo quanto previsto per le estensioni 1.3, 1.4 e 1.5, non oltre 10 (dieci) anni dall’ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l’obbligo della Società cessa.

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EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA. Art. 4 La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell’intero premio. Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque, salvo quanto previsto per le estensioni 1.3, 1.4 e 1.5, comunque non oltre 10 (dieci) anni dall’ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l’obbligo della Società cessa.

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EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA. Art. 4 La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell’intero premio. Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque, salvo quanto previsto per le estensioni 1.3, 1.4 e 1.5, non oltre 10 (dieci) anni dall’ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l’obbligo della Società cessa.

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EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA. Art. 4 La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnicapolizza. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 24.00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell’intero premio. Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque, salvo quanto previsto per le estensioni 1.3garanzie 1.2.3, 1.4 1.2.4 e 1.51.2.5, non oltre 10 (dieci) anni dall’ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l’obbligo della Società cessa.. Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5, il premio utilizzando secondo le seguenti forme:

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