BONUS FEDELTÀ Clausole campione

BONUS FEDELTÀ. In caso di furto del veico- lo senza ritrovamento la Società rimborsa fino a concorrenza di € 1.000,00 le spese sostenute dall’Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la ri- parazione e per l’acquisto di pezzi di ricambio del veicolo. La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo, siano comprovate da fattura, e non siano già state rimborsate dalla Società a seguito di altro sinistro. Per ottenere il risarcimento l’Assicurato dovrà fornire copia delle fatture pagate. Ai fini del pagamento dell’in- dennizzo la documentazione dovrà essere completata con l’ IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, e il nome del titolare del conto.
BONUS FEDELTÀ. Rimborsa le spese sostenute dall’Aderente Assicurato per la riparazione e per l’acquisto di pezzi di ricambio nei 12 mesi precedenti il sinistro, in caso di furto del veicolo senza ritrovamento.
BONUS FEDELTÀ. (vedi art. 5).
BONUS FEDELTÀ. Il Contratto prevede che, in caso di vita dell’Assicurato, venga riconosciuto un bonus fedeltà, alla fine di ogni annualità successiva alla prima, solo nel caso in cui l’Investitore-contraente sia in regola con il paga- mento dei premi. Tale bonus, è pari al 4% del premio annuo o della somma delle 12 rate mensili. Il bonus comporta una maggiorazione del capitale attraverso il riconoscimento gratuito da parte dell’Impresa di Assicurazione di quote. Il numero di quote si determina dividendo l’importo del bonus, per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi dell’Investitore-contraente, a ciascuna ricorren- za annua. Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, l’Impresa di Assicurazione considererà come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo. All’Investitore-contraente non verrà riconosciuto alcun bonus fedeltà qualora, alle ricorrenze sopra indica- te: • l’Investitore-contraente abbia sospeso il pagamento dei premi; • l’Investitore-contraente abbia già richiesto la liquidazione del valore di riscatto del Contratto; • i Beneficiari abbiano già richiesto la liquidazione del Contratto per avvenuto decesso dell’Assicurato. • il Contratto sia stato ridotto.
BONUS FEDELTÀ. In caso di perdita totale del Veicolo, derivante solo da Furto o Incendio, se l’Assicurato riacquista e rifinanzia con HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH - Italy un Veicolo presso il Concessionario entro un massimo di 3 mesi dall’evento, viene versato all’Assicurato un importo entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
BONUS FEDELTÀ. Verrà in ogni caso indennizzato al massimo un evento per anno con un massimale di: - € 500,00 nel caso di un rifinanziamento di un veicolo termico; - € 750,00 nel caso di un rifinanziamento di un veicolo ibrido/elettrico.
BONUS FEDELTÀ. La garanzia non opera in caso di: - mancato riacquisto e rifinanziamento di un veicolo presso HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy da parte dell’Assicurato; - Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave dall’Assicurato.
BONUS FEDELTÀ. Documentazione attestante il riacquisto presso il Concessionario.
BONUS FEDELTÀ in assenza di sinistri
BONUS FEDELTÀ. (abbinabile ai PROGRAMMI BASE o COMPLETO se barrata la relativa casella)