ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI. L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contrat- to è prevista con le seguenti modalità: a) per le aziende che occupano più di quindici dipendenti, mediante la contrattazione integrativa a livello aziendale che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie dell’im- presa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi azienda- li concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di compe- titività, di qualità, di redditività. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valu- teranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economi- che di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta ai criteri nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata; b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà ad oggetto l’erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune utili a verificare l’effettivo incremento di produttività e redditività, le Parti potranno avvalersi anche dell’assistenza del- l’EBIT nell’ambito di quanto descritto nel successivo articolo 20. La contrattazione di secondo livello si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata triennale. Fermo restando gli accordi territoriali e collettivi vigenti che abbiano già disciplinato la materia. Il negoziato di secondo livello si svolge: a) livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti; b) livello territoriale per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le imprese di viaggi e turismo il livello territoria- le cui operare riferimento è quello regionale; Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la con- trattazione di secondo livello aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto di secondo livello aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiun- te volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso. In occasione della contrattazione di secondo livello saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo comples- sivo pari a quattro mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa. I contratti di secondo livello aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza. Di norma, la contrattazione di secondo livello territoriale si svolge per singoli comparti. I con- tratti di secondo livello territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei partico- lari benefici fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti. Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate. Le disposizioni di cui al primo comma non operano nei confronti delle aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 56 CCNL AICA 10 febbraio 1999 e suc- cessive modifiche e integrazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI. L’erogazione Art. 18 In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, l'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contrat- to Contratto è prevista con le seguenti modalità:
a) per le aziende che occupano più di quindici 15 dipendenti, mediante la contrattazione integrativa a livello aziendale che avrà ad oggetto erogazioni salariali – - in coerenza con le strategie dell’im- presa – dell'impresa - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi azienda- li aziendali concordati tra le Partiparti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di compe- titivitàcompetitività, di qualità, di redditività. Al fine dell’acquisizione dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valu- teranno parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economi- che economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà dovr à essere ricondotta ai criteri nell’ambito nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà avr à ad oggetto l’erogazione l'erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell’acquisizione dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune utili a verificare l’effettivo incremento di produttività e redditività, le Parti potranno avvalersi anche dell’assistenza del- l’EBIT nell’ambito di quanto descritto nel successivo articolo 20. La contrattazione di secondo livello si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata triennale. Fermo restando gli accordi territoriali e collettivi vigenti che abbiano già disciplinato la materia. Il negoziato di secondo livello si svolge:
a) livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
b) livello territoriale per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le imprese di viaggi e turismo il livello territoria- le cui operare riferimento è quello regionale; Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la con- trattazione di secondo livello aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto di secondo livello aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiun- te volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso. In occasione della contrattazione di secondo livello saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo comples- sivo pari a quattro mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa. I contratti di secondo livello aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza. Di norma, la contrattazione di secondo livello territoriale si svolge per singoli comparti. I con- tratti di secondo livello territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei partico- lari benefici fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti. Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate. Le disposizioni di cui al primo comma non operano nei confronti delle aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 56 CCNL AICA 10 febbraio 1999 e suc- cessive modifiche e integrazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Imprese Di Viaggi E Turismo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI. L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contrat- to è prevista con le seguenti modalità:
a) per le aziende che occupano più di quindici dipendenti, mediante la contrattazione integrativa a livello aziendale che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie dell’im- presa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi azienda- li concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di compe- titività, di qualità, di redditività. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valu- teranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economi- che di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta ai criteri nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà ad oggetto l’erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune utili a verificare l’effettivo incremento di produttività e redditività, le Parti potranno avvalersi anche dell’assistenza del- l’EBIT nell’ambito di quanto descritto nel successivo articolo 20. La contrattazione di secondo livello si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata triennale. Fermo Xxxxx restando gli accordi territoriali e collettivi vigenti che abbiano già disciplinato la materia. Il negoziato di secondo livello si svolge:
a) livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
b) livello territoriale per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le imprese di viaggi e turismo il livello territoria- le cui operare riferimento è quello regionale; Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la con- trattazione di secondo livello aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto di secondo livello aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiun- te volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso. In occasione della contrattazione di secondo livello saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo comples- sivo pari a quattro mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa. I contratti di secondo livello aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza. Di norma, la contrattazione di secondo livello territoriale si svolge per singoli comparti. I con- tratti di secondo livello territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei partico- lari benefici fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti. Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate. Le disposizioni di cui al primo comma non operano nei confronti delle aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 56 CCNL AICA 10 febbraio 1999 e suc- cessive modifiche e integrazioni.
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ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI. L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contrat- to contratto è prevista con le seguenti modalità:
a) per le aziende che occupano più di quindici dipendenti, mediante la contrattazione integrativa a livello aziendale che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie dell’im- presa dell’impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi azienda- li aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di compe- titivitàcompetitività, di qualità, di redditività. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valu- teranno valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economi- che economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta ai criteri nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà ad oggetto l’erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune utili a verificare l’effettivo incremento di produttività e redditività, le Parti potranno avvalersi anche dell’assistenza del- l’EBIT dell’EBIT nell’ambito di quanto descritto nel successivo articolo 20. La contrattazione di secondo livello si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata triennale. Fermo restando gli accordi territoriali e collettivi vigenti che abbiano già disciplinato la materia. Il negoziato di secondo livello si svolge:
a) livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
b) livello territoriale per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le imprese di viaggi e turismo il livello territoria- le territoriale cui operare riferimento è quello regionale; Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la con- trattazione contrattazione di secondo livello aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto di secondo livello aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiun- te congiunte volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso. In occasione della contrattazione di secondo livello saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo comples- sivo complessivo pari a quattro mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa. I contratti di secondo livello aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza. Di norma, la contrattazione di secondo livello territoriale si svolge per singoli comparti. I con- tratti di secondo livello territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei partico- lari particolari benefici fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti. Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate. Le disposizioni di cui al primo comma non operano nei confronti delle aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 56 CCNL AICA 10 febbraio 1999 e suc- cessive successive modifiche e integrazioni.
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ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI. L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contrat- to contratto è prevista con le seguenti modalità:
a) per le aziende che occupano più di quindici dipendenti, mediante la contrattazione integrativa a livello aziendale che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie dell’im- presa dell’impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi azienda- li aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di compe- titivitàcompetitività, di qualità, di redditività. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valu- teranno valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economi- che economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta ai criteri nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà ad oggetto l’erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune utili a verificare l’effettivo incremento di produttività e redditività, le Parti potranno avvalersi anche dell’assistenza del- l’EBIT dell’EBIT nell’ambito di quanto descritto nel successivo articolo 20. La contrattazione di secondo livello si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata triennale. Fermo restando gli accordi territoriali e collettivi vigenti che abbiano già disciplinato la materia. Il negoziato di secondo livello si svolge:
a) livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
b) livello territoriale per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le imprese di viaggi e turismo il livello territoria- le territoriale cui operare riferimento è quello regionale; Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la con- trattazione contrattazione di secondo livello aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto di secondo livello aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiun- te congiunte volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso. In occasione della contrattazione di secondo livello saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo comples- sivo complessivo pari a quattro mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa. I contratti di secondo livello aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza. Di norma, la contrattazione di secondo livello territoriale si svolge per singoli comparti. I con- tratti contratti di secondo livello territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei partico- lari particolari benefici fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti. Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate. Le disposizioni di cui al primo comma non operano nei confronti delle aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 56 CCNL AICA 10 febbraio 1999 e suc- cessive successive modifiche e integrazioni.
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ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI. L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contrat- to contratto è prevista con le seguenti modalità:
a) per le aziende che occupano più di quindici dipendenti, mediante la contrattazione integrativa a livello aziendale che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie dell’im- presa dell’impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi azienda- li aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di compe- titivitàcompetitività, di qualità, di redditività. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valu- teranno valuteran- no preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale azien- dale sussistano erogazioni economi- che economiche di analoga natura, anche parzialmente variabiliva- riabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta ai criteri nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà ad oggetto l’erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati mediamente media- mente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell’acquisizione di elementi ele- menti di conoscenza comune utili a verificare l’effettivo incremento di produttività e redditività, le Parti potranno avvalersi anche dell’assistenza del- l’EBIT nell’ambito dell’EBIT nell’am- bito di quanto descritto nel successivo articolo 20. La contrattazione di secondo livello si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata triennale. Fermo restando gli accordi territoriali e collettivi vigenti che abbiano già disciplinato la materia. Il negoziato di secondo livello si svolge:
a) livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
b) livello territoriale per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le imprese di viaggi e turismo il livello territoria- le territoriale cui operare riferimento è quello regionale; Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la con- trattazione contrattazione di secondo livello aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto di secondo livello aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiun- te congiunte volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso. In occasione della contrattazione di secondo livello saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo comples- sivo pari a quattro mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa. I contratti di secondo livello aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza. Di norma, la contrattazione di secondo livello territoriale si svolge per singoli comparti. I con- tratti contratti di secondo livello territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei partico- lari particolari benefici fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti. Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate artico- late in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze rap- presentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate. Le disposizioni di cui al primo comma non operano nei confronti delle aziende stagionalistagio- nali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 56 CCNL AICA 10 febbraio 1999 e suc- cessive successive modifiche e integrazioni.
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ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI. L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contrat- to contratto è prevista con le seguenti modalità:
a) per le aziende che occupano più di quindici dipendenti, mediante la contrattazione integrativa a livello aziendale che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie dell’im- presa dell’impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi azienda- li aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di compe- titivitàcompetitività, di qualità, di redditività. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valu- teranno valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economi- che economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta ai criteri nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà ad oggetto l’erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune utili a verificare l’effettivo incremento di produttività e redditività, le Parti potranno avvalersi anche dell’assistenza del- l’EBIT dell’EBIT nell’ambito di quanto descritto nel successivo articolo 20. La contrattazione di secondo livello si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata triennale. Fermo Xxxxx restando gli accordi territoriali e collettivi vigenti che abbiano già disciplinato la materia. Il negoziato di secondo livello si svolge:
a) a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
b) a livello territoriale per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le imprese di viaggi e turismo il livello territoria- le territoriale cui operare riferimento è quello regionale; Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la con- trattazione contrattazione di secondo livello aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto di secondo livello aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiun- te congiunte volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso. In occasione della contrattazione di secondo livello saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo comples- sivo complessivo pari a quattro mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa. I contratti di secondo livello aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza. Di norma, la contrattazione di secondo livello territoriale si svolge per singoli comparti. I con- tratti contratti di secondo livello territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei partico- lari particolari benefici fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti. Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate. Le disposizioni di cui al primo comma non operano nei confronti delle aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 56 CCNL AICA 10 febbraio 1999 e suc- cessive successive modifiche e integrazioni.
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ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI. L’erogazione In applicazione del protocollo 23 luglio 1993, l’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contrat- to contratto è prevista con le seguenti modalità:
a) per le aziende che occupano più di quindici dipendenti, mediante la contrattazione integrativa a livello aziendale che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie dell’im- presa dell’impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi azienda- li aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di compe- titivitàcompetitività, di qualità, di redditività. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valu- valu teranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economi- che economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta ai criteri nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà ad oggetto l’erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune utili a verificare l’effettivo incremento di produttività e redditività, le Parti potranno avvalersi si avvarranno anche dell’assistenza del- l’EBIT nell’ambito di quanto descritto nel successivo articolo 20dell’EBIT. La contrattazione di secondo livello si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata triennalepari a quattro anni. Fermo restando gli accordi territoriali e collettivi vigenti che abbiano già disciplinato la materiamate ria. Il negoziato di secondo livello si svolge:
a) a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
b) a livello territoriale per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le imprese di viaggi e turismo il livello territoria- le territoriale cui operare riferimento è quello regionale; Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la con- trattazione contrattazione di secondo livello aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto di secondo livello aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiun- te congiunte volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso. In occasione della contrattazione di secondo livello saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo comples- sivo pari a quattro di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativarivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente. I contratti di secondo livello aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza. Di norma, la contrattazione di secondo livello territoriale si svolge per singoli comparti. I con- tratti contratti di secondo livello territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei partico- lari particolari benefici fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti. Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate. Le disposizioni di cui al primo comma non operano nei confronti delle aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 56 CCNL AICA 10 febbraio 1999 e suc- cessive successive modifiche e integrazioni.
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