Eleggibilità delle sedi ospitanti. Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura e dall’Agenzia Erasmus+, le attività di tirocinio possono essere svolte nelle seguenti sedi: >Imprese nei paesi partecipanti al programma che devono rispondere alla definizione di Impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP1; >Centri di formazione e di ricerca, Istituti di cura, Studi legali, Organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore; >Istituti di Istruzione Superiore (es.: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, ecc.) purché l’attività di formazione prevista durante il tirocinio sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri programmi comunitari; >Aziende private; >altre rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura, Scuole, ecc. a patto che sia rispettato il principio di transnazionalità e cioè che lo studente acquisisca un know- how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese; >Consiglio d’Europa; >Organizzazione delle Nazioni Unite, sedi collegate all’ONU e all’UNESCO e altri Organismi specializzati delle Nazioni Unite; >Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite; >Eurodesk; >Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Invece, non sono ammissibili per i tirocini Xxxxxxx le seguenti sedi: >Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari; >Istituzioni ed Enti Comunitari, ivi incluse le Agenzie specializzate2; >Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dei beneficiari e presenti nel paese ospitante, quali Ambasciate e Consolati. Nei casi dubbi, spetta comunque all’Agenzia Xxxxxxx+/Indire la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.
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Eleggibilità delle sedi ospitanti. Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura e dall’Agenzia Erasmus+, le attività di tirocinio possono essere svolte nelle seguenti sedi: >Imprese nei paesi partecipanti • qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, di un paese aderente al Programma o di un Paese terzo non associato al programma che devono rispondere alla definizione (extra Unione Europea), delle Regioni indicate nell’allegato IV al presente bando: • attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione; • un’organizzazione senza scopo di Impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP1lucro, un’associazione, una ONG; >Centri • un organismo per l’orientamento professionale; • un Istituto di formazione e istruzione superiore di ricercaun Paese aderente al Programma, Istituti o un Istituto di curaistruzione superiore di un Paese terzo non associato al programma (extra Unione Europea), Studi legalidelle Regioni indicate nell’allegato IV al presente bando. Non possono ospitare, Organizzazioni pubblicheinvece, private e del terzo settore; >Istituti di Istruzione Superiore (es.un traineeship le seguenti organizzazioni: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, ecc.) purché l’attività di formazione prevista durante il tirocinio sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri programmi comunitari; >Aziende private; >altre rappresentanze o • istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura, Scuole, ecc. a patto che sia rispettato il principio di transnazionalità e cioè che lo studente acquisisca un know- how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese; >Consiglio d’Europa; >Organizzazione delle Nazioni Unite, sedi collegate all’ONU e all’UNESCO e altri Organismi specializzati delle Nazioni Uniteorganismi dell’Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte dei Conti europea, nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (l’elenco completo di tali istituzioni è disponibile all’indirizzo xxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx_xx); >Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite; >Eurodesk; >Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Invece, non sono ammissibili per i tirocini Xxxxxxx le seguenti sedi: >Uffici ed Enti • organizzazioni che gestiscono i programmi comunitari; >Istituzioni ed Enti Comunitaridell’Unione Europea, ivi incluse come ad esempio le Agenzie specializzate2; >Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese Nazionali Erasmus+, al fine di appartenenza dei beneficiari e presenti nel paese ospitante, quali Ambasciate e Consolatievitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti. Nei casi dubbidubbi spetta, spetta comunque comunque, all’Agenzia Xxxxxxx+/Indire Nazionale Erasmus+ la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.
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Eleggibilità delle sedi ospitanti. Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura e dall’Agenzia Erasmus+, le attività di tirocinio possono essere svolte nelle seguenti sedi: >Imprese nei paesi partecipanti al programma che devono rispondere alla definizione di Impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP1LLP2; >> Centri di formazione e di ricerca, Istituti di cura, Studi legali, Organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore; >Istituti di Istruzione Superiore (es.: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, ecc.) purché l’attività di formazione prevista durante il tirocinio sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri programmi comunitari; >Aziende private; >altre rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura, Scuole, ecc. a patto che sia rispettato il principio di transnazionalità e cioè che lo studente acquisisca un know- how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese; >Consiglio d’Europa; >Organizzazione delle Nazioni Unite, sedi collegate all’ONU e all’UNESCO e altri Organismi specializzati delle Nazioni Unite; >Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite; >Eurodesk; >Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Invece, non sono ammissibili per i tirocini Xxxxxxx le seguenti sedi: >Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari; >Istituzioni ed Enti Comunitari, ivi incluse le Agenzie specializzate2specializzate3; >Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dei beneficiari e presenti nel paese ospitante, quali Ambasciate e Consolati. Nei casi dubbi, spetta comunque all’Agenzia Xxxxxxx+/Indire la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.
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Eleggibilità delle sedi ospitanti. Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura e dall’Agenzia Erasmus+, le attività di tirocinio possono essere svolte nelle seguenti sedi: >Imprese nei paesi partecipanti • qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, di un paese aderente al Programma o di un Paese terzo non associato al programma che devono rispondere alla definizione (extra Unione Europea), delle Regioni indicate nell’allegato IV al presente bando: • attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione; • un’organizzazione senza scopo di Impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP1lucro, un’associazione, una ONG; >Centri • un organismo per l’orientamento professionale; • un Istituto di formazione e istruzione superiore di ricercaun Paese aderente al Programma, Istituti o un Istituto di curaistruzione superiore di un Paese terzo non associato al programma (extra Unione Europea), Studi legalidelle Regioni indicate nell’allegato IV al presente bando. Non possono ospitare, Organizzazioni pubblicheinvece, private e del terzo settore; >Istituti di Istruzione Superiore (es.un traineeship le seguenti organizzazioni: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, ecc.) purché l’attività di formazione prevista durante il tirocinio sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri programmi comunitari; >Aziende private; >altre rappresentanze o • istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura, Scuole, ecc. a patto che sia rispettato il principio di transnazionalità e cioè che lo studente acquisisca un know- how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese; >Consiglio d’Europa; >Organizzazione delle Nazioni Unite, sedi collegate all’ONU e all’UNESCO e altri Organismi specializzati delle Nazioni Uniteorganismi dell’Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte dei Conti europea, nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (l’elenco completo di tali istituzioni è disponibile all’indirizzo xxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx_xx); >Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite; >Eurodesk; >Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Invece, non sono ammissibili per i tirocini Xxxxxxx le seguenti sedi: >Uffici ed Enti • organizzazioni che gestiscono i programmi comunitari; >Istituzioni ed Enti Comunitaridell’Unione Europea, ivi incluse come ad esempio le Agenzie specializzate2; >Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese Nazionali Erasmus+, al fine di appartenenza dei beneficiari e presenti nel paese ospitante, quali Ambasciate e Consolatievitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti. Nei casi dubbidubbi spetta, spetta comunque comunque, all’Agenzia Xxxxxxx+/Indire Nazionale Erasmus+ la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.
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Eleggibilità delle sedi ospitanti. Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura e dall’Agenzia Erasmus+, le attività di tirocinio possono essere svolte nelle seguenti sedi: >Imprese nei paesi partecipanti − qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, di un paese aderente al Programma o di un Paese terzo non associato al programma che devono rispondere alla definizione (extra Unione Europea), delle Regioni indicate nell’allegato III al presente bando − attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione; − un’organizzazione senza scopo di Impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP1lucro, un’associazione, una ONG; >Centri − un organismo per l’orientamento professionale; − un Istituto di formazione e istruzione superiore di ricercaun Paese aderente al Programma, Istituti o un Istituto di curaistruzione superiore di un Paese terzo non associato al programma (extra Unione Europea), Studi legalidelle Regioni indicate nell’allegato III al presente bando. Non possono ospitare, Organizzazioni pubblicheinvece, private e del terzo settore; >Istituti di Istruzione Superiore (es.un traineeship le seguenti organizzazioni: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, ecc.) purché l’attività di formazione prevista durante il tirocinio sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri programmi comunitari; >Aziende private; >altre rappresentanze o − istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura, Scuole, ecc. a patto che sia rispettato il principio di transnazionalità e cioè che lo studente acquisisca un know- how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese; >Consiglio d’Europa; >Organizzazione delle Nazioni Unite, sedi collegate all’ONU e all’UNESCO e altri Organismi specializzati delle Nazioni Uniteorganismi dell’Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte dei Conti europea, nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (l’elenco completo di tali istituzioni è disponibile all’indirizzo xxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxxxxx- bodies_it); >Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite; >Eurodesk; >Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Invece, non sono ammissibili per i tirocini Xxxxxxx le seguenti sedi: >Uffici ed Enti − organizzazioni che gestiscono i programmi comunitari; >Istituzioni ed Enti Comunitaridell’Unione Europea, ivi incluse come ad esempio le Agenzie specializzate2; >Rappresentanze diplomatiche nazionali Nazionali Erasmus+, al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti. A insindacabile giudizio dell’Ateneo saranno ammesse solo le Host Organization giudicate idonee in termini di: affidabilità organizzativa, presenza e disponibilità del Paese tutor, adeguatezza delle condizioni logistiche, coerenza delle mansioni previste nell'offerta di appartenenza tirocinio con gli obiettivi e i valori dell'Unione europea sanciti dal Trattato di Lisbona e dalla Carta dei beneficiari e presenti nel paese ospitantediritti fondamentali dell'UE, quali Ambasciate e Consolatirispetto dei precetti del European Quality framework for Internships. Nei casi dubbidubbi spetta, spetta comunque comunque, all’Agenzia Xxxxxxx+/Indire Nazionale Erasmus+ Indire la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.
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Eleggibilità delle sedi ospitanti. Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura e dall’Agenzia Erasmus+, le attività di tirocinio possono essere svolte nelle seguenti sedi: >• Imprese nei paesi partecipanti al programma che devono rispondere rispondono alla definizione di Impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP1LLP5; >• Centri di formazione e di ricerca, Istituti di cura, Studi legali, Organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore; >• Istituti di Istruzione Superiore (es.: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, ecc.) purché l’attività di formazione prevista durante il tirocinio sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri programmi comunitari; >Aziende private; >• altre rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura, Scuole, ecc. a patto che sia rispettato il principio di transnazionalità e cioè che lo studente acquisisca un know- know-how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese; >• Consiglio d’Europa; >• Organizzazione delle Nazioni Unite, sedi collegate all’ONU e all’UNESCO e altri Organismi specializzati delle Nazioni Unite; >• Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite; >• Eurodesk; >• Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Invece, non sono ammissibili per i tirocini Xxxxxxx le seguenti sedi: >• Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari; >• Istituzioni ed Enti Comunitari, ivi incluse le Agenzie specializzate2specializzate6; >• Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dei beneficiari e presenti nel paese ospitante, quali Ambasciate e Consolati. Nei casi dubbi, spetta comunque all’Agenzia Xxxxxxx+/Indire la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.
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